Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2543/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding prior judgment on identical request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2543/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, ruling that the applicant must have challenged the prior rejection order rather than the subsequent non-proceeding. The applicant argued the previous order was notified late, but the Court found the request identical to a prior one where a judgment had already formed. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible for manifest unfoundedness when the applicant challenges a non-proceeding decision on a request that is identical to a previous one, for which a judgment has already formed.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness ne bis in idem prior judgment cassation appeal procedural inadmissibility procedura di annullamento azione revocatoria fallimentare allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
616 c.p.p., la condanna di Avvenimenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVVENIMENTI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 21/11/1996 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettefsefittite le conclusioni del PG ,j1LJ Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di reclamo, proposto da Francesco Paolo Avvenimenti, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania in materia di liberazione anticipata, ha rilevato che detto Magistrato dichiarava il non luogo a provvedere per ne bis in idem, considerato che in relazione allo stesso periodo di cui alla richiesta (21.02.2024-21.08.2024) era stata emessa, in data 19 settembre 2024, ordinanza di rigetto del medesimo Magistrato.

Conseguentemente, preso atto che l'interessato avrebbe dovuto impugnare dinanzi al Tribunale la precedente decisione, per la quale risulta essersi formato il giudicato, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il reclamo.

2. Avverso tale ordinanza Avvenimenti, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che con il reclamo aveva impugnato la precedente ordinanza notificatagli tardivamente, solo in data 20 novembre 2024, seppure emessa il 19 settembre 2024. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto assolutamente illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, il reclamo risulta essere stato proposto avverso il provvedimento di non luogo a provvedere per ne bis in idem del Magistrato di sorveglianza su una domanda inammissibile, in quanto identica a precedente su cui si era già deciso, rispetto alla quale non si deducono elementi di novità. Il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, ed eventualmente attendere l'esito dell'impugnazione proposta, e non reiterare la stessa domanda.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Avvenimenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 o