Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2916/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2916/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2916/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 13 gennaio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Francesco Abbate in relazione al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa "ndrangheta", nella sua articolazione denominata cosca Alvaro (capo 1), attiva in Sinopoli, San Procopio, Santa Eufemia d’Aspromonte, Cosoleto, Delianuova e territori limitrofi, con contestazione aperta dall’anno 2017, nonché per due estorsioni aggravate dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa (capi 4 e 5), perpetrate in danno dell’imprenditore Massimo Emiliano Arena in Rizziconi negli anni 2018 e 2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 bis cod. pen, art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2916/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Destituita di fondamento è la censura relativa alla configurabilità della partecipazione di Giuseppe Francesco Abbate al sodalizio mafioso degli Alvaro. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta assoluzione dal delitto ex art. 416 bis cod. pen. del coindagato Cosimo Alvaro, rispetto al quale era contestato all’Abbate un ruolo gregariale e di supporto, osservando nondimeno che residuavano contegni del ricorrente, sganciati da tale attività di assistenza, indizianti dell’appartenenza alla cosca e del contributo causale all’esistenza e al rafforzamento della stessa.

Parole chiave

Generato dall'IA
complicità favoreggiamento partecipazione al reato reato di coazione aiuto all'evasione di detenuti corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 bis cod. pen
Evidenzia l’inidoneità a corroborare la contestazione ex art. 416 bis cod. pen.
art. 309 cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Abbate Giuseppe Francesco, nato a Melito di Porto Salvo il 31/10/1966 avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Reggio Calabria sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 1), con rigetto nel resto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del 13 gennaio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha disposto la misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Francesco Abbate in relazione al delitto di partecipazione all’associazione mafiosa "ndrangheta", nella sua articolazione denominata cosca Alvaro (capo 1), attiva in Sinopoli, San Procopio, Santa Eufemia d’Aspromonte, Cosoleto, Delianuova e territori limitrofi, con contestazione aperta dall’anno 2017, nonché per due estorsioni aggravate dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa (capi 4 e 5), perpetrate in danno dell’imprenditore Massimo Emiliano Arena in Rizziconi negli anni 2018 e 2019.

Il giudizio di gravità indiziaria è incentrato sugli esiti di operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti eseguite nell’ambito di più ampia indagine che, come chiarito in premessa nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha ricostruito gli assetti della cosca Alvaro di Sinopoli, nella quale si è stagliata la figura di Giuseppe Francesco Abbate, imprenditore reggino vicino ad esponenti di vertice del sodalizio mafioso, tra cui Rugnetta Rocco, i fratelli Carmine Alvaro e Cosimo Alvaro, inteso “Pelliccia”, quest’ultimo detenuto per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. dal 14 luglio 2011 al 6 novembre 2018 nel procedimento penale n. 6170/08 r.g.n.r.

D.D.A., cosiddetto “Xenopolis”, nel quale ha riportato condanna. Il monitoraggio avviato nei confronti di Francesco Abbate e Rocco Rugnetta ha offerto uno spaccato sulla perdurante operatività e sulle attività illecite della cosca i cui adepti, a seguito della liberazione di Cosimo Alvaro, si attivavano per assisterlo nelle esigenze quotidiane e per far fronte alle spese legali durante la permanenza a Messina, ove lo ‘ndranghetista eseguiva la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno sino al mese di dicembre 2019, allorquando veniva nuovamente tratto in arresto nel procedimento penale n. 408/19 r.g.n.r.

D.D.A., cosiddetto “Eyphemos”, per il delitto di partecipazione con ruolo apicale al sodalizio mafioso clan Alvaro. Il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito di un’accurata disamina del materiale investigativo a carico Giuseppe Francesco Abbate, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione ai reati fine di estorsione in danno dell’imprenditore Massimo Emiliano Arena, nonché riguardo al reato associativo, depurando la condotta partecipativa dalle attività di assistenza e supporto all’esponente apicale Cosimo Alvaro, pur descritte nell’imputazione provvisoria elevata dall’organo inquirente, in quanto il beneficiario era stato nelle more assolto nel citato procedimento “Eyphemos” dal delitto previsto dall’art. 416 bis cod. pen., contestato sino a settembre 2020.

