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Sentenza — n. 3314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to subsequent favorable ruling curing the error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against a surveillance court order denying a permission benefit. The lower court found that a subsequent favorable decision correcting the initial error rendered the appeal moot, as the prisoner could now enjoy the benefit. Consequently, the court held that no further judicial review was necessary due to the lack of remaining interest.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.s.; Art. 608 c.p.s.: When a subsequent favorable administrative act corrects an earlier erroneous denial of a prison permission benefit, the appeal against the initial denial is dismissed due to the lack of remaining interest in litigation.

Parole chiave

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prison permission benefit surveillance court appeal subsequent favorable act lack of interest in litigation correction of administrative error mootness in criminal procedure exhaustion of administrative remedies autorizzazione susseguente

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.s.
Art. 608 c.p.s.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Belhaj Massoud Bechir nato in TUNISIA il 21/06/1991 avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Trento vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha dichiarato «non luogo a provvedere» sulla impugnazione in tema di permesso premio, introdotta da Belhaj Massaud Bechir avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza del 26 aprile 2025. In motivazione si rappresenta che:

a) il diniego del permesso era derivato dalla constatazione, dimostratasi errata, della esistenza di un rapporto disciplinare del 25 marzo 2025;

b) avvedutosi dell’errore, il MdS ha accolto una domanda immediatamente successiva, concedendo il permesso in precedenza negato, con decisione del 22 maggio 2025 (da eseguirsi il 16 giugno). Ciò posto, il Tribunale evidenzia che non può accogliersi la impugnazione, essendo intervenuto – nelle more – un provvedimento favorevole e non potendosi duplicare la concessione del beneficio (che va ricollegata alla positiva osservazione delle condotte inframurarie).

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - Belhaj Massaud Bechir. Il ricorso deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice. Secondo la difesa il beneficio andava concesso, in ragione dell’errore del primo giudice, essendo comunque possibile godere dei permessi premio con il solo limite dei 45 giorni per anno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Pur con formula decisoria non del tutto calzante, il Tribunale ha – in sostanza - rilevato che l’avvenuta emissione di un provvedimento favorevole a distanza di circa trenta giorni (concessione del permesso premio da fruirsi nel mese di giugno) ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la impugnazione avverso il primo diniego. Ciò perché il secondo provvedimento, oltre a determinare in concreto l’accesso al beneficio, ha anche emendato – sostanzialmente in autotutela – l’errore percettivo che aveva determinato il primo diniego.Non vi era, pertanto, alcun interesse tutelabile con la decisione del giudice della impugnazione, risultando evidente che il periodo di osservazione della condotta del Belhaj Massaud era sostanzialmente il medesimo, dato il decorso di 28 giorni tra le due deliberazioni. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.