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Sentenza — n. 2551/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order granting semi-liberty due to lack of critical review progress and contradictory reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the surveillance court's order granting semi-liberty, arguing the decision ignored statutory requirements for critical behavioral review. The court found the lower tribunal's reasoning contradictory, as it denied progress while relying on insignificant extramural conduct. Consequently, the Cassation Court annulled the order and remanded the case for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 50, comma 4, ord. pen.; Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354: The admission to semi-liberty requires distinct findings of treatment progress and social reintegration conditions, including critical self-reflection; an order lacking these specific motivations violates the law.

Parole chiave

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semi-liberty surveillance court critical review reintegration conditions contradictory reasoning procedural annulment probationary service assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 50, comma 4, ord. pen.
La norma di riferimento, che è l'art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".
Art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, Sostituto Marco Nassi, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini
Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio
193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv.
Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello
196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: De Crescenzo Vincenzo, nato a Cagliari il 2 maggio 1977 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da Vincenzo De Crescenzo e, detenuto in espiazione pena rideterminata ad anni venticinque e giorni sedici di reclusione, lo ammetteva al regime di semilibertà.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari, Sostituto Marco Nassi, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata e deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Il ricorrente rappresenta che analoga istanza di affidamento in prova è stata rigettata con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Sorveglianza e che, sostanzialmente immutato il quadro personologico e ,..._ trattamentale, con l'ordinanza impugnata era stata \fl incenzo De Crescenzo la semilibertà. Deduce il ricorrente che la semilibertà è stata concessa sebbene fosse stata messa in risalto l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica sin dall'inizio della detenzione (maggio 2007). "Tale valutazione - si legge nel ricorso- sarebbe stata compiuta valorizzando un dato scarsamente significativo (la regolarità comportamentale del condannato in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti) e svalutando, al contrario, i risultati dell'osservazione intrannuraria". 2.2.

Il Tribunale ha operato una inversione logica considerato il dettato dell'art. 50, quarto comma O.P. che concepisce ed ammette la semilibertà "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento". Ribadisce il ricorrente la contraddittorietà della motivazione considerato che dapprima il Tribunale di Sorveglianza disconosce i progressi in considerazione citando la precedente ordinanza di rigetto e i due ultimi contributi del GOT (24 settembre 2024 e 6 maggio 2025), per poi considerare attività risocializzante quella stessa attività lavorativa che aveva osservato in termini avversi con riferimento alla misura dell'affidamento in prova; testualmente: "De Crescenzo farebbe rientro nei luoghi in cui sono maturate le proprie condotte delittuose, così esponendosi a una ripresa dei contatti con la criminalità organizzata locale".

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Assunta Cocomello, chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata non restituisce una corretta applicazione del dettato normativo.

3. La norma di riferimento, che è l'art. 50, comma 4, ord. pen., prevede che "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società".

4. Per giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste, dunque, due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento; conformi Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv. 202414).

5. L'ordinanza non fa buon governo di tali principi violando la legge. Se, infatti, la semilibertà "è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento" e se è necessario che vi siano "le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società", occorreva una motivazione che desse atto:

a) dei progressi compiuti;

b) dell'esistenza delle condizioni. 5.1. Il Tribunale evidenzia, piuttosto, l'assenza di progressi nel trattamento, non essendo emersa una revisione critica e, contestualmente, non tiene conto di elementi -che pure emergono- che fanno dubitare dell'esistenza delle condizioni per il reinserimento nella società, quali la circostanza che il De Crescenzo -come emerge dalla ordinanza- non ha affatto valutato come negativa la sua pregressa condotta di commercio internazionale di stupefacenti.

6. L'ordinanza, inoltre, è contraddittoria. 6.1. Il Tribunale, invero, evidenzia da un lato l'assenza dell'avvio di un effettivo e concreto processo di revisione critica nonostante la detenzione del De Crescenzo si protragga dal maggio 2007; dall'altro valorizza, per la concessione della semilibertà, un dato scarsamente significativo quale quello della regolarità comportamentale del medesimo De Crescenzo, in sede extramuraria in occasione dei pochi permessi fruiti, pur avendo messo in evidenza che il condannato non ha partecipato alle attività ricreative e culturali, con la sola eccezione della frequentazione della palestra e dello svolgimento delle mansioni in cucina secondo la turnazione e che, in data 8 ottobre 2024, si è reso responsabile di un illecito disciplinare sanzionato dal Consiglio di disciplina con l'esclusione delle attività ricreative e sportive per tre giorni. 6.2.

L'ordinanza è, infine, contraddittoria, giacché afferma che la semilibertà può costituire da sprone per intraprendere un percorso di revisione critica, emergendo dalla medesima ordinanza elementi da cui desumere che il percorso di revisione critica non risulta ancora intrapreso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari