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Sentenza — n. 2550/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2550/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2550/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Veronica Micalizzi con sentenza n. 5832/21 del Tribunale di Palermo, confermata con sentenza n. 3870/23 dalla Corte di appello di Palermo ed irrevocabile in data 28 febbraio 2024.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen; Sentenza — n. 2550/2026 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 165, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare lo spessore della difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento della provvisionale emergendo, dalla documentazione prodotta, una situazione economica talmente grave da non consentire neppure un adempimento parziale.

Parole chiave

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indigenza finanziaria prova dell'indigenza caso di rigore economico carenza di sostanza economica situazione finanziaria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Veronica Micalizzi è stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Micalizzi Veronica, nata a Palermo il 17 luglio 1987 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a Veronica Micalizzi con sentenza n. 5832/21 del Tribunale di Palermo, confermata con sentenza n. 3870/23 dalla Corte di appello di Palermo ed irrevocabile in data 28 febbraio 2024.

2. Con l'atto a firma dell'Avv. Giuseppe Sceusa, l'interessata ha proposto ricorso con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 165, 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. Evidenzia la ricorrente che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare lo spessore della difficoltà economiche invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento della provvisionale emergendo, dalla documentazione prodotta, una situazione economica talmente grave da non consentire neppure un adempimento parziale.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Luigi Giordano, chiedeva il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, Sentenza n. 36377 del 07/07/2023 Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. 285245 - 01). 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Veronica Micalizzi è stato subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della parte civile costituita, a titolo di provvisionale; ha tenuto conto del contenuto della nota del 18 marzo 2024 con cui il Commissariato di Pubblica Sicurezza "Porta Nuova", rendeva noto che Veronica Micalizzi aveva dichiarato di non trovarsi nelle condizioni economiche per far fronte al pagamento; all'udienza camerale ha acquisito la documentazione depositata dalla difesa della Micalizzi volta a provare l'incapacità patrimoniale della condannata ad adempiere alla prescrizione. 2.2.

Il Tribunale, pur rilevando la difficoltà economica della condannata, ha motivato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena considerata la assenza di prova di tentativi da parte della Micalizzi di adempiere anche solo parzialmente all'obbligazione. In altri termini, il Tribunale non ha ravvisato l'incapacità reddituale assoluta che consente la revoca del beneficio, valutando la condizione della ricorrente come quella di una "mera difficoltà economica".

3. La giurisprudenza di legittimità, in effetti, è costantemente orientata ad affermare che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci7-il 18 novembre 2025 Il Consiglier/estensore Il Presidente Anna Maria Gavoni Giacomo Ro CORTE SUPREMA Di CASSAVONE