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Sentenza — n. 2167/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2167/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 febbraio 2025 il Tribunale di Brindisi ha, tra l'altro, condannato Maria Fontana Vecchio ed Antonia Caniglia per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed ha loro applicato la pena di sei mesi di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per saltum in cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di irrogare alle imputate, in uno alla pena detentiva, quella pecuniaria, congiuntamente prevista dalla norma incriminatrice.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2167/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed ha loro applicato la pena di sei mesi di reclusione. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per saltum in cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di irrogare alle imputate, in uno alla pena detentiva, quella pecuniaria, congiuntamente prevista dalla norma incriminatrice.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi permesso di promuovere un procedimento penale abbandono del procedimento penale restituzione in pristino impunità remissione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: VECCHIO MARIA FONTANA nato a MESAGNE il 24/04/1968 CANIGLIA ANTONIA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/02/1934 avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa delle imputate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2025 il Tribunale di Brindisi ha, tra l'altro, condannato Maria Fontana Vecchio ed Antonia Caniglia per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed ha loro applicato la pena di sei mesi di reclusione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per saltum in cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di irrogare alle imputate, in uno alla pena detentiva, quella pecuniaria, congiuntamente prevista dalla norma incriminatrice.

3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre le imputate hanno invocato il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. È pacifico, in fatto, che Maria Fontana Vecchio ed Antonia Caniglia, tratte a giudizio per rispondere di reato sanzionato con pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sono state condannate, in esito al giudizio di primo grado, a pena determinata nella sola componente detentiva. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., concretatosi nella irrogazione di pena illegale, secondo quando ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01), e ritualmente denunciato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen.. In forza del disposto dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza annullata deve essere, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, giudice competente per l'appello, per la completa determinazione del trattamento sanzionatorio, comprensivo della pena pecuniaria, oltre che di quella detentiva già stabilita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Vecchio Maria Fontana e Caniglia Antonia relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. C