Cassation court dismisses appeal against detention order, citing lack of need for preventive interrogation and valid cross-verification of witness statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Andò against the Catania Review Tribunal's order upholding his pre-trial detention. The appellant argued the detention order was null due to the absence of a required preventive interrogation and claimed insufficient evidence regarding mafia and drug trafficking associations. The court ruled the interrogation was unnecessary because the underlying crimes involved weapons and presumed complex investigations, while the cross-verification of justice collaborator statements remained valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: The preventive interrogation is not required for crimes involving weapons or presumed complex investigations, and detention orders based on cross-verified witness statements without such interrogation are valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente sul ricorso proposto da: ANDO' Salvatore nato a CATANIA il 21/09/1992 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale del riesame di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Salvatore ANDÒ detto “Cenk” avverso l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 2 luglio 2025 per la partecipazione all’associazione mafiosa armata “cosa nostra”, clan Santapaola-Ercolano, famiglia Nizza (capo 1) e per la partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico (capo 2), entrambe dal giugno 2019 al febbraio 2022, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione.
2. Ricorre Salvatore ANDÒ, con il difensore avv. Giuseppe Ivo Russo, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando: - la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., in relazione all’assenza delle esigenze cautelari che legittimerebbero l’omissione dell’interrogatorio, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata ex art. 292, comma 3- bis, cod. proc. pen.; - il vizio della motivazione con riguardo alla partecipazione all’associazione mafiosa perché le generiche dichiarazioni dei collaboratori sono prive di riscontro, non potendosi considerare tali i precedenti penali e le frequentazioni con altri indagati; - il vizio della motivazione con riguardo alla partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico perché non sono illustrati gli elementi della stabile organizzazione, del pactum sceleris e della ripartizione dei ruoli; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, trattandosi di condotte che si arrestano al 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
2. La questione di nullità è infondata. 2.1. Va premesso che, al momento della decisione, lo stato dell’evoluzione interpretativa sulla novella introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, era controverso proprio con riguardo al regime di deducibilità della nullità del titolo cautelare derivante dall’omesso interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. La questione «se l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio dì garanzia» è stata, poi, risolta in senso affermativo da Sez.
U, del 15/01/2026, nel proced. n. 25030/2025 (informazione provvisoria). La giurisprudenza di legittimità era, infatti, divisa. Vi è chi affermava che «in tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata ex officio, ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto» (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480 – 03;
Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640 – 02); mentre altri affermavano che «in tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale» (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192 – 01;
Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 – 02). 2.2. Tanto premesso, nel caso in esame, la questione è comunque infondata, come già correttamente rilevato dal tribunale del riesame. Sono, infatti, state ritenute sussistenti le esigenze cautelari dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il reato associativo mafioso che, oltre a fare parte del catalogo previsto dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. – il quale enumera reati per i quali è prevista la presunzione di complessità delle indagini preliminari, che implica l'estensione del relativo termine di durata, e, nel caso specifico, anche la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risulta commesso con l’uso di armi, proprio alla luce della espressa contestazione preliminare che il ricorso neppure contesta.
Si tratta, cioè, di un caso per il quale l’interrogatorio preventivo non è previsto, dovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare un reato per il quale è prevista la presunzione dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. in mancanza della positiva dimostrazione dell’inesistenza di esigenze cautelari. Inoltre, trattandosi di reato commesso con l’uso delle armi, sussiste l’ulteriore causa di eccettuazione dall’interrogatorio preventivo che il tribunale del riesame ha esattamente individuato, nel silenzio della difesa.
Del resto, quanto alle esigenze cautelari concernenti al pericolo di reiterazione, il ricorso è, come si vedrà, del tutto assertivo poiché si limita a contestare l’attualità, mentre, in presenza della richiamata presunzione, avrebbe dovuto specificamente allegarne l’inesistenza.
3. Il secondo e il terzo motivo, sulla gravità indiziaria dei capi 1) e 2), sono inammissibili. Il ricorso non sottopone a critica la decisiva argomentazione dell’ordinanza impugnata in merito alla reciproca convergenza, valida come riscontro incrociato, delle plurime dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia che hanno specificamente indicato il ruolo svolto dall’indagato, sia in ambito mafioso, sia nel settore del narcotraffico, l’appartenenza dell’indagato alle organizzazioni criminali alle quali ha fornito un contributo stabile, attivo e costante, nonché l’esistenza di una collaudata struttura organizzativa, dotata di basi logistiche e armi.
Del resto, il criterio seguìto dai giudici di merito per compiere la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è pienamente aderente al canone ermeneutico secondo il quale la reciproca conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell’articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all’idem dictum; è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez.
U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
4. È del pari inammissibile il motivo sulle esigenze cautelari, declinato sotto il profilo del difetto di attualità, perché omette di confrontarsi con l’accertata persistente operatività del clan di appartenenza dell’indagato che, come il ricorso neppure contesta, è risultato ricoprire il ruolo di gestore, per conto del clan, di una piazza di spaccio particolarmente attiva.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento