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Sentenza — n. 2321/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special prosecutor qualification and precluded arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2321/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal filed by Maria Caltagirone inadmissible, ordering her to pay legal costs. The applicant, acting as a third interested party, challenged a confiscation order against a third person, arguing errors in the application of confiscation laws and procedural defects. The Court rejected these claims because the applicant failed to qualify as a special prosecutor and because her arguments regarding the third party's ownership were already precluded by recent Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to qualify as a special prosecutor or if the grounds raised are precluded by established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of prevention third party ownership special prosecutor qualification precluded arguments inadmissible appeal legal costs Supreme Court precedent confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Eleonora Ciliberti, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Eleonora Ciliberti, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli
In disparte il rilievo che il ricorso non opera alcun riferimento alla necessaria presenza della procura speciale (tra le altre: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv.
Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano
I primi tre motivi sono inammissibili poiché, a seguito di Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla terza interessata: CALTAGIRONE MARIA nata a Palermo il 15/05/1972; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la opposizione - proposta da Maria Caltagirone nella qualità di terza interessata - avverso il provvedimento emesso dal medesimo Giudice in data 24 gennaio 2023 con il quale era stata respinta la richiesta, formulata dalla predetta, di revoca della confisca, disposta ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. nei confronti di Giovanbattista Ignizio, di un magazzino sito in Capaci (Palermo), via Billeci n. 5 e di due appartamenti siti in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 45.

2. Avverso la già menzionata ordinanza la terza interessata, per mezzo dell'avv. Eleonora Ciliberti, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 172, 322-ter, 640-quater cod. pen., 666 e 676 del codice di rito nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha qualificato la confisca per equivalente nei confronti di Giovanbattista Ignizio come misura di sicurezza e, per l'effetto, ha escluso la possibilità di dichiararla estinta per mancata esecuzione nel termine di dieci anni previsto dal citato art. 172. 2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 172, 322- ter, 640-quater cod. pen., 666 e 676 del codice di rito nonché la omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della confisca per equivalente perché disposta al fuori dei casi per i quali è prevista. 2.3. Con il terzo motivo Maria Caltagirone si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 172, 322-ter, 640-quater cod. pen., 666 e 676 del codice di rito nonché la omessa pronuncia sulla richiesta di quantificazione dell'importo da sottoporre a confisca. 2.4.

Con il quarto motivo la terza interessata censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 172, 322-ter, 640-quater cod. pen., 666 e 676 del codice di rito nonché la omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della confisca dei beni in sequestro in quanto appartenenti a soggetto estraneo al reato. 2.5. Infine, con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 172, 322-ter, 640-quater cod. pen., 666 e 676 del codice di rito nonché la omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di dare comunque corso alla confisca onde liberarla dagli oneri fiscali e tributari relativi alla proprietà dei beni immobili sopra indicati.

3. Il sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Alla udienza camerale del 3 dicembre 2024 il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sulla stessa materia; a seguito della pubblicazione della sentenza n. 30355 del 27 marzo 2025 è stata poi fissata per la trattazione la odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. In disparte il rilievo che il ricorso non opera alcun riferimento alla necessaria presenza della procura speciale (tra le altre: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01) - del resto, lo stesso difensore nell'intestazione del ricorso si qualifica come tale e non come procuratore speciale, in tal modo omettendo persino di dedurre una qualità necessaria per legittimarlo alla proposizione del ricorso - si osserva, con carattere assorbente, quanto segue.

3. I primi tre motivi sono inammissibili poiché, a seguito di Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché con esso la ricorrente vorrebbe introdurre il tema della sua esclusiva proprietà dei beni confiscati, che però è argomento ormai precluso da precedente decisione che la Caltagirone tenta di superare indicando, in modo del tutto generico, come elemento nuovo una evoluzione giurisprudenziale che però non illustra senza neppure spiegare quale rilevanza potrebbe avere nel caso di specie. 4.1. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza risulta anche ultimo motivo relativo ad inconvenienti che nulla hanno a che fare con il tema della revoca della confisca - in sé perfetta ed efficace - e che dovrebbero, eventualmente, essere oggetto di impugnazione in altre sedi.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa