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Sentenza — n. 1963/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal against a bail order due to insufficient evidence of co-conspirator communication.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1963/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a bail order annulling a previous preventive measure against Piras Pier Giorgio for conspiracy and firearm possession. The prosecutor argued that the lower court ignored unassessed facts regarding the co-defendants' relationship with the hitman and the lack of evidence proving Piras communicated with the killer. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient and the alleged evidentiary gaps irrelevant to the bail decision.

Regesto Legislator

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Art. 575 cod. pen.; Art. 640 c.p.p.: The court holds that a bail order remains valid even if the trial court notes evidentiary gaps regarding the communication between a co-conspirator and the principal offender, provided the lower court's reasoning is logically sound and does not violate legal principles.

Parole chiave

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preventive measures conspiracy charges evidentiary gaps bail order prosecutor appeal indizio indagine per omicidio allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 575 cod. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen. e nel porto in luogo pubblico di armi da fuoco.
Art. 640 c.p.p.
art. 575 cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: Piras Pier Giorgio, nato a Lanusei il 9 gennaio 1989 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale del Riesame di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GABRIELE MAZZOTTA; il Procuratore Generale conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero; l'Avv. Fabrizio Demurtas del foro di Lanusei ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Cagliari, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari in data 12/6/2025 a carico di Pier Giorgio Piras per il concorso nel reato di cui all'art. 575 cod. pen. e nel porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sostituti Danilo Tronci e Valentina Vitolo, enucleando, prima di dedurre i due motivi, circostanze fattuali non valutate dal Tribunale e le manifeste illogicità e violazioni di legge presenti nell'impianto argonnentativo. 2.1. Quanto alle circostanze fattuali che analizza, il ricorrente le ritiene determinanti per stabilire che la condotta dei coindagati con Sandro Arzu - riconosciuto dal Tribunale quale esecutore materiale del dell'omicidio di Vincenzo Beniamino Marongiu- tra cui Pier Giorgio Piras, si ricollega funzionalmente all'azione del sicario. 2.1.1 La prima circostanza fattuale concerne i rapporti tra Sandro Arzu e i familiari nel corso della sua latitanza.

Sandro Arzu anche nel corso della latitanza aveva ricevuto la collaborazione fattiva dei familiari, in particolare di Roberto e di Sergio, come emerge anche dalle intercettazioni ambientali e telefoniche; Sandro Arzu, prima di essere arrestato aveva ricevuto 10 kg di marijuana dal fratello Sergio (e non già da Gian Pietro Deiana come erroneamente ricostruito dal Tribunale) e, a dimostrazione del legame con i familiari, prima di togliersi la vita in carcere, aveva tentato di scagionarli assumendosi ogni responsabilità per l'omicidio. 2.1.2. La seconda circostanza fattuale concerne i contrasti con Vincenzo Beniamino Marongiu.

La vittima nutriva sentimenti di odio non solo per Sandro Arzu, nei cui confronti aveva attentato già alla vita, ma anche nei confronti di Roberto e Sergio Arzu e del figlio di quest'ultimo, Gianluca, avendoli minacciati, come dimostrano anche le immagini rinvenute nel cellulare del Marongiu, ritraenti anche le immagini di Pier Giorgio Piras.

3. Quanto alle manifeste illogicità e le violazioni di legge presenti nell'impianto argomentativo, il ricorrente così le espone. 3.1. L'argomento del killer solitario. Il ricorrente deduce la illogicità della motivazione attesa anche la latitanza all'epoca di Sandro Arzu; sia il percorso che le modalità dell'omicidio ricostruite nell'ordinanza impugnata stridono con l'assenza di collaborazione fattiva; la circostanza che Sandro Arzu si fosse finto morto per eliminare il Marongiu e l'esistenza di canali comunicativi con i familiari costituiscono circostanze che conducono alla consapevolezza da parte dei coindagati del progetto omicidiario del medesimo Sandro Arzu il quale, se non avesse avuto necessità di concorrenti, li avrebbe avvertiti di non recarsi nella piazza centrale quella mattina.

La fuga di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu che si trovavano nel teatro dell'evento confermerebbe, secondo il ricorrente, il concorso nel reato. Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale. 3.2. L'argomento della compresenza in piazza di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu. Il Tribunale attribuisce carattere dì non eccentricità alla circostanza che i tre indagati si trovassero nel luogo dell'omicidio; il ricorrente evidenzia, viceversa, la dinamicità ed i movimenti posti in essere da Sergio (che si trattiene a lungo al bar, che si allontana allorché il Marongiu arriva al bar e compie, a bordo della propria autovettura Fiat Panda, rapidi giri intorno all'abitato), Roberto (che, trattenutosi a lungo al bar, si è allontanato subito dopo la consumazione dell'omicidio ed, a differenza degli altri avventori che si dirigono in direzione della piazza dove era stato da poco ucciso il Marangiu, si allontana a bordo della propria autovettura), Gianluca Arzu (definito non mattiniero da Pier Giorgio Piras, che, effettuato un prelievo presso l'ATM del Banco di Sardegna alle ore 08:36, si reca al Bar Piazza Roma dove stazionava lo zio Roberto e, senza salutarlo, alle ore 08:40, qualche istante dopo l'omicidio, esce dal bar seguendo i movimento dello zio, scambia con lui un breve cenno e si allontana risalendo le scalette che da Via Garibaldi conducono in Via Petrarca, dopo qualche minuto incontra il padre che, intanto, aveva compiuto tre giri dell'abitato, per essere presente nella vettura del padre al quarto giro).

Tali circostanze non sarebbero state valutate dal Tribunale. 3.3. L'argomento delle telefonate tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras. Evidenzia il ricorrente dapprima la circostanza che il Tribunale ha incrociato orari delle telefonate tratti da fonti eterogenee; le telefonate intercorse tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras sarebbero in realtà dei messaggi convenzionali da parte dei due indagati verso Sandro Arzu. I due indagati non hanno fornito alcuna spiegazione al susseguirsi di chiamate (08.37, 08:30, 08:07, 08:39, 08:45). Il ricorrente evidenziava la illogicità della motivazione del Tribunale. 3.4.

L'argomento dell'atteggiamento "svogliato" di Gianluca Arzu. Il ricorrente evidenzia la anomalia della condotta di Gianluca Arzu descritto come persona non mattiniera; la circostanza che al bancomat non fosse costantemente rivolto verso il Bar One suffraga, secondo il ricorrente, l'ipotesi accusatoria essendo il suo ruolo quello di sorvegliare non solo il bar ma anche la piazza e le strade di accesso per segnalare al sicario l'eventuale insorgenza di imprevisti. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe dunque illogica. 3.5. L'argomento del mendacio di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras.

Le affermazioni di Gianluca Arzu sulla presenza dello stesso sul luogo dell'agguato rese nell'immediatezza del fatto ed in data 2 agosto 2024 contrastano con quanto riferito in data 14 novembre 2024. Il Tribunale non attribuisce alle stesse valore accusatorio, mentre il ricorrente ne ravvisa la falsità resa anche in modo da omettere la spiegazione relativa alle telefonate intercorse con Pier Giorgio Piras. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 3.6. L'argomento dell'acquisizione di informazioni sulle abitudini di Marongiu. Il Tribunale non ravvisa nei familiari di Sandro Arzu la fonte delle informazioni necessarie per assicurare l'esito dell'agguato, mentre il ricorrente, per le comunicazioni con i fratelli e per lo stato di latitanza, ritiene logico che Sergio e Roberto Arzu, abituali avventori del Bar Piazza Roma, conoscevano le abitudini di Marongiu ed erano gli unici con cui in sicurezza Sandro Arzu poteva relazionarsi.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica.3.7. L'argomento della mancanza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu. Il ricorrente evidenzia che Gianluca Arzu, che si spostava a piedi, necessariamente doveva essere in zona prima delle ore 08:34 confondendo il Tribunale il momento in cui lo stesso viene ripreso per la prima volta dalle telecamere con quello del suo intervento sulla scena del crimine; quanto alla assenza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, il ricorrente lo ritiene un dato irrilevante considerato che la pianificazione era avvenuta prima.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 3.8. L'argomento dell'impossibilità, dal posto un cui erano posizionati Sergio, Roberto e Gianluca Arzu, di monitorare il Bar Marvin. Il ricorrente sostiene che la circostanza che dalla loro posizione Roberto e Sergio Arzu riuscissero con difficoltà a monitorare il Bar Marvin avvalora l'ipotesi accusatoria proprio perché l'omicidio si è consumato nell'occasione in cui il Marongiu, diversamente dal consueto, si recò a consumare il caffè presso il Bar One dove si trovavano i fratelli Sergio e Roberto Arzu.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe contraddittoria. 3.9. L'argomento della carenza di contatti di Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu. Vero che non vi è prova diretta del contatto tra Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu, ma il ruolo del Piras emerge induttivamente dal complesso indiziario fornito dai movimenti e dal contegno degli coindagati, soprattutto di Gianluca Arzu con cui risulta in contatto diverse volte nei dieci minuti cruciali che intercorsero tra l'arrivo del Marongiu in piazza e la sua uccisione. Il ricorrente deduce che le circostanze fattuali esaminate e riferite ai coindagati debbano essere messo in correlazione con i contatti telefonici intercorsi tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras che ha veicolato le informazioni provenienti dal nipote a Sandro Arzu con cenni convenzionali.