Il Collegio distrettuale, dato atto dell’operatività della presunzione cautelare, ha ritenuto altresì la ricorrenza di un pericolo di reiterazione criminosa, connotato da concretezza e attualità, che imponeva il mantenimento della custodia in carcere.

2. Avverso l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, eccependo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela. Censura innanzitutto il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale in relazione alla partecipazione associativa, rimarcando che l’assistito non è stato mai coinvolto in procedimenti per reati di criminalità organizzata. Fatto presente che l’imputazione provvisoria incentra la condotta partecipativa di Giuseppe Francesco Abbate sul ruolo di uomo di fiducia di Cosimo Alvaro “Pelliccia”, segnala che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell’Alvaro per il delitto associativo in relazione al periodo in cui si collocano le condotte di ausilio ascritte al ricorrente.

Rappresenta che il supporto prestato dall’indagato all’Alvaro, durante la permanenza in Messina negli anni 2018 e 2019, era giustificato da un rapporto di natura personale, scevro dall’affectio societatis. Evidenzia l’inidoneità a corroborare la contestazione ex art. 416 bis cod. pen. delle residue relazioni disvelate dalle indagini. Rivendica l’estraneità dell’assistito alle ulteriori fattispecie contestategli. In relazione all’estorsione in danno Massimo Emiliano Arena rubricata al capo 4, osservato che la consegna di denaro da parte della persona offesa al coindagato Rocco Rugnetta è affidata a mere congetture, deduce che l’Abbate, legato da un annoso rapporto di intima amicizia all’Arena, si era limitato a mettere in contatto l’imprenditore con Rugnetta, rimanendo all’oscuro della formulazione di minacce o imposizioni di natura estorsiva; reputa indimostrati la finalità agevolatrice mafiosa della condotta e l’impiego del metodo mafioso, in presenza di richieste avanzate da Rugnetta per esigenze personali.

Riguardo all’estorsione all’Arena contestata al capo 5, deduce che il ricorrente alla chiamata del coindagato Claudio Colella si era limitato a passare l’apparecchio telefonico a Cosimo Alvaro, senza prendere parte al colloquio tra i due, mentre in occasione del successivo pranzo a Messina, cui aveva partecipato l’imprenditore, non aveva presenziato alla formulazione della richiesta di denaro da parte di Rugnetta e Alvaro. Quanto alle esigenze cautelari, ritenuta inoperante la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., eccepisce difetto di motivazione, non avendo il Tribunale fornito alcuna risposta alle doglianze difensive sull’insussistenza dei pericula di cui all’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di soggetto incensurato, mai coinvolto in precedenza in procedimenti giudiziari, chiamato in causa unicamente in due vicende estorsive.

Denuncia, inoltre, assenza di motivazione in ordine alla possibilità di fronteggiare le esigenze di cautela mediante la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione e controllo elettronico a distanza. Con successiva memoria del 15 dicembre 2025, preso atto delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, il difensore ribadisce le censure articolate con i motivi di ricorso, insistendo per l’affievolimento delle esigenze di cautela e nell’eccezione di omessa motivazione sull’adeguatezza di una misura diversa dalla custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame nel profilo inerente alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001 - 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027 - 01).

3. Tanto premesso, seguendo il percorso motivazionale tracciato del Tribunale, deve constatarsi che l’ordinanza impugnata passa in rassegna le conversazioni intercettate e, senza incappare in vizi di illogicità o contraddittorietà, individua in modo analitico gli elementi fondanti, a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte estorsive ascritte al ricorrente, inquadrandole nell’attività illecita del clan Alvaro, dispiegatasi in questo settore anche tramite il fattivo contributo di Giuseppe Francesco Abbate. Il 15 marzo 2018, alle lagnanze di Rocco Rugnetta, esponente apicale del sodalizio mafioso, sul contegno dell’imprenditore Massimo Emiliano Arena, il quale aveva aperto un punto vendita in Rizziconi senza inviare alcuna “ambasciata” alla cosca, Abbate proponeva di far visita all’Arena.

Il 17 marzo 2018 Abbate partecipava, unitamente a Rugnetta, a un incontro con un emissario dell’imprenditore, a margine del quale Rugnetta manifestava insoddisfazione per l’atteggiamento dell’Arena, facendo riferimento a pregressi accordi raggiunti con la cosca e dolendosi che l’Arena si fosse in più occasioni presentato per chiedere ausilio agli Alvaro, salvo sottrarsi quando era la cosca ad avere bisogno di lui. Il 12 aprile 2018 Rugnetta commentava che l’imprenditore avrebbe dovuto assumere un soggetto indicato dal sodalizio entro dieci giorni e non oltre: l’assunzione era confermata da un successivo colloquio tra Abbate e la moglie, dipendente presso l’attività commerciale vessata.

Il 18 maggio 2018 Abbate accompagnava Rugnetta a un incontro con Arena, dal quale lo ‘ndranghetista si riprometteva di ricevere una somma di denaro contante, tanto che si preoccupava di subire un controllo di polizia sulla via del ritorno e di essere trovato in possesso del denaro. Il 26 novembre 2018 Rugnetta confidava all’Abate che Arena aveva aperto un nuovo punto vendita nel comune di Cosenza, esternando il proposito di avanzare richieste anche in relazione a tale esercizio commerciale. Il rapporto estorsivo proseguiva l’anno seguente, come si arguiva dalle intercettazioni vagliate dal Tribunale riguardo al capo 5 dell’imputazione provvisoria.

Il 26 gennaio 2019 il coindagato Claudio Colella chiamava Abbate per il “negozio di Massimo” (Arena) e questi passava il telefono a Cosimo Alvaro, il quale concordava un appuntamento per affrontare in presenza la questione. L’8 febbraio 2019 Colella e Abbate si accordavano per incontrarsi con Cosimo Alvaro. Il 29 marzo 2019 si registrava un incontro tra Colella, Abbate e Cosimo Alvaro, durante il quale Colella informava Alvaro delle richieste di denaro veicolate all’Arena da altri malavitosi, le cui pretese Alvaro suggeriva di esaudire. L’11 maggio 2019 Arena contattava Abbate e, utilizzando un linguaggio convenzionale, gli dava appuntamento il martedì seguente per una “riparazione”.

Al contatto seguiva martedì 14 maggio 2019 un incontro a Messina tra Arena, Alvaro, Rugnetta e Abbate, durante il quale Alvaro e Rugnetta sollecitavano la dazione di una somma di denaro, ricevendo assicurazioni dall’imprenditore; gli sviluppi del colloquio davano conto di una nuova assunzione imposta dal clan, attualizzatasi qualche tempo dopo, a decorrere dall’ottobre del 2019. I sintetizzati esiti captativi, oggetto di disamina nel provvedimento impugnato, dimostrano l’infondatezza delle doglianze difensive circa l’insussistenza di un contributo penalmente rilevante dell’Abbate nelle estorsioni in pregiudizio di Massimo Emiliano Arena.

Come correttamente argomentato dal Tribunale in relazione all’estorsione al capo 4, alle rimostranze di Rocco Rugnetta perché Arena aveva aperto un punto vendita senza inviare ambasciate alla cosca, Abbate manifestava disponibilità a far visita all’imprenditore; qualche tempo dopo, partecipava all’incontro con un emissario dell’Arena, a margine del quale Rugnetta si doleva che Arena tergiversasse nell’adempiere a pregressi accordi con la cosca; quindi, nel mese di maggio del 2018, si portava presso l’Arena unitamente a Rugnetta, il quale temeva di essere controllato con il denaro che l’imprenditore avrebbe consegnato.

Qualche tempo dopo, a seguito di ripetuti contatti con Claudio Colella, deputato a risolvere per conto di Alvaro Cosimo la questione che riguardava “il negozio di Massimo”, Abbate faceva da tramite tra l’imprenditore e il duo Rugnetta-Alvaro, per l’organizzazione di un incontro a Messina, nel corso del quale era formulata la richiesta estorsiva; l’indagato cooperava altresì nel preparare la documentazione ai fini dell’assunzione di un lavoratore imposto dalla congrega. La dedotta circostanza che Rugnetta e Alvaro si fossero appartati con la vittima per sollecitare il pagamento non esclude il concorso nel reato dell’instante, che faceva da tramite per l’organizzazione dell’incontro nella consapevolezza della finalità illecita, acclarata dell’impiego di un linguaggio convenzionale nel contatto telefonico propedeutico con l’imprenditore.

La lettura offerta dal Tribunale ai colloqui intercettati non può pertanto logicamente aprirsi a significati euristici differenti e si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715 - 01). Manifestamente infondate risultano le critiche difensive sulla configurabilità dell’aggravante speciale mafiosa, quanto al metodo e alla finalità agevolatrice, poiché non si confrontano con i contenuti delle conversazioni registrate, imperniati sull’evocazione di pregressi accordi tra l’imprenditore e i membri della cosca Alvaro in ordine all’erogazione di somme di denaro, con la caratura e la collocazione criminale degli autori delle richieste, con il contesto ambientale di controllo mafioso sui fenomeni economici nel territorio, nel quale Rugnetta - come notato dai giudici di merito mediante richiamo alle acquisizioni investigative relative all’estorsione contestata al capo 6 al coindagato Domenico Pillari - era finanche interpellato da un esponente della cosca Crea di Rizziconi che ambiva ad avere il permesso di sottoporre ad estorsione l’Arena in relazione a un punto vendita aperto in quel centro.

La questione sollevata dal ricorrente, circa l’avvenuta consegna o meno delle somme anelate dagli indagati, oltre a scontrarsi con l’accertamento dei giudici di merito, non esclude il perfezionamento delle fattispecie estorsive, già consumate dalle assunzioni imposte dalla cosca, e si rivela in ogni caso non dirimente nella presente sede, non avendo l’indagato interesse all’eventuale derubricazione del reato consumato in tentativo. In presenza di delitti aggravati dalla metodologia e dall’agevolazione mafiosa, il ricorrente è sul punto privo di un interesse concreto e specifico all’impugnazione, in quanto l’invocata derubricazione non riverbera alcun effetto sul regime cautelare, comunque connotato dall’operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e sui termini di durata della custodia, pari a un anno nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

Va in questa sede ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tenda ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (così Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 – 01; nello stesso senso, tra le altre, cfr.Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783 – 01;

Sez. 6, n. 17527 del 22/02/2018, Spasari, Rv. 272897 – 01; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284489 - 01). Nella medesima direzione si è affermato che vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato miri a conseguire l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 275028 – 01;

Sez. 1, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).

4. Destituita di fondamento è la censura relativa alla configurabilità della partecipazione di Giuseppe Francesco Abbate al sodalizio mafioso degli Alvaro. Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta assoluzione dal delitto ex art. 416 bis cod. pen. del coindagato Cosimo Alvaro, rispetto al quale era contestato all’Abbate un ruolo gregariale e di supporto, osservando nondimeno che residuavano contegni del ricorrente, sganciati da tale attività di assistenza, indizianti dell’appartenenza alla cosca e del contributo causale all’esistenza e al rafforzamento della stessa.

