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Sentenza — n. 1863/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on drug addiction as motive for continued crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal challenging the lower court's refusal to recognize the continuity of crimes. The appellant argued that drug addiction from 2015 drove the commission of five distinct offenses committed between 2012 and 2021, citing a lack of specific reasoning regarding this motive. The court found the appeal unfounded because the appellant failed to provide concrete evidence linking the alleged addiction to the specific crimes, particularly noting that the earliest offenses predated the addiction and recent acts appeared unrelated to drug procurement needs.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; In cases of continued crimes, the judge must assess drug addiction only regarding offenses directly linked to it, requiring specific, concrete evidence rather than generic claims to establish a criminal plan.

Parole chiave

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continuity of crimes drug addiction motive lack of specific reasoning criminal planning procedural appeal dismissal evidence standard judicial evaluation dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Ora, la mera allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Non va trascurato che l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015
Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014
Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017
261271 - 01; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019
261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.
Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019
Sez. 1, Sentenza n. 50686 del 18/09/2019
278187 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 50686 del 18/09/2019, Raccichini, Rv.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 15/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze irrevocabili di condanna, di seguito indicate: - sentenza del Tribunale di Foggia del 23 settembre 2021, irrevocabile dal 5 ottobre 2022, per il delitto di furto con strappo, commesso il 5 settembre 2020; - sentenza della Corte di appello di Bari del 6 aprile 2022, irrevocabile dal 24 maggio 2023, per i delitti di furto in abitazione ed evasione, commessi il 24 settembre 2012; - sentenza della Corte di appello di Bari del 23 marzo 2023, irrevocabile dal 7 dicembre 2023, per i delitti di rapina e lesione personale, commessi il 14 gennaio 2018; - sentenza della Corte di appello di Bari del 30 marzo 2023, irrevocabile dal 20 dicembre 2023, per due rapine, commesse il 17 agosto e il 17 settembre 2021; - sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia del 14 febbraio 2022, irrevocabile dal 12 marzo 2025, per i delitti di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, commessi il 5 ottobre 2021.

2. Avverso il provvedimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito l’assenza di motivazione in ordine al dedotto stato di tossicodipendenza, che lo affligge dal 2015, evidenziando che i delitti per cui ha riportato condanna, omogenei e perpetrati in un arco temporale ravvicinato, erano dettati dalla necessità di procurarsi risorse da destinare all’acquisto dello stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato 2. Occorre premettere che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 - 01). In ossequio alla giurisprudenza costante, «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01).

Qualora l’applicazione della disciplina del reato continuato sia invocata dal condannato in sede di esecuzione, grava sull’instante l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01). Il giudice dell’esecuzione, conformandosi alle indicazioni giurisprudenziali, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione dell’ampio arco temporale in cui sono stati commessi i fatti oggetto delle condanne, tra loro intervallati da diversi anni di distanza, senza che sia stata dedotta «qualsivoglia prova» di un’unica progettazione e risoluzione volitiva. A fronte delle predette argomentazioni, il ricorrente insiste sulla omogeneità delle violazioni, riconducibili al bisogno del condannato di procurarsi risorse economiche per fronteggiare lo stato di tossicodipendenza, di cui lamenta l’omessa valutazione.

Ora, la mera allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., è in sé insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione "iuris tantum" circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271 - 01; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti, Rv. 270391 - 01).

Secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01) Il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo alla perpetrazione dei diversi reati, ma non evidenzia specifiche emergenze rivelatrici di una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla predetta condizione.

Non va trascurato che l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. era rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra delitti commessi nell’arco di nove anni, tra il 2012 e il 2021, i più risalenti dei quali (il furto e l’evasione del 2012) sono antecedenti all’insorgere della prospettata dipendenza, mentre i più recenti (evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale del 5 ottobre 2021) risultano apparentemente slegati dalla dedotta esigenza del condannato di procurarsi disponibilità finanziarie. Per altro verso, il ricorrente allega all’atto d’impugnazione documentazione inidonea a certificare una condizione di tossicodipendenza coeva ai fatti: una relazione del 2 novembre 2023 sull’andamento del percorso terapeutico residenziale intrapreso dal XXXXXXXXX il 5 ottobre 2023 e, dopo una prima interruzione, il 2 novembre 2023; certificazione del Ser.D. di San Severo del 19 febbraio 2024, da cui risulta l’avvio nel mese di settembre 2022 di un programma ambulatoriale con la formulazione di diagnosi di “disturbo di cocaina di grado moderato”, esperienza preceduta da un più risalente accesso al servizio in data 22 gennaio 2015, per riferito uso di sostanze stupefacenti, con occasionale riscontro di positività alla cocaina e avvio di un programma terapeutico ambulatoriale, interrotto due mesi dopo, e da altro accesso al servizio nel mese di marzo del 2021, nuovamente contrassegnato da immediata interruzione del programma.

Stando così le cose, non sussiste la lamentata violazione dell’obbligo di motivazione sullo stato di tossicodipendenza, riscontrabile solo in presenza di una condizione prospettata con deduzioni rispondenti ai caratteri della specificità e della concretezza, corroborata da idonea documentazione (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 50686 del 18/09/2019, Raccichini, Rv. 277864 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIUSEPPE DE MARZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.