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Sentenza — n. 3815/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special qualification for defense counsel before the Supreme Court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel was not registered in the special roll required for representation before this court. Although the lower court converted a prior complaint into a cassation appeal, the Court held that this procedural conversion does not cure the fundamental defect of the advocate's lack of qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The conversion of a complaint into a cassation appeal does not justify the admission of an appeal filed by a defense counsel not qualified to practice before the Supreme Court, as formal requirements cannot be waived post-facto.

Parole chiave

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defense counsel qualification special roll registration cassation appeal inadmissibility procedural conversion formal requirements court costs and fine legitimacy of appellant correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo quantificarein euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 568 cod. proc. pen
È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo quantificarein euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova
pen.:la conversione si realizza sulla base di crit ri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame(Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.258000 – 01 ; Sez.
Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani
48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.258000 – 01 ; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NOBILE Massimiliano,nato a Montebelluna il 20/7/1986 avverso il decreto del Magistrato di sorveglianzadi Udine del 12/9/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decreto reso in data 12.9.2024, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha provveduto d’ufficio a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo di una ordinanza adottata il 7.10.2021, con cui era stata concessa a Massimiliano Nobilela liberazione anticipata per il periodo 6.11.2020/6.5.2021. Il decreto, in particolare, ha rilevato che per mero errore materiale era stata indicata la riduzione di pena nella misura di novanta giorni, laddove invece la riduzione, per l’unico semestre preso in considerazione, era da intendersi di quarantacinquegiorni.

2. Avverso ilpredetto decreto, il difensore di Massimiliano Nobile ha proposto reclamo, riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. Nell’atto in questione si rappresenta che il 4.10.2021 Nobile aveva presentato una istanza di liberazione anticipata relativamente a due semestri, dal 27.6.2020 al 27.12.2020 e dal 27.12.2020 al 27.6.2021. Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso in dispositivo novanta giorni di liberazione anticipata, ma in motivazione aveva erroneamente indicato un solo semestre. L’errore, dunque, è nell’indicazione in motivazione di un solo periodo, laddove invece l’istanza faceva riferimento a due periodi, in relazione a cui, pertanto, è coerente l’indicazione di un periodo di novanta giorni anziché di quarantacinque. 3.Con requisitoria scritta del 22.9.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen. La conversione del reclamo originario, qualificatocome ricorso in cassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione del ricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame.

È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen.:la conversione si realizza sulla base di crit ri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame(Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 –01;

Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.258000 – 01 ; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani, Rv. 256835 – 01 ). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo quantificarein euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de