In altri termini, i giudici di merito, operando una sorta di prova di resistenza, hanno depurato il quadro indiziario dalle emergenze accedenti al rapporto tra Abbate e Alvaro, dando adeguatamente conto della sussistenza della partecipazione associativa sulla scorta di condotte, comunque descritte nell’imputazione provvisoria, di per sé idonee a giustificare il mantenimento del titolo cautelare. Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Che la partecipazione associativa possa essere desunta da indicatori fattuali tratti dalla commissione di delitti scopo è approdo altrettanto consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). In linea con le indicazioni giurisprudenziali, i giudici di merito hanno ritenuto gravemente indiziante dell’intraneità al sodalizio e di una permanente messa a disposizione l’intervento spiegato dall’Abbate per un rilevante arco temporale nell’agevolare le estorsioni della cosca nei confronti dell’imprenditore Massimo Emiliano Arena, costituenti tipiche manifestazioni del controllo criminale sulle attività economiche fiorenti sul territorio, esercitato dagli Alvaro in attuazione del programma associativo: a partire dall’inverno del 2018, quando Cosimo Alvaro era ancora detenuto, Abbate si prodigava, in ossequio alle direttive del reggente Rocco Rugnetta, per mantenere i contatti con la persona offesa, partecipando alle molteplici iniziative ricattatorie, dispiegatesi sino alla primavera del 2019.

Il Collegio de libertate ha tratto elementi ulteriormente indizianti della messa a disposizione che contraddistingue la condotta partecipativa da intercettazioni successive all’arresto del nominato Cosimo Alvaro “Pelliccia” nel mese di dicembre 2019, dalle quali trapelava una stabilità di relazioni criminali coi riferenti della cosca, svincolata e indipendente dal rapporto tra l’Abbate e il detenuto. Nel mese di dicembre 2020 il ricorrente, all’uopo incaricato da Rocco Rugnetta, manifestava disponibilità ad attivarsi per mettere questi in contatto con Rocco Buda, figlio di Pasquale, quest’ultimo condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.

Su tale vicenda la difesa ha rimarcato che alcuna attività l’assistito aveva in concreto svolto, ma residua l’incarico fiduciario conferito all’Abbate dall’esponente apicale della cosca Alvaro. I giudici del riesame hanno ancora valorizzato, in chiave associativa, altra conversazione coeva, in cui il solito Rugnetta si lamentava che Abbate, avendo eseguito dei lavori in una scuola in Cinquefrondi per effetto dell’intercessione di Carmine Alvaro, altro esponente della cosca, alcun contributo economico avesse erogato ai sodali, ventilando di tagliare fuori l’indagato da successive commesse in ragione di tale comportamento.

Anche su questa conversazione le critiche difensive non valgono ad infirmare il dato indiziario: la circostanza che i lavori nella scuola fossero stati aggiudicati ad altra ditta non esclude che l’Abbate potesse essersi di fatto inserito per il tramite di Carmine Alvaro nell’esecuzione, come affermato da Rugnetta, mentre l’assunto difensivo che attribuisce natura estorsiva alle pretese economiche del Rugnetta ed alla collegata minaccia di escludere il sodale da altri lavori si muove nell’ambito di una valutazione atomistica dell’indizio che oblitera le complessive acquisizioni investigative.

Ed ancora, a conferma di radicati rapporti criminali, il Tribunale ha rievocato la partecipazione dell’Abbate insieme a Cosimo Alvaro a un summit di ‘ndrangheta nell’anno 2007, organizzato per decidere le strategie del sodalizio in vista delle imminenti elezioni ammnistrative nel comune di San Procopio. Anche in relazione al delitto associativo gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, portano allora a ritenere ragionevolmente integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare, tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l’ontologica e giuridica sussistenza del reato contestato al capo 1.

5. Sul piano cautelare, il Tribunale, pur correttamente richiamando l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, del codice di rito, si è spinto oltre la valutazione presuntiva, affermando la ricorrenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, enucleato dalla gravità dei fatti, dal contesto di relazioni mafiose in cui sono maturati, dalla spiccata propensione delinquenziale manifestata dal ricorrente, che si avvaleva del risalente rapporto confidenziale con la vittima per agevolare l’attività estorsiva. In ordine al giudizio di adeguatezza, ribadita l’assolutezza della menzionata presunzione quanto al quomodo della cautela in ragione della contestazione del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., i giudici del riesame non hanno mancato di specificare che qualsiasi altra misura, ivi compresi gli arresti domiciliari, sarebbe inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, poiché inidonea a creare una significativa limitazione della libertà di movimento e di intessere relaz