Sentenza — n. 3218/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato, con decorrenza dal 30 giugno 2025, nei confronti di Alfred Selami la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, già sospesa ai sensi dell’art. 51 ter Ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato le revoca sui contegni assunti dal condannato in spregio agli obblighi comportamentali accedenti alla misura, considerati sintomatici di incapacità di autocontrollo e incompatibili con la prosecuzione dell’esperimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 3218/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova è revocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova. Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale ha rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.
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to la seguente sul ricorso proposto da: Selami Alfred (CUI01AGC20), nato in Albania il 12/05/1971 avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugia sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha revocato, con decorrenza dal 30 giugno 2025, nei confronti di Alfred Selami la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, già sospesa ai sensi dell’art. 51 ter Ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato le revoca sui contegni assunti dal condannato in spregio agli obblighi comportamentali accedenti alla misura, considerati sintomatici di incapacità di autocontrollo e incompatibili con la prosecuzione dell’esperimento.
Sottoposto dell’affidamento in prova dall’1 ottobre 2024, per l’espiazione di pena detentiva irrogatagli in relazione al delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, Selami era ospitato, unitamente ai familiari, in un immobile in Perugia, concesso gratuitamente da Roberto Fattori, in ragione dei servizi prestati ai suoi cari, quale badante, dalla moglie. Nelle prime ore del 29 giugno 2025 l’affidato aggrediva verbalmente Fattori, minacciandolo e assumendo un atteggiamento di sfida: il contrasto era innescato da un boato occorso nella notte, con propagazione di fumo dall’appartamento occupato dalla famiglia Selami, che spingeva Fattori a chiedere conto dell’accaduto agli occupanti.
Il figlio di Selami, presente sui luoghi, si scusava con il proprietario, avendo lasciato una pentola sul fuoco; nei predetti frangenti interveniva il genitore, assumendo i sopra menzionati contegni, che spingevano Fattori a proporre querela per minaccia e a revocare la disponibilità a ospitare il condannato.
2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia che contraddittoriamente il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto del contegno esente da rilievi tenuto dall’assistito nei mesi precedenti, ha revocato la misura alternativa in ragione di comportamenti stimolati dalla concitazione del momento, essendo in corso un incendio, e dall’aggressione verbale del Fattori al figlio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova è revocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova. Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale ha rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.
3. L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia risulta congruamente motivata e conforme ai dettami normativi e giurisprudenziali. Occorre rammentare che le denunce e le querele in pendenza dell’affidamento in prova al servizio sociale, se non sono di per sé ostative alla prosecuzione del percorso, possono dare luogo a revoca della misura alternativa ove si accerti un comportamento dell’affidato contrario alla legge o alle prescrizioni o, comunque, incompatibile con le finalità del trattamento (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Di Massa, Rv. 221339).
Ed invero, per disporre la revoca del beneficio, non è indispensabile la consumazione di un reato, essendo sufficiente una violazione della legge o anche, soltanto, la violazione delle prescrizioni stabilite ai sensi dell’art. 47, comma 5, Ord. pen., la cui osservanza, a norma del secondo comma del medesimo articolo, è funzionale alla rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati. Il Tribunale di sorveglianza, con argomentare esente da vizi logici e giuridici, ha esaminato e apprezzato criticamente il contegno assunto da Alfred Selami: pur rilevando che in precedenza il condannato aveva svolto attività lavorativa senza manifestare criticità, ha ritenuto gli accadimenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa, revocandola con decorrenza ex nunc.
Il ricorrente non contesta i fatti materiali a fondamento della revoca, ma pretende di giustificare la condotta assunta quale reazione al rimprovero del Fattori al figlio, dettata dalla concitazione del momento. La deduzione non merita adesione, avendo il Tribunale di sorveglianza correttamente ritenuto il comportamento dell’affidato violativo degli obblighi accedenti alla misura alternativa e sintomatico di incapacità di contenere la sua impulsività. Non si trascuri che, a fronte di un atteggiamento aggressivo e intimidatorio assunto in occasione del primo accesso nell’appartamento della persona offesa, Selami reiterava le minacce, con un approccio di sfida, a un successivo ingresso del Fattori, sebbene nelle more questi, sensibile alle richieste del figlio del condannato, avesse manifestato la volontà di recedere dal proposito di sporgere denuncia: così agendo, Alfred Selami mostrava pervicacia nella risoluzione criminosa e comunque trasgressiva agli obblighi e alle prescrizioni della misura alternativa in esecuzione.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e con