Sentenza — n. 2423/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di Massimo Clemente avente ad oggetto il cumulo materiale ex art. 663 cod. proc. pen. delle pene di cui a tre distinti titoli già eseguiti unitamente a quello SIEP 265/2023 in esecuzione. La richiesta era stata motivata con la finalità di recuperare giorni di liberazione anticipata relativamente ai periodi di detenzione già scontati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 663 cod. proc. pen, artt. 78 cod. pen, art. 78 cod. pen; Sentenza — n. 2423/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In applicazione della previsione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. l’istanza avrebbe dovuto essere considerata inammissibile. In relazione al titolo esecutivo SIEP 194/2008, il condannato non aveva maturato alcun periodo di liberazione anticipata essendo durata la detenzione solo tre mesi.
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la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Palermo nel procedimento a carico di: Clemente Massimo nato a MENFI il 07/05/1972 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di Massimo Clemente avente ad oggetto il cumulo materiale ex art. 663 cod. proc. pen. delle pene di cui a tre distinti titoli già eseguiti unitamente a quello SIEP 265/2023 in esecuzione. La richiesta era stata motivata con la finalità di recuperare giorni di liberazione anticipata relativamente ai periodi di detenzione già scontati.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo articolando un unico motivo per violazione di legge con riguardo agli artt. 78 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen. In base al principio generale desumibile dalla norma processuale, non possono essere computati come espiati periodi di detenzione antecedenti alla commissione di reati consumati in futuro, onde evitare di determinare l’insorgenza di una sorta di «effetto di impunità anticipato». Inoltre, l’art. 78 cod. pen. ha la funzione di evitare che la pena diventi eccessivamente afflittiva prevedendo degli appositi limiti sanzionatori.
Il cumulo di pene può sì comprendere condanne interamente espiate, ma solo a condizione che il condannato dimostri un effettivo interesse al loro inserimento, né possono essere incluse condanne per reati commessi dopo l’inizio dell’esecuzione della pena. Nel caso di specie il semestre utile ai fini della liberazione anticipata dal 15 aprile 2008 al 15 ottobre 2008 (relativo al cumulo SIEP 205/2007) ha comportato il maturare di un periodo di liberazione anticipata in epoca precedente all’espiazione delle pene relative ai successivi provvedimenti di cumulo.
In applicazione della previsione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. l’istanza avrebbe dovuto essere considerata inammissibile. In relazione al titolo esecutivo SIEP 194/2008, il condannato non aveva maturato alcun periodo di liberazione anticipata essendo durata la detenzione solo tre mesi.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Invero, risulta da accertamenti eseguiti tramite la Cancelleria che Massimo Clemente è stato scarcerato in data 24 settembre 2025. L’istanza dalla quale ha avuto origine l’incidente di esecuzione era stata motivata con la finalità di fruire della liberazione anticipata, sicché, cessata la condizione di detenzione per espiazione della pena, deve ritenersi venuto meno l’interesse all’impugnazione del provvedimento di accoglimento.
3. L’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez.
U, n. 6624 del 2011 cit.). Risulta da quanto emergente dalla consultazione dell’archivio del Ministero della Giustizia che il ricorrente ha espiato la pena e che è stato rimesso in libertà con la causale «uscita per scarcerazione». Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare alcun effetto sulla posizione esecutiva di Clemente che risulta avere espiato la pena di cui al cumulo oggetto del ricorso. Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione.
4. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese del procedimento, stante la natura pubblica dell’organo impugnante. P.Q.M