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Sentenza — n. 1860/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison custody due to high risk of drug trafficking reoffending.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Nicodemo Angiolini against the Tribunal of Reggio Calabria's order for his continued prison custody. The defense argued that Angiolini's voluntary transfer to Anoia reduced the risk of reoffending, but the court found this relocation merely returned him to the geographic context of his drug trafficking network. Consequently, the court ruled that the specific danger of reoffending remained concrete and could not be mitigated by less restrictive measures like home detention.

Regesto Legislator

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Art. 273, Art. 284 c.p.p.; The court must assess the concrete risk of reoffending based on the nature of the crime, the offender's personality, and current behavior; a voluntary relocation to the area of criminal activity does not automatically negate the need for strict custody if the risk of using remote communication to continue trafficking persists.

Parole chiave

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preliminary investigation custody drug trafficking organization risk of reoffending home detention adequacy voluntary relocation impact traffico di cocaina inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 284 c.p.p.
Il Tribunale, con motivazione logica ed esente da censure, ha concluso per l’inadeguatezza della misura ex art. 284 cod.
art. 284 cod. proc. pen
Il Tribunale, con motivazione logica ed esente da censure, ha concluso per l’inadeguatezza della misura ex art. 284 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: Angiolini Nicodemo, nato a Polistena il 24/09/1987 avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria; sentita la relazione del Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nicodemo Angiolini è stato destinatario della misura cautelare personale della custodia in carcere, giusta ordinanza del 18 marzo 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo C.1), con contestazione aperta da febbraio 2021, nonché per due reati fine (capi C.3 e C.5), commessi nel mese di maggio del 2021. Angiolini è stato ritenuto partecipe di un sodalizio di narcotrafficanti con sede operativa nei centri di Platì e Caulonia, nella provincia di Reggio Calabria, del quale costituiva uno stabile canale di vendita delle sostanze stupefacenti sulle piazze di spaccio in Sassuolo e nel modenese.

Agli inizi del mese di maggio del 2021 l’indagato acquistava dai trafficanti attivi in Calabria una partita di gr. 303 di cocaina, destinata al mercato modenese, che veniva trasportata a Sassuolo da due corrieri, intercettati sull’Autostrada A1, all’altezza del comune di Zagarolo, e tratti in arresto, con sequestro della sostanza (capo C.3); qualche settimana dopo, Angiolini riceveva sul territorio modenese una nuova partita di cocaina, del peso di gr. 320 (capo C.5). L’ordinanza genetica, con decisione del 20 giugno 2025, è stata annullata limitatamente al reato associativo dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha confermato nel resto la custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di Nicodemo Angiolini, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omessa valutazione di un dato decisivo, incidente sul pericolo di reiterazione criminosa e sul giudizio di adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, rappresentato dal più recente trasferimento dell’indagato, a seguito di espiazione della pena irrogatagli per fatti di analoga natura, dal territorio modenese, ove si erano localizzate le condotte criminose, ad Anoia, nella provincia reggina.

3. Con successiva memoria del 10 dicembre 2025, trasmessa in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, il difensore del ricorrente ha insistito nel dedurre vizio di motivazione in ordine all’attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, nonché all’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, in considerazione del tempo trascorso dai fatti e dell’allontanamento volontario dell’Angiolini dal contesto ambientale in cui sono maturate le condotte illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. L'ordinanza impugnata ha congruamente motivato sulla ricorrenza, a dispetto del tempo decorso dai fatti, di un pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa specifica, non fronteggiabile con misure diverse dalla custodia in carcere, enucleandolo dalla natura delle condotte illecite accertate, aventi ad oggetto transazioni su consistenti quantitativi di cocaina, dalle relazioni intessute con contesti organizzativi dediti al narcotraffico, dalla personalità dell’indagato (gravato da numerosi precedenti penali, tra cui una condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), dal contegno assunto in tempi successivi ai fatti, in costanza della sottoposizione nell’anno 2022 a misura alternativa alla detenzione, allorquando si rendeva finanche irreperibile.

Il Tribunale, con motivazione logica ed esente da censure, ha concluso per l’inadeguatezza della misura ex art. 284 cod. proc. pen. ad impedire che Angiolini continui ad attendere dal domicilio ai traffici illeciti, avendo le indagini disvelato l’attitudine dell’indagato a servirsi di mezzi di comunicazione a distanza, quali chat Whatsapp e chiamate Voip, per pattuire l’acquisto delle partite di droga. I giudici del riesame hanno formulato una prognosi negativa sulla propensione del detenuto a conformarsi alle prescrizioni della misura domiciliare, traendo argomenti dal provvedimento con cui in data 29 gennaio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia gli negava il beneficio della liberazione anticipata per il periodo aprile – dicembre 2022, in ragione del comportamento inaffidabile e dell’assenza di un’effettiva volontà di assoggettarsi regolarmente e responsabilmente alle limitazioni inerenti alla misura alternativa applicatagli.

Il giudizio di inidoneità in sé della misura domiciliare rende all’evidenza non decisiva la prospettazione difensiva, di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, in ordine all’avvenuto rientro nel territorio della provincia reggina: trattasi peraltro di sopravvenienza della quale non è agevole cogliere l’incidenza favorevole sul piano cautelare, non foss’altro che il rappresentato trasferimento ha finito per collocare nuovamente l’Angiolini nel contesto geografico ove operava il sodalizio di riferimento e in cui ha allacciato i collegamenti criminali nel settore del narcotraffico, attivati in vista del reperimento di fonti di approvvigionamento dello stupefacente destinato alla commercializzazione sul mercato modenese.

4. Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui