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Sentenza — n. 2426/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2426/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2426/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Da informazioni assunte presso la Cancelleria di questa Corte risulta che il conflitto in esame è stato oggetto di decisione all’udienza del 4 novembre 2025. Si tratta del procedimento n. 25914/2025 derivante dalla medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara emessa nell’ambito del procedimento n. 3454/2021 r.g.n.r., 1169/2022 r.g.i.p. e la relativa sentenza risulta essere stata depositata il 3 dicembre 2025. La decisione di insussistenza del conflitto sollevato ha, dunque, già definito, la questione devoluta a questa Corte alla quale, in questa sede, non residua alcuna potestas iudicandi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2426/2026 — snpen · Corte di Cassazione: All’udienza del 24 giugno 2025 davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, il difensore di Leonardo Pavanati (originariamente imputato nel procedimento pendente a Novara) ha insistito nella propria eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova, segnalando che il proprio assistito aveva definito la propria posizione all’udienza del 17 giugno 2025 con patteggiamento, mentre il difensore di Bonanno ha insistito sulla propria eccezione di incompetenza chiedendo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria di Novara.

Parole chiave

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contenzioso tributario credito contestato altri capi d'accusa litispendenza e connessione indagine su reati finanziari esecuzione per crediti fiscali
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Testo completo

la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: Gup Novara nei confronti del Gip Modena Nel procedimento a carico di Bonanno Marco nato a NAPOLI il 31/10/1970 Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto, con restituzione degli atti al Tribunale di Novara RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento del 17 giugno 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha disposto la trasmissione a questa Corte della denuncia di conflitto positivo di competenza presentata il 16 giugno 2025 dai difensori dell’imputato Marco Bonanno nell’ambito del procedimento penale pendente a carico dello stesso.

Con il predetto atto di parte era stata segnalata la litispendenza relativamente ai delitti di indebita compensazione fiscale di cui ai capi b) e c) del procedimento rispetto a quelli di cui ai capi 6a) e 8a) di altro procedimento pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ove le contestazioni erano state elevate ai predetti imputati in concorso con Dorio e Carotenuto. Il giudice procedente, alla luce degli artt. 30, comma 2 e 31 cod. proc. pen., pur prendendo atto che, al momento della presentazione della denuncia, il giudice modenese non aveva ancora reso alcuna pronuncia sulla eccezione di incompetenza proposta dai difensori, reputati «atti dovuti» la trasmissione degli atti a questa Corte e la comunicazione al giudice in conflitto, spettando, in via esclusiva, al giudice di legittimità ogni decisione sul conflitto di competenza, ha deciso nei termini sopra riassunti.

All’udienza del 24 giugno 2025 davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, il difensore di Leonardo Pavanati (originariamente imputato nel procedimento pendente a Novara) ha insistito nella propria eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Padova, segnalando che il proprio assistito aveva definito la propria posizione all’udienza del 17 giugno 2025 con patteggiamento, mentre il difensore di Bonanno ha insistito sulla propria eccezione di incompetenza chiedendo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria di Novara.

Il giudice modenese ha disposto l’acquisizione di atti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara e differito la trattazione alla successiva udienza del 23 settembre 2025.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto. Nell’interesse di Alfredo Esposito e Andrea Romano, imputati nel procedimento n. 4806/2021 r.g.n.r. pendente davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, sono state depositate memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Da informazioni assunte presso la Cancelleria di questa Corte risulta che il conflitto in esame è stato oggetto di decisione all’udienza del 4 novembre 2025. Si tratta del procedimento n. 25914/2025 derivante dalla medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara emessa nell’ambito del procedimento n. 3454/2021 r.g.n.r., 1169/2022 r.g.i.p. e la relativa sentenza risulta essere stata depositata il 3 dicembre 2025. La decisione di insussistenza del conflitto sollevato ha, dunque, già definito, la questione devoluta a questa Corte alla quale, in questa sede, non residua alcuna potestas iudicandi.

2. Alla luce di quanto esposto, discende che il presente procedimento, mero duplicato di quello già definito, deve essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere. P.Q.M Dichiara non luogo a provvedere per essere stato il