Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2206/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2206/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2206/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha ammesso Angelo Rotella alla detenzione domiciliare con 4 prescrizioni, rigettando l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Con atto a firma dell'Avv. Chiara Penna e dell'Avv. Giorgio Vianello Accoretti, l'interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen, art. 390 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 424 cod. pen, art. 663 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2206/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale non tiene conto che il Rotella non ha pendenze penali, ha espiato la condanna per il delitto associativo attraverso la concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di detenzione, ha una famiglia totalmente estranea\O contesti criminali (come risulta dalla relazione dell'UEPE); inoltre non tiene conto' dell'assenza di segnalazione per frequentazioni con pregiudicati, successive alla scarcerazione avvenuta in data 26 luglio 2024 di aver il Rotella intrapreso una attività lavorativa g di avere il Rotella affrontato la tematica relativa al reato ammettendo di aver commesso degli errori', ed infine della esistenza del parere favorevole reso dagli assistenti sociali alla concessione dell'affidamento in prova.

Parole chiave

Generato dall'IA
precedenti penali rilevanti assistenza riabilitativa riesame della curatela sanzioni penali riabilitazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
Giorgio Vianello Accoretti, l'interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett.
art. 390 cod. pen
pen., ma il delitto di cui all'art. 390 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
giudicato in altro processo in cui il Rotella è stato giudicato colpevole del delitto di associazione mafiosa, condanna per la quale il Rotella aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata, a seguito della irrevocabilità della condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 424 cod. pen
e quello di danneggiamento aggravato ex art. 424 cod. pen.
art. 663 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Rotella Angelo, nato a Soveria Mannelli il 25 settembre 1983 avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha ammesso Angelo Rotella alla detenzione domiciliare con 4 prescrizioni, rigettando l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Con atto a firma dell'Avv. Chiara Penna e dell'Avv. Giorgio Vianello Accoretti, l'interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett.

b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha fnndato il rigetto della istanza di affidamento in prova ai servizi sociali sull'erroneo assunto di essere Angelo Rotella imputato per il delitto di associazione mafiosa e per altri gravissimi delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.1.1. L'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condotta aggravata dall'art. 416-bis. 1 cod. pen., ma il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. giudicato in altro processo in cui il Rotella è stato giudicato colpevole del delitto di associazione mafiosa, condanna per la quale il Rotella aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, poi revocata, a seguito della irrevocabilità della condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.2.

A seguito della irrevocabilità, le due condanne erano state inserite nel medesimo provvedimento esecutivo emesso in data 14/8/2024 perché il Rotella aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato già in data 26 luglio 2024. 2.1.3. Il ricorrente evidenzia che la sentenza con cui Angelo Rotella è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per danneggiamento e per estorsione aggravata è divenuta definitiva ed esecutiva per il solo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento, trovandosi ancora sub iudice per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il delitto estorsivo, essendo stata nuovamente annullata la sentenza emessa nel giudizio di rinvio. 2.1.3.1 L'ordinanza impugnata si fonda sull'errato presupposto di essere Angelo Rotella imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.4.

Il Tribunale non tiene conto che il Rotella non ha pendenze penali, ha espiato la condanna per il delitto associativo attraverso la concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di detenzione, ha una famiglia totalmente estranea\O contesti criminali (come risulta dalla relazione dell'UEPE); inoltre non tiene conto' dell'assenza di segnalazione per frequentazioni con pregiudicati, successive alla scarcerazione avvenuta in data 26 luglio 2024 di aver il Rotella intrapreso una attività lavorativa g di avere il Rotella affrontato la tematica relativa al reato ammettendo di aver commesso degli errori', ed infine della esistenza del parere favorevole reso dagli assistenti sociali alla concessione dell'affidamento in prova.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale eirà-c~, Pasquale Serrao D'Aquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, una volta procedutosi al cumulo delle pene, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e rilevanza e si deve aver riguardo ad ogni effetto, alla pena unica da espiare. Pur tuttavia, per taluni limitati effetti, è possibile scindere il cumulo, (gita ale scissione è stata sempre ammessa per applicare al condannato taluni benefici.2. Nel caso di specie, l'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma una condanna per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. Le due condanne inflitte al Rotella risultano sì inserite nel medesimo provvedimento di cumulo esecutivo emesso in data 14 agosto 2024 (all. 3 del ricorso) ma il Rotella aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato ex art. 424 cod. pen. già in data 26 luglio 2024 (v. all. 4 del ricorso).

3. La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del "cumulo" nel corso dell'esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403 -01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01).

4. L'operazione di scioglimento, quindi, è ammessa - secondo quanto, di recente, da questa Corte specificamente precisato (Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino), con appropriate argomentazioni, cui il Collegio intende dare continuità e sviluppo - soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi.

5. Il Tribunale di Sorveglianza erra, dunque, allorché considera il reato associativo ricompreso nel titolo in espiazione, circostanza questa che ha condotto al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (v. pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così è deciso, 5 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il 5IesJ,Jente Anna Maria G/avoni Giusp9Snt