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Sentenza — n. 3284/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3284/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3284/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, giudicando le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo ed evidenziando la pericolosità sociale del condannato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 3284/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto sussistente il concreto pericolo di commissione di delitti, condizione che di per sé non consente il differimento della pena ex art. 147, quarto comma, cod. pen. Il provvedimento impugnato ha ravvisato il suddetto pericolo facendo riferimento a vari elementi di fatto che il ricorso neppure contesta specificamente.

Parole chiave

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ricovero psichiatrico forzato allontanamento nonostante motivi di salute disturbo della salute psichica nuova perizia psichiatrica trattamento residenziale delle dipendenze disturbo delirante

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

o la seguente sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso alle parti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, giudicando le condizioni di salute non incompatibili con il regime detentivo ed evidenziando la pericolosità sociale del condannato.

2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. Andrea Palmiero, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’incompatibilità per un soggetto affetto da disturbi psichiatrici, dovendosi comunque disporre il ricovero in una REMS 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: - «in tema di differimento facoltativo della pena, ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione» ( Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917- 01); - «la patologia psichica (nella specie, disturbo di personalità antisociale "borderline"), alla luce della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2019, può costituire causa di differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, nel solo caso in cui sia di gravità tale da determinare condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo, anche in base alle strutture e ai servizi di cura offerti all'interno del carcere ed alle esigenze di salvaguardia degli altri detenuti e del personale penitenziario, salvo che risultino prevalenti, nel caso concreto, le esigenze di sicurezza pubblica» (Sez. 1, n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244 -01); - «in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280352 – 01).

3. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere svolto ampia istruttoria anche mediante perizia, ha concluso per il rigetto della richiesta di differimento, sottolineando che, anche in forza della relazione sanitaria in atti e della perizia svolta, le patologie fisiche e psichiche del condannato non fossero tali da non poter essere fronteggiate in ambiente carcerario e che, anzi, lo stesso assume le necessarie terapie unicamente perché detenuto e attivamente assistito e curato. Il ricorso è in proposito assertivo e generico, oltre che de-assiale là dove predica l’assegnazione a una REMS, istituto non invocabile per i soggetti condannati in via irrevocabile che siano giudicati capaci di intendere e volere e pericolosi. 3.1.

Sotto altro, non meno rilevante, profilo il Tribunale ha evidenziato, senza ricevere alcuna critica, che il condannato «ha sempre messo in atto gesti anticonservativi di tipo dimostrativo per ottenere benefici», così palesando non soltanto la già accertata pericolosità sociale, ma pure una sostanziale inaffidabilità di qualunque diagnosi che potrebbe essere manipolata se non affidata a professionisti di grande competenza ed esperienza.

4. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, ritenuto sussistente il concreto pericolo di commissione di delitti, condizione che di per sé non consente il differimento della pena ex art. 147, quarto comma, cod. pen. Il provvedimento impugnato ha ravvisato il suddetto pericolo facendo riferimento a vari elementi di fatto che il ricorso neppure contesta specificamente.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE GIACOMO ROCCHI IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.