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Sentenza — n. 1964/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court ruling on joint crime theory due to factual errors regarding defendant's presence and actions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1964/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica challenged a ruling that had annulled a precautionary measure against Sergio Arzu, arguing the lower court ignored critical facts and applied flawed legal reasoning. The court found the lower court's characterization of Arzu's conduct as merely 'usual' breakfast attendance ignored specific, unusual behaviors like lingering for over an hour and making three laps around the neighborhood to meet his son. Consequently, the court annulled the contested order and remanded the case for a new trial to properly evaluate the evidence of joint criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 575 cod. pen.; The court established that a joint crime requires a functional link between conduct and the criminal objective, rejecting the 'solitary killer' theory when an accomplice's specific, unusual actions demonstrate knowledge and contribution to the crime.

Parole chiave

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concorso di reato omicidio fatti non valutati ordinanza cautelare rinvio per nuovo giudizio indizio comunicazione degli elementi a carico usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 575 cod. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen. e nel porto in luogo pubblico di armi da fuoco.
art. 575 cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri
Sez. 5, n. 25894 del 15 maggio 2009, Catanzaro
Sez. 5, n. 25894 del 15 maggio 2009, Catanzaro, Rv.
Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco
243901 - 01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv.
Sez. Un. n. 31 del 22/11/2000, Sormani
Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019
218525 - 01) (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto sto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: Arzu Sergio, nato ad Arzana il 09 giugno 1960 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale del Riesame di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GABRIELE MAZZOTTA Il Procuratore Generale conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. L'avvocato Rita Dedolo del foro di Cagliari in difesa di Sergio conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen. e nel porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sostituti Danilo Tronci e Valentina Vitolo, enucleando, prima di dedurre i due motivi, circostanze fattuali non valutate dal Tribunale e le manifeste illogicità e violazioni di legge presenti nell'impianto argomentativo. 2.1. Quanto alle circostanze fattuali che analizza, il ricorrente le ritiene determinanti per stabilire che la condotta dei coindagati con Sandro Arzu - riconosciuto dal Tribunale quale esecutore materiale del dell'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu- tra cui Pier Giorgio Piras, si ricollega funzionalmente all'azione del sicario. 2.1.1 La prima circostanza fattuale concerne i rapporti tra Sandro Arzu e i familiari nel corso della sua latitanza.

Sandro Arzu anche nel corso della latitanza aveva ricevuto la collaborazione fattiva dei familiari, in particolare di Roberto e di Sergio, come emerge anche dalle intercettazioni ambientali e telefoniche; Sandro Arzu, prima di essere arrestato aveva ricevuto 10 kg di marijuana dal fratello Sergio (e non già da Gian Pietro Deiana come erroneamente ricostruito dal Tribunale) e, a dimostrazione del legame con i familiari, prima di togliersi la vita in carcere, aveva tentato di scagionarli assumendosi ogni responsabilità per l'omicidio. 2.1.2. La seconda circostanza fattuale concerne i contrasti con Vincenzo Beniamino Marongiu.

La vittima nutriva sentimenti di odio non solo per Sandro Arzu, nei cui confronti aveva attentato già alla vita, ma anche nei confronti di Roberto e Sergio Arzu e del figlio di quest'ultimo, Gianluca, avendoli minacciati, come dimostrano anche le immagini rinvenute nel cellulare del Marongiu, ritraenti anche le immagini di Pier Giorgio Piras.

3. Quanto alle manifeste illogicità e le violazioni di legge presenti nell'impianto argomentativo, il ricorrente così le espone. 3.1. L'argomento del killer solitario. Il ricorrente deduce la illogicità della motivazione attesa anche la latitanza all'epoca di Sandro Arzu; sia il percorso che le modalità dell'omicidio ricostruite nell'ordinanza impugnata stridono con l'assenza di collaborazione fattiva; la circostanza che Sandro Arzu si fosse finto morto per eliminare il Marongiu e l'esistenza di canali comunicativi con i familiari costituiscono circostanze che conducono alla consapevolezza da parte dei coindagati del progetto omicidiario del medesimo Sandro Arzu il quale, se non avesse avuto necessità di concorrenti, li avrebbe avvertiti di non recarsi nella piazza centrale quella mattina.