La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe mancante. 3.10. L'argomento dell'appuntamento di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras subito dopo la notizia dell'arresto di Sandro Arzu. Il ricorrente deduce che l'appuntamento tra i due indagati subito dopo la diffusione della notizia sulla stampa online dell'arresto di Sandro Arzu conferma, oltre un forte legame tra i due indagati, anche la comune preoccupazione che l'arresto del latitante potesse ripercuotersi anche nelle indagini relative all'omicidio del Marongiu. La motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica. 2.3.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen.; il Tribunale è caduto in errore nell'interpretare le regole che governano il concorso di persone nel reato, avendo avuto i quattro coindagati un ruolo positivo nel coadiuvare Sandro Arzu nella commissione dell'evento delittuoso.2.4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen.; il Tribunale ha valutato i singoli indizi con esame atomistico e parcellizzato senza procedere ad un esame globale degli stessi.

3. In data 7 novembre 2025, la difesa depositava memoria difensiva e conclusioni.

4. Con requisitoria orale si riporta alla requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Gabriele Mazzotta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa di Pier Giorgio Piras ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. Esso è in effetti interamente basato su una rilettura in fatto del materiale investigativo, intercettazioni incluse, diffusamente esaminato e non illogicamente valutato - anche alla stregua dei canoni di giudizio indicati nella sentenza rescindente - dal Tribunale del Riesame.

2. Va premesso che il ricorso è inammissibile allorché le censure, come nel caso di specie, esorbitino dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione dei fatti, per tradursi nella prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal Tribunale del Riesame e nell'offerta di una diversa valutazione delle emergenze processuali e del materiale acquisito in sede di indagine, mentre l'indagine giustificativa della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo demandato alla Corte di Cassazione, per espressa volontà del legislatore, il mero riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali.

È da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui/. I profili di fatto non possono, quindi, essere valutati dalla Corte di legittimità, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica del buon governo da parte dei Giudici di merito della norma incriminatrice. Ineccepibile essendo lo snodo argomentativo presupposto, le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare, riguardo alle due premesse costituenti l'antefatto e riguardo alle circostanze fattuali dei motivi dell'impugnazione (in primis, la decisività dei due elemento dell'antefatto, il primo che concerne i rapporti tra Sandro Arzu e i familiari nel corso della sua latitanza ed il secondo che concerne i contrasti con Vincenzo Beniamino Marongiu), una diversa valutazione degli elementi a carico, che non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, invero, quanto alla posizione di Pier Giorgio Piras, non fornisce alcun elemento, riferendo sulla rilevanza concorsuale dei familiari di Sergio Arzu. In tema di concorso di persone nel reato, in fase cautelare, occorre la sussistenza dei gravi indizi del coinvolgimento dell'indagato nonché del reale contributo causale da questi offerto. Nel caso che ci occupa, come motivato dal Tribunale del Riesame, l'ordinanza cautelare difetta di univocità degli indizi raccolti a carico di Pier Giorgio Piras, sia sul coinvolgimento dello stesso che sul contributo causale offerto nella commissione dell'omicidio che ci occupa (v. pag. 21 della motivazione dell'ordinanza impugnata). 3.2.

Il Tribunale del Riesame ha, viceversa, compiutamente argomentato sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'apporto causale fornito da Pier Giorgio Piras. In tal senso, si legge testualmente nell'ordinanza impugnata: "A prescindere dall'assenza di elementi, in verità neppure esposti nella descrizione delle condotte riportate nell'imputazione provvisoria, in ordine a un contributo degli odierni indagati nell'omicidio realizzato da Sandro ARZU, non convince affatto la supposizione che il sicario avesse necessità del contributo di terzi, ovviamente fidati, per portare a compimento la spettacolare uccisione di MARONGIU in pieno giorno, perché l'importante per il killer era l'acquisizione di informazioni sulle abitudini di Marongiu, come certamente avvenuto, e, una volta acquisite, non si sa allo stato da chi e con quali modalità, la sua profonda conoscenza dei luoghi gli avrebbe di sicuro consentito con le opportune cautele di muoversi il giorno dell'omicidio in autonomia nelle strade di Arzana e di passare all'azione dopo aver osservato l'arrivo di MARONGIU per il consueto acquisto dei caffè da asporto, tra l'altro correndo il rischio di essere scoperto di grado equivalente a quello che avrebbe corso nel caso fosse passato all'azione grazie al contributo dei congiunti e del PIRAS" (pag. 22 ordinanza riesame). 3.2.1.

Quanto all'argomento del Killer solitario, la lettura dei singoli elementi evidenziati dal ricorrente, in realtà, rafforza la natura degli stessi quali meri sospetti e non indizi, proponendosi, allo stato, come mera congettura, disancorata da ogni riscontro. L'ordinanza è completa anche sul punto, giacché evidenzia che la telefonata delle ore 8.37.31 è successiva alla presenza di Sandro Arzu, l'indiscusso esecutore materiale dell'omicidio, sui luoghi (v. pag. 17 ordinanza impugnata), considerato che l'omicida, in tal senso, non avrebbe avuto bisogno di alcuna informazione circa la presenza del Marongiu all'interno del bar.

Al riguardo, appare utile sottolineare la distinzione concettuale tra "sospetti" ed "indizi": "il "sospetto" è una nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole; comunque, il concetto connota gli elementi suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova. Al contrario, gli "indizi" sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che partendo da un fatto noto (indizio) conduce ad un fatto ignoto (il fatto da provare - in tal caso, la partecipazione dell'imputato al furto -), in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza" (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020 Ud. (dep. 10/02/2021) Rv. 280408 - 02). 3.2.2.

Quanto all'argomento della compresenza in piazza di Roberto, Sergio e Luca, l'argomento, peraltro, non riguarda direttamente Pier Giorgio Piras, avendo il ricorrente, con un unico ricorso, evidenziato argomenti concernenti tutti gli indagati ovvero alcuni di essi. Nel caso che ci occupa, nessun richiamo per il Piras. 3.2.3. Quanto all'argomento delle telefonate tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras effettuate nella mattina dell'omicidio, incontestato il legame di amicizia tra i due, il Tribunale del Riesame valuta logicamente tale circostanza considerato che tiene presente anche il numero dei contatti intervenuti tra i medesimi indagati (1769 tra il 30.10.2022 e il 30.10.2024; 149 nel maggio 2024 e 150 nel giugno 2024, v. pag. 20 dell'ordinanza impugnata).

Tali circostanze, dunque, confermano, allo stato degli atti, esclusivamente la assidua frequentazione di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras, restando nell'alveo del mero sospetto. 3.2.4. Quanto all'argomento dell'atteggiamento "svogliato" di Gianluca Arzu, l'argomento, peraltro, non riguarda direttamente Pier Giorgio Piras, avendo il ricorrente, con un unico ricorso, evidenziato argomenti concernenti tutti gli indagati ovvero alcuni di essi. Nel caso che ci occupa, nessun richiamo per il Piras. 3.2.5. Quanto all'argomento del mendacio di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras, il Tribunale del Riesame ha analizzato e valutato le dichiarazioni dei due indagati, addivenendo alla motivazione di non presentare le stesse alcun valore accusatorio quelle rese durante le indagini, nell'immediatezza del fatto onnicidiario e successivamente nei verbali di sommarie informazioni.

Scrive testualmente il Tribunale del Riesame: "Il primo, dopo aver ammesso nelle s.i.t. in data 2 agosto 2024 la sua presenza sul luogo dell'agguato, si è poi contraddetto durante la successiva escussione (14 novembre 2024), dicendo di pensare di trovarsi a casa, per poi confermare la sua presenza sul luogo del delitto, una volta che gli inquirenti gli hanno letto le precedenti dichiarazioni; non appaiono, le seconde dichiarazioni, indicative del tentativo di depistare gli inquirenti per occultare un suo ruolo attivo nell'omicidio commesso dallo zio, in quanto di una censurabile ritrosia a collaborare, ben sapendo Gianluca ARZU, tra l'altro, che la sua presenza del 9 luglio 2024 risultava con assoluta certezza per l'operazione compiuta al bancomat, da lui già ammessa nel corso delle prime informazioni.

Quanto a PIRAS, che ha sempre dichiarato che al momento dell'omicidio si trovava nella propria abitazione, non emerge affatto che abbia voluto prendere le distanze dagli ARZU con le sue dichiarazioni (15 ottobre e 14 novembre 2024), avendo da subito affermato di conoscerli e, in particolare, di essere stretta amicizia con il giovane Gianluca, il quale lo aiutava nel lavoro in campagna" (v. pag. 20 ordinanza impugnata). 3.2.6. Quanto all'argomento dell'acquisizione di informazioni sulle abitudini di Marongiu, il Tribunale del Riesame ha ben evidenziato l'assenza di elementi che consentano di individuare la fonte delle informazioni (v. pag. 22 ordinanza). 3.2.7.

Quanto all'argomento della mancanza di comunicazioni tra Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, l'argomento, peraltro, non riguarda direttamente Pier Giorgio Piras, avendo il ricorrente, con un unico ricorso, evidenziato argomenti concernenti tutti gli indagati ovvero alcuni di essi. Nel caso che ci occupa, nessun richiamo per il Piras. 3.2.8. Quanto all'argomento dell'impossibilità, dal posto in cui erano posizionati Sergio, Roberto e Gianluca Arzu, di monitorare il Bar Marvin, il Tribunale del Riesame, dopo aver ricostruito minuziosamente i contatti telefonici tra gli indagati ed in particolare tra le utenze in uso a Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras (v. pag. 11 ordinanza impugnata), valuta anche tale circostanza non idonea "a superare la circostanza dell'assenza di qualsiasi elemento concreto circa il fatto, necessario nell'economia organizzativa del crimine, che l'amico PIRAS,...fosse in contatto con il killer o gli avesse prestato il proprio cellulare o l'avesse prestato ad altro soggetto in contatto con Sandro ARZU" (v. pag. 15 dell'ordinanza impugnata). 3.2.9.

Quanto all'argomento della carenza dei contatti di Pier Giorgio Piras e Sandro Arzu, rileva la Corte che è lo stesso ricorrente a premettere che non vi è prova diretta del contatto tra i due, fondando la correttezza del proprio assunto su una circostanza fattuale non riscontrata, ovvero sul fatto che i contatti telefonici intercorsi tra Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras avrebbero veicolato informazioni provenienti dal nipote a Sandro Arzu con cenni convenzionali. 3.2.10. Quanto all'argomento dell'appuntamento di Gianluca Arzu e Pier Giorgio Piras subito dopo la notizia dell'arresto di Sandro Arzu, il Tribunale del Riesame ha già evidenziato come il contenuto del messaggio inviato da Gianluca Arzu a Pier Giorgio Piras non è "evocativa in alcun modo di una loro compartecipazione all'esecuzione di Marongiu" (v. pag. 21 dell'ordinanza innougnata).

4. Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso in relazione alla violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b cod. proc. pen. Anche per tale motivo, il ricorrente ha omesso ogni specificazione in ordine a quale sia la norma di legge che si assume essere stata violata, limitandosi, sostanzialmente, a criticare le modalità del percorso logico ed argomentativo adottato dal Tribunale del Riesame, così addivenendo la Corte al giudizio di inammissibilità. Il Tribunale del Riesame, viceversa, ha dapprima elencato gli elementi da cui l'ordinanza cautelare, riprendendo la tesi accusatoria, ha fondato la motivazione, ovvero: "la compartecipazione dei congiunti di Sandro Arzu e dell'amico di famiglia Piras all'attuazione del piano omicidiario, realizzato materialmente da Sandro Arzu, è avvenuta attraverso la supervisione (indicata genericamente) dei fratelli Roberto e Sergio, giunti separatamente sul posto oltre un'ora prima dell'arrivo di Marongiu e collocatisi nel bar Piazza Roma, dai cui tavolini esterni è possibile vedere i movimenti degli avventori del vicino bar Marvín, posizionato in fondo alla piazza, e tramite l'apporto di Gianluca Arzu, posizionatosi anche lui, durante l'operazione al bancomat, in un punto ottimale per osservare l'ingresso del bar One, e in contatto telefonico, nei minuti che avevano preceduto e seguito l'omicidio, con l'utenza dell'amico Pier Giorgio Piras che, a sua volta, sempre secondo l'impostazione dell'accusa, ha svolto direttamente il compito di ponte con il sicario, o, aggiunge il tribunale solo per mera completezza, trattandosi di ipotesi disfunzionali al successo dell'omicidio e delle fasi della fuga, indirettamente, prestando il proprio cellulare allo stesso Sandro Arzu (possibilità assai inverosimile, per l'impiccio che il cellulare avrebbe creato al killer e perché tra il cellulare di Piras e quello di Gianluca avvengono brevi conversazioni prima e subito dopo l'omicidio, incompatibili sia con la fase della preparazione dell'agguato, sia soprattutto con quella della fuga) o a un altro soggetto ignoto, che avrebbe dovuto informare l'assassino dei movimenti della vittima designata (anche questa è una ipotesi improbabile, in quanto comporta il coinvolgimento anche di un'altra persona nell'attuazione del progetto criminale)" (v. pag. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata).

Solo all'esito di tale elencazione, il Tribunale del Riesame ha svolto "una lettura doverosamente unitaria e intrecciata dei dati posti a base dell'accusa", evidenziando che "la ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata (quella cautelare) è deficitaria di due tasselli probatori che questo Tribunale reputa fondamentali nel giudizio di qualificata responsabilità dei supposti concorrenti" (v. pag. 14 ordinanza impugnata). Il Tribunale del Riesame si riferisce, in particolare, alla "assenza di evidenze fattuali circa la comunicazione, da parte dei supervisori Roberto e Sergio Arzu, e Gianluca Arzu, intervenuto nella scena del crimine dopo che il Marongiu si trovava da circa 3 minuti all'interno del bar One, sulla presenza della vittima designata in tale locale".

Tale circostanza rileva maggiormente per l'indagato Pier Giorgio Piras giacché Gianluca Arzu avrebbe dovuto avvisare Pier Giorgio Piras affinché veicolasse tale dato a Sandro Arzu, anche per il dato fattuale fondamentale che è assente qualsiasi elemento concreto circa il fatto, necessario all'organizzazione del crimine, che Pier Giorgio Piras fosse in contatto con l'omicida o gli avesse prestato il proprio cellulare o l'avesse prestato ad altro soggetto in contatto con Sandro Arzu. In secondo luogo, il Tribunale del Riesame si riferisce al dato cronologico e spaziale emerso con certezza, ovvero che Sandro Arzu - l'esecutore materiale dell'omicidio- si trovasse quanto meno dalle ore 08:36 nella Via Suya (dato che rende ulteriormente privo di valore la necessità di comunicazione con Sandro Arzu dopo tale orario) e che si trovasse nascosto nella viuzza -strada posta in posizione strategica per osservare se Marongiu si sarebb