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Ordinanza — n. 2304/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order for reduced sentence, ruling it is an opposition, not a cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Claudio Bologna's appeal against an execution order reducing his sentence by one-sixth. Bologna argued the lower court erred by treating his request as a cassation appeal rather than an opposition, claiming this violated procedural rights regarding the abbreviated trial's finality. The court ruled that the specific statutory framework for this reduction mandates a summary opposition procedure, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: The reduction of sentence by one-sixth for non-appeal in abbreviated trials follows a summary opposition procedure, not a cassation appeal, to ensure procedural speed and consistency with the legislative intent.

Parole chiave

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reduction of sentence abbreviated trial execution order procedural opposition cassation appeal non-appeal finality summary procedure riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
Art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
31, non abbia determinato il mutamento del rito in quello ordinario ex art. 666, commi 3 e ss., caratterizzato dall'immediata instaurazione del contraddittorio.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, intervenuto su impulso del condannato avrebbe dovuto provvedere de plano con atto avverso il quale sarebbe stato possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Considerato che, invece, Bologna ha, invece, proposto ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 666 cod. proc. pen
31, non abbia determinato il mutamento del rito in quello ordinario ex art. 666, commi 3 e ss., caratterizzato dall'immediata instaurazione del contraddittorio.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Smith
Plurimi motivi sistematici militano, nella prospettiva tratteggiata dal citato indirizzo ermeneutico - del quale costituiscono ulteriore espressione Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Smith, Rv.
Sez. 1, n. 32373 del 25/06/2025, Dervishaj
Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta
(in questo senso milita un pacifico e risalente orientamento applicativo, espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA CLAUDIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 30/06/1964 avverso l'ordinanza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, Simone Perelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in esito all'udienza camerale del 12 novembre 2024, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Claudio Bologna, intesa alla riduzione di un sesto della pena inflittagli con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 6 marzo 2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. A tal fine, ha osservato che l'istituto previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., entrato in vigore il 30 dicembre 2022, trova applicazione con esclusivo riferimento alle pene irrogate con sentenze di primo grado, emesse all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, che diventino irrevocabili per mancata impugnazione.

Ha, quindi, osservato che del tutto differente è stato, invece, lo svolgimento del procedimento penale promosso a carico di Bologna, segnato dalla proposizione, da parte dell'imputato, di appello avverso la decisione del Giudice dell'udienza preliminare e, quindi, di ricorso per cassazione, nonché dall'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di secondo grado, e dalla successiva rideterminazione, in sede di rinvio, del trattamento sanzionatorio, cui non è seguita l'interposizione di nuova impugnazione.

2. Claudio Bologna propone, con il ministero dell'avv. Filippo Giunchedi, ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, con il quale eccepisce vizio di motivazione ascrivendo, in particolare, alla Corte di appello di avere eluso la questione giuridica da lui posta, vertente sulla sostanziale assimilabilità tra la rinuncia all'appello, cui consegue l'effetto premiale previsto dalla norma di nuovo conio, ed il contegno da lui tenuto all'atto di prestare acquiescenza alla decisione del giudice del rinvio, in un caso e nell'altro determinandosi, per effetto della libera determinazione dell'imputato, l'irrevocabilità della sentenza di condanna, con conseguente contenimento, in linea con la ratio dell'istituto, della durata dell'intero procedimento. Aggiunge, al riguardo, che la soluzione propugnata ed incongruamente disattesa dal giudice dell'esecuzione è coerente con la natura sostanziale della diminuente de qua agitur e compatibile con l'assenza di una disciplina espressamente dedicata a regolare i profili di diritto intertemporale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in materia di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen..

2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022, attribuiva, tra l'altro, al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis, e stabiliva che, in detto caso, il giudice dell'esecuzione procedesse a norma dell'art. 667, comma 4. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett.

d) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha soppresso il riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel primo comma dell'art. 676 ed aggiunto a tale ultima disposizione il comma 3-bis, a tenore del quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

3. La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema, ha ritenuto (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Rizzo, Rv. 288150 - 01) che l'intervento correttivo operato dal legislatore con il citato d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non abbia determinato il mutamento del rito in quello ordinario ex art. 666, commi 3 e ss., caratterizzato dall'immediata instaurazione del contraddittorio. Tanto, in considerazione della ratio sottesa all'originaria riforma, espressa nella relazione al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che non è stata superata dall'intervento legislativo, operato al solo scopo di formalizzare l'iniziativa ufficiosa dal giudice procedente.

Il procedimento esecutivo riguardante l'applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2- cod. proc. pen. si svolge, dunque, de plano con possibilità di opposizione, anche dopo l'intervento correttivo del 2024, in virtù del richiamo operato al riguardo dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi il nuovo comma 3-bis dello stesso articolo ritenere un caso specifico di estinzione (parziale) della dopo la formazione del giudicato. Plurimi motivi sistematici militano, nella prospettiva tratteggiata dal citato indirizzo ermeneutico - del quale costituiscono ulteriore espressione Sez. 1, n. 22537 del 23/05/2025, Smith, Rv. 288147 - 01, e Sez. 1, n. 32373 del lírk 25/06/2025, Dervishaj, n.m., e cui il Collegio intende dare continuità — per tale conclusione.

Innanzitutto, rileva l'inserimento della norma — di natura premiale, nell'interesse del condannato, e dall'intento meramente deflattivo — nell'art.676 cod. proc. pen., che disciplina ipotesi, tutte, a contraddittorio posticipato. Va poi considerata l'attivazione officiosa da parte del Giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto ad operare una riduzione predeterminata ex lege nella misura di un sesto, che non richiede altro che una pura operazione matematica quale effetto correlato alla mancata impugnazione. La stessa Relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 31, infine, nello spiegare (pag.

28) che l'intervento correttivo era volto ad evitare una «inutile attivazione del procedimento di esecuzione su istanza di parte», rivela espressamente la volontà del legislatore di rendere la procedura più celere; effetto, quest'ultimo, che sarebbe all'evidenza vanificato nel caso in cui si ritenesse che il modello procedimentale applicabile alla fattispecie fosse quello ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.

4. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, intervenuto su impulso del condannato avrebbe dovuto provvedere de plano con atto avverso il quale sarebbe stato possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Considerato che, invece, Bologna ha, invece, proposto ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, a nulla rilevando, in proposito, la circostanza che il giudice abbia, di fatto, irritualmente deciso nelle forme dell'udienza camerale ex art.666 cod. proc. pen. anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (in questo senso milita un pacifico e risalente orientamento applicativo, espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 - 01).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la tr