La fuga di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu che si trovavano nel teatro dell'evento confermerebbe, secondo il ricorrente, il concorso nel reato. Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale. 3.2. L'argomento della compresenza in piazza di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu. Il Tribunale attribuisce carattere di non eccentricità alla circostanza che i tre indagati si trovassero nel luogo dell'omicidio; il ricorrente evidenzia, viceversa, la dinamicità ed i movimenti posti in essere da Sergio (che si trattiene a lungo al bar, che si allontana allorché il Marongiu arriva al bar e compie, a bordo della propria autovettura Fiat Panda, rapidi giri intorno all'abitato), Roberto (che, trattenutosi a lungo al bar, si è allontanato subito dopo la consumazione dell'omicidio ed, a differenza degli altri avventori che si dirigono in direzione della piazza dove era stato da poco ucciso il Marangiu, si allontana a bordo della propria autovettura), Gianluca Arzu (definito non mattiniero da Pier Giorgio Piras, che, effettuato un prelievo presso l'ATM del Banco di Sardegna alle ore 08:36, si reca al Bar Piazza Roma dove stazionava lo zio Roberto e, senza salutarlo, alle ore 08:40, qualche istante dopo l'omicidio, esce dal bar seguendo i movimento dello zio, scambia con lui un breve cenno e si allontana risalendo le scalette che da Via Garibaldi conducono in Via Petrarca, dopo qualche minuto incontra il padre che, intanto, aveva compiuto tre giri dell'abitato, per essere presente nella vettura del padre al quarto giro).

Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale. 3.3. L'argomento delle telefonate tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras. Evidenzia il ricorrente dapprima la circostanza che il Tribunale ha incrociato orari delle telefonate tratti da fonti eterogenee; le telefonate intercorse tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras sarebbero in realtà dei messaggi convenzionali da parte dei due indagati verso Sandro Arzu. I due indagati non hanno fornito alcuna spiegazione al susseguirsi di chiamate (08.37, 08:30, 08:07, 08:39, 08:45). Il ricorrente evidenziava la illogicità della motivazione del Tribunale. 3.4.

L'argomento dell'atteggiamento "svogliato" di Gianluca Arzu. Il ricorrente evidenzia la anomalia della condotta di Gianluca Arzu descritto come persona non mattiniera; la circostanza che al bancomat non fosse costantemente rivolto verso il Bar One suffraga, secondo il ricorrente, l'ipotesi accusatoria essendo il suo ruolo quello di sorvegliare non solo il bar ma anche la piazza e le strade di accesso per segnalare al sicario l'eventuale insorgenza di imprevisti. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe dunque illogica. 3.5. L'argomento del mendacio di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras.

Le affermazioni di Gianluca Arzu sulla presenza dello stésso sul luogo dell'agguato rese nell'immediatezza del fatto ed in data 2 agosto 2024 contrastano con quanto riferito in data 14 novembre 2024. Il Tribunale non attribuisce alle stesse valore accusatorio, mentre il ricorrente ne ravvisa la falsità resa anche in modo da omettere la spiegazione relativa alle telefonate intercorse con Pier Giorgio Piras. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 3.6. L'argomento dell'acquisizione di informazioni sulle abitudini di Marongiu. Il Tribunale non ravvisa nei familiari di Sandro Arzu la fonte delle informazioni necessarie per assicurare l'esito dell'agguato, mentre il ricorrente, per le comunicazioni con i fratelli e per lo stato di latitanza, ritiene logico che Sergio e Roberto Arzu, abituali avventori del Bar Piazza Roma, conoscevano le abitudini di Marongiu ed erano gli unici con cui in sicurezza Sandro Arzu poteva relazionarsi.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 3.7. L'argomento della mancanza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu. Il ricorrente evidenzia che Gianluca Arzu, che si spostava a piedi, necessariamente doveva essere in zona prima delle ore 08:34 confondendo il Tribunale il momento in cui lo stesso viene ripreso per la prima volta dalle telecamere con quello del suo intervento sulla scena del crimine; quanto alla assenza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, il ricorrente lo ritiene un dato irrilevante considerato che la pianificazione era avvenuta prima.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 3.8. L'argomento dell'impossibilità, dal posto un cui erano posizionati Sergio, Roberto e Gianluca Arzu, di monitorare il Bar Marvin. Il ricorrente sostiene che la circostanza che dalla loro posizione Roberto e Sergio Arzu riuscissero con difficoltà a monitorare il Bar Marvin avvalora l'ipotesi accusatoria proprio perché l'omicidio si è consumato nell'occasione in cui il Marongiu, diversamente dal consueto, si recò a consumare il caffè presso il Bar One dove si trovavano i fratelli Sergio e Roberto Arzu.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe contraddittoria. 3.9. L'argomento della carenza di contatti di Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu. Vero che non vi è prova diretta del contatto tra Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu, ma il ruolo del Piras emerge induttivamente dal complesso indiziario fornito dai movimenti e dal contegno degli coindagati, soprattutto di Gianluca Arzu con cui risulta in contatto diverse volte nei dieci minuti cruciali che intercorsero tra l'arrivo del Marongiu in piazza e la sua uccisione. Il ricorrente deduce che le circostanze fattuali esaminate e riferite ai coindagati debbano essere messo in correlazione con i contatti telefonici intercorsi tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras che ha veicolato le informazioni provenienti dal nipote a Sandro Arzu con cenni convenzionali.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe mancante. 3.10. L'argomento dell'appuntamento di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras subito dopo la notizia dell'arresto di Sandro Arzu. Il ricorrente deduce che l'appuntamento tra i due indagati subito dopo la diffusione della notizia sulla stampa online dell'arresto di Sandro Arzu conferma, oltre un forte legame tra i due indagati, anche la comune preoccupazione che l'arresto del latitante potesse ripercuotersi anche nelle indagini relative all'omicidio del Marongiu. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 2.3.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.; il Tribunale è caduto in errore nell'interpretare le regole che governano il concorso di persone nel reato, avendo avuto i quattro coindagati un ruolo positivo nel coadiuvare Sandro Arzu nella commissione dell'evento delittuoso.2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen.; il Tribunale ha valutato i singoli indizi con ésame atomistico e parcellizzato senza procedere ad un esame globale degli stessi.

