Sentenza — n. 2677/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' stato proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - avverso la decisione emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXin data 20 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in funzione di giudice del riesame. Con atto del 10 novembre 2025 è sopravvenuta rinunzia al ricorso, da parte del difensore munito di procura speciale. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 2677/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con atto del 10 novembre 2025 è sopravvenuta rinunzia al ricorso, da parte del difensore munito di procura speciale. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Parole chiave
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la seguente Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di Napoli letta la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; sentite le conclusioni del Sost. Procuratore Generale Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E' stato proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - avverso la decisione emessa nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXin data 20 maggio 2025 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in funzione di giudice del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del 10 novembre 2025 è sopravvenuta rinunzia al ricorso, da parte del difensore munito di procura speciale. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.