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Sentenza — n. 2174/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2174/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2174/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 5 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero nei confronti di Tarik El Madoun ed ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Con provvedimento del 26 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha sollevato conflitto negativo di competenza.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2174/2026 — snpen · Corte di Cassazione: È consolidato il principio secondo cui «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio. Rv. 261459). La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è, invero, volta a garantire l'unitarietà della funzione di esecuzione attraverso un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia.

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza risoluzione del conflitto giurisdizionale procedimento in corso competenza in materia di trust competenza del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE LIVORNO nei confronti di: GIP TRIBUNALE DI PISAcon l'ordinanza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pisa, quale giudice dell'esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero nei confronti di Tarik El Madoun ed ordinato la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Con provvedimento del 26 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno ha sollevato conflitto negativo di competenza.

2. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 5 settembre 2025, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa quale giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto ricorre una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, che non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. È consolidato il principio secondo cui «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio. Rv. 261459). La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., è, invero, volta a garantire l'unitarietà della funzione di esecuzione attraverso un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia.

Tale soluzione è, peraltro, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che àncora la competenza ad un parametro di tipo oggettivo, qual è il riferimento al dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione. Poiché nel caso in esame l'ultima sentenza definitiva è, secondo quanto emerge dal certificato del casellario giudiziale, quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa del 3 giugno 2010, divenuta irrevocabile il 9 maggio 2013, mentre quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno è passata in giudicato il 23 marzo 2012, la competenza funzionale ed inderogabile sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dal pubblico ministero nei confronti di Tarik El Madoun va senz'altro attribuita all'ufficio giudiziario pisano.

3. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa cui dispone trasmettersi g