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Ordinanza — n. 2203/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court converts criminal appeal into opposition due to procedural error regarding seizure release. The court rejects the appeal as inadmissible, converting it into an opposition before the execution judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court converted the appellant's criminal appeal into an opposition proceeding before the execution judge, deeming the original filing procedurally incorrect. The appellant argued that seized funds were not proceeds of crime but rather unrelated sums, yet the lower court had already rejected the release request. The court ruled that appeals against execution decisions must be filed as oppositions, not as cassation appeals, thereby dismissing the original filing's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal against an execution decision must be filed as an opposition before the execution judge; if filed as a cassation appeal, it is converted into an opposition rather than declared inadmissible.

Parole chiave

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procedural conversion execution decision appeal seizure release cassation admissibility opposition proceeding confisca dei proventi di reato pena di recesso commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso va riqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione per le ragioni che seguono.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tanto premesso, secondo consolidato orientamento di questo Corte, avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 240 cod. pen.
Per quanto è dato apprezzare dagli atti, la ricorrente è stata destinataria anche di un provvedimento di sequestro ex art. 240-bis cod.
Art. 253 cod. proc. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
Per quanto è dato apprezzare dagli atti, la ricorrente è stata destinataria anche di un provvedimento di sequestro ex art. 240-bis cod. pen., disposto in relazione al delitto originariamente ascrittole al capo UUU) della rubrica, ma avente ad oggetto un'autovettura (marca Toyota, modello Yaris, targata EN870XD).
D.P.R. 309/90
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fabrizio Capezzuoli, ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito congiuntamente riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 240 cod. pen
e con i quali denuncia: 2.1 erronea applicazione della legge penale (artt. 240 cod. pen.
art. 74 d.P.R. 309/90
La difesa, invero, ha «reiteratamente evidenziato che le due cessioni...erano relative a modici quantitativi», circostanza che, valutata in uno al fatto che la ricorrente è stata assolta dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, Campanella
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: SPADA Cristina, nata a Frascati (Rm) il 13/02/1985 avverso l'ordinanza del 09/05/2025 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta a firma del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 maggio 2025, la cui motivazione è stata depositata il 20 giugno 2025, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di Cristina Spada, volta ad ottenere il dissequestro della somma di denaro di cui al libretto postale alla stessa intestato, portante il n. 2-0861820082, oggetto di sequestro preventivo del 10 luglio 2018, nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza di condanna della stessa Corte territoriale, portante il n. 13366/22, definitiva il 16 gennaio 2024.La Corte, dopo aver evidenziato che, dalla disamina del fascicolo processuale, il libretto oggetto di sequestro porta un diverso numero (35034951), ha sostenuto come non ricorrono comunque le condizioni per disporre il dissequestro atteso che la somma de qua (euro 12.575,15) costituisce il «prezzo» dei due episodi di spaccio di sostanza stupefacente per i quali la Spada ha riportato nel procedimento condanna definitiva.

2. Cristina Spada propone, con l'assistenza dell'avv. Fabrizio Capezzuoli, ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito congiuntamente riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e con i quali denuncia: 2.1 erronea applicazione della legge penale (artt. 240 cod. pen. e 253 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità; violazione di legge delle norme in tema di sequestro e confisca (artt. 240 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90). Il difensore lamenta che il giudice dell'esecuzione, nel qualificare il denaro in sequestro come prezzo dei delitti per i quali la ricorrente ha riportato condanna, ha, con motivazione eccentrica rispetto alle risultanze processuali, formulato un giudizio di pertinenzialità tra detta somma ed i predetti reati. La difesa, invero, ha «reiteratamente evidenziato che le due cessioni...erano relative a modici quantitativi», circostanza che, valutata in uno al fatto che la ricorrente è stata assolta dal delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo UUU) della rubrica, rende inverosimile che un rapporto di derivazione causale possa legare i reati al rilevante importo della somma sottoposta a vincolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va riqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione per le ragioni che seguono.

2. Devesi anzitutto premettere come le somme delle quali la ricorrente invoca la restituzione all'esito della definizione del procedimento penale a suo carico non hanno costituito, diversamente da quanto rappresentato dal suo difensore e da quanto ritenuto nel corpo del provvedimento qui in esame, oggetto di sequestro preventivo. Esse, infatti, sono state sottoposte, con provvedimento del P.M. del 10 luglio 2018, a sequestro probatorio. Per quanto è dato apprezzare dagli atti, la ricorrente è stata destinataria anche di un provvedimento di sequestro ex art. 240-bis cod. pen., disposto in relazione al delitto originariamente ascrittole al capo UUU) della rubrica, ma avente ad oggetto un'autovettura (marca Toyota, modello Yaris, targata EN870XD). 2 3, A seguito dell'assoluzione della quale la Spada ha beneficiato in primo grado in relazione alla fattispecie descritta al capo UUU), detto bene le è stato restituito.

Tanto premesso, secondo consolidato orientamento di questo Corte, avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., decide sull'istanza di dissequestro e restituzione di cose sequestrate deve essere proposta, anche nei casi in cui il provvedimento reiettivo sia stato reso non «de plano», ma all'esito della procedura camerale, opposizione davanti allo stesso giudice, e non già ricorso per cassazione. Quest'ultimo, seppur erroneamente proposto, non va però qualificato come inammissibile ma si converte, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici e del conseguente «favor impugnationis», in opposizione contro il provvedimento censurato, con conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 15149 del 29/01/2008, Campanella, Rv. 239733 - 01).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla