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Sentenza — n. 2297/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2297/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, 1'8 settembre 2023, ha dichiarato Giulio Marquez colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2297/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida senza autorizzazione idoneità alla guida revoca della licenza condurre infrazione alle norme della circolazione autorizzazione ad agire guida in stato di ebbrezza qualificata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARQUEZ GIULIO nato a NOVARA il 07/09/1994 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città, 1'8 settembre 2023, ha dichiarato Giulio Marquez colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Giulio Marquez propone, con il ministero dell'avv. Amanda Gugliotta, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (dei quali può darsi unitariamente conto), con i quali eccepisce violazione della legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno stimato la rilevanza penale della condotta ascrittagli — concretatasi nell'essersi egli messo alla guida di un'autovettura benché sottoposto, con provvedimento definitivo, all'avviso orale disposto dal Questore e senza essere titolare della patente di guida, che gli era stata revocata con precedente provvedimento prefettizio — a dispetto dell'assenza, nel processo verbale con cui il Questore aveva formulato l'avviso orale nei suoi confronti di prescrizioni specifiche ed ulteriori rispetto a quella di «tenere una condotta conforma a legge», ciò che, stando ad un approdo ermeneutico ormai pacifico, esclude la punibilità ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, della guida senza patente o con patente revocata.

3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Non integra il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale» (Sez. 1, n. 36857 del 03/02/2023, Castiglia, Rv. 285237 - 01; nello stesso senso, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 14935 del 28/02/2023, Tatangelo, Rv. 284585 - 01;

Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022,, Tatangelo, Rv. 283820 - 01). Il caso di specie rientra in detto paradigma, essendo comprovato — dalla lettura degli atti allegati al ricorso e, in specie, del verbale di avviso orale emesso dal Questore di Novara, a carico di Giulio Marquez, il 28 marzo 2019 — che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un mero avviso orale non accompagnato dall'enunciazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Apodittica e, perciò, apparente, si rivela, in proposito, la motivazione della sentenza impugnata che, dopo avere correttamente tratteggiato le pertinenti coordinate interpretative, esclude, senza però in alcun modo confortare, in punto di fatto, quanto lapidariamente affermato, che la vicenda in esame possa essere assimilata a quelle connotate dall'assenza di specifiche prescrizioni.

Discende dai precedenti rilievi la presa d'atto, già in questa sede, della radicale insussistenza dell'addebito, tale da imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatt