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Sentenza — n. 2314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution of continued crime due to lack of proven unitary criminal design.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Nicoloro against the Benevento Court's refusal to apply the rule of continued crime during execution proceedings. The defense argued that three convictions for tax and social security offenses, occurring in 2012, 2014, and 2018, stemmed from a single criminal plan within the same business activity. The court dismissed this claim because the significant time gaps between violations and the lack of evidence proving a premeditated, unified design rendered the offenses distinct rather than continuous.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The mere repetition of similar offenses over time, without proof of a premeditated unitary criminal design, does not constitute a continued crime under execution.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato continuato esecuzione sentenze disegno criminoso contiguità temporale omissione contributiva giurisprudenza di legittimità art. 81 codice penale omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
275451); - il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
275451); - il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana
pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLORO MICHELE nato a ATRIPALDA il 08/03/1986 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; l'ette/sefrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Raffaele Piccirillo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Michele Nicoloro, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle omissioni contributive e previdenziali commesse dal suddetto in relazione all'anno 2014, di cui a una prima sentenza esecutiva, al reato di omessa dichiarazione relativo all'anno di imposta 2012, di cui a una seconda sentenza esecutiva, e al reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili accertato nell'anno 2018, di cui ad una terza sentenza esecutiva.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Nicoloro deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di alcuni elementi decisivi a ritenere l'esecuzione nel caso in esame del medesimo disegno criminoso. Rileva la difesa che le condanne oggetto dell'istanza sono infatti riconducibili a reati della medesima specie, commessi nell'ambito della medesima attività imprenditoriale (la gestione della MVG Service s.r.I., di cui Nicoloro era amministratore), con modalità esecutive reiterate e finalisticamente orientate alla sistematica elusione degli obblighi dichiarativi, fiscali e previdenziali.

Osserva che da un'attenta lettura delle sentenze emerge che la prima sentenza ha ad oggetto fatti del 2014, che la seconda sentenza ha ad oggetto fatti del 2015 e che la terza sentenza ha ad oggetto fatti del 2013. Evidenzia che, comunque, il solo dato cronologico, senza dubbio nei termini specificati ridimensionato, non è sufficiente ad escludere l'esecuzione del medesimo disegno esecutivo. Insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino connun ue ,_._..›., frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970); - per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme:

Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451); - il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 - 01). 1.2.

L'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che : - manca del tutto la prova della sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari fatti-reato oggetto delle sentenze in comparazione al fine di ricondurre a una previa deliberazione, sin dal primo atto delittuoso, tutte le azioni successive, che, pur lesive di beni omogenei, si differenziano tra loro per le modalità dei fatti accertati dalle suddette sentenze; - i tempi trascorsi tra le diverse violazioni sono considerevolmente lunghi, accertando nello specifico la prima sentenza esecutiva omissioni contributive e previdenziali commesse da Nicoloro in relazione all'anno 2014, la seconda sentenza esecutiva l'omessa dichiarazione in relazione all'anno di imposta 2012 e, infine, la terza sentenza esecutiva il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili accertato nell'anno 2018; - le violazioni commesse dal reo sono piuttosto dimostrative di spiccata propensione a delinquere dell'istante, che, in modo. disinvolto, non si poneva remore nel disattendere agli obblighi di natura fiscale e tributaria previsti e connessi al suo ruolo di legale rappresentante.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dov ta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare Z nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e offre una diversa valutazione del dato temporale (senza spiegare ad esempio per quale ragione l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili risalirebbero al 2013), che, comunque, resta dirimente, affermando del tutto genericamente l'esistenza di una matrice comune dei reati, senza però essere in grado di scardinare l'iter argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ritiene estemporanei tutti i fatti di cui all'originaria richiesta, si rivela infondato.

2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del