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Sentenza — n. 1785/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to prove changed circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1785/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Puca's appeal against the Naples review tribunal inadmissible. Puca argued that significant time had passed since the alleged crimes, reducing his social danger and making prison custody inappropriate. The court rejected this, noting the statutory presumption of danger for mafia associates and the lack of concrete evidence proving the dissolution of his clan ties or the specific identity of divergent rulings regarding other defendants.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual support, or fail to demonstrate a change in circumstances that would legally justify a different precautionary measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association precautionary custody inadmissibility appeal social danger review tribunal crimine organizzato capo di famiglia precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Ordinanza n. 136 del 2017 della Corte costituzionale
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 299 cod. proc. pen
Luigi Puca ha, invero, invocato l'applicazione, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUCA LUIGI nato a CARPI il 30/04/1995 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato GIORGIO ACCORRETTI, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA, in difesa di PUCA LUIGI, che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello presentato, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da Luigi Puca, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di un procedimento penale nel quale risponde del delitto di associazione mafiosa ed ha riportato condanna, all'esito del primo grado