3. In data 7 novembre 2025, la difesa depositava memoria difensiva e conclusioni.

4. Con requisitoria orale si riporta alla requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Gabriele Mazzotta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa di Pier Giorgio Piras ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. In effetti, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, in relazione alla posizione dell'indagato Arzu Sergio è carente nei punti che verranno analizzati, svolta una premessa di carattere generale sul vizio di motivazione. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volo a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero essere da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice -conducenti ad esiti diversi- siano state poste a base del suo convincimento. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Di conseguenza sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.3. In relazione, dunque, alla posizione dell'indagato Arzu Sergio il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

Posto che, in tema di concorso di persone nel reato, in fase cautelare, occorre la sussistenza dei gravi indizi del coinvolgimento dell'indagato nonché del reale contributo causale da questi offerto, attesi i rapporti tra Sandro Arzu e i familiari nel corso della sua latitanza, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare manifestamente illogica e gravemente carente giacché considera le condotte che seguono come casuali e non rafforzative del proposito dell'omicida Sandro Arzu. Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario, invero, il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. "Non è superfluo ricordare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento, a tal fine assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260 - 01;

Sez. 5, n. 25894 del 15 maggio 2009, Catanzaro, Rv. 243901 - 01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01; Sez. Un. n. 31 del 22/11/2000, dep. 3/5/2001, Sormani, Rv. 218525 - 01) (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820 - 01). Se, dunque, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, la motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica attesa la condotta posta in essere da Sergio Arzu, come nel prosieguo rappresentata.

La motivazione, invero, considera "solita" la presenza sul posto di Sergio Arzu per fare colazione, nulla riferendo sul tempo di permanenza; nel caso che ci occupa, l'indagato permane sul posto per oltre un'ora rispetto al consueto; l'indagato Sergio Arzu, inoltre, interrompe la prolungata permanenza, allontanandosi a passo svelto, immediatamente dopo che la vittima aveva parcheggiato il proprio fuoristrada davanti al bar One; l'indagato Sergio Arzu non lascia il luogo del delitto in quanto compie, a bordo dell'autovettura, tre giri dell'abitato per incontrare il figlio Gianluca, pure presente nel luogo dell'omicidio, con cui, salito quest'ultimo a bordo della vettura del padre, si allontana.

Tale illogicità investe, dunque, l'argomento del Killer solitario, della compresenza in piazza di Roberto, Sergio e Luca, dell'acquisizione di informazioni sulle abitudini di Marongiu, della mancanza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, dell'impossibilità, dal posto in cui erano posizionati Sergio, Roberto e Gianluca Arzu, di monitorare il Bar Marvin, investendo indirettamente gli ulteriori argomenti evidenziati nel ricorso (ovvero quello delle telefonate tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras effettuate nella mattina dell'omicidio, dell'atteggiamento "svogliato" di Gianluca Arzu, l'argomento, del mendacio di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras, della carenza dei contatti di Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu, dell'appuntamento di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras subito dopo la notizia dell'arresto di Sandro Arzu) anche la posizione dell'indagato Sergio Arzu.

4. La decisione relativa al primo motivo del ricorso, quanto alla posizione di Sergio Arzu, assorbe anche la valutazione del secondo motivo del ricorso in relazione alla "compartecipazione" dell'indagato che ci occupa, quale congiunto di Sandro Arzu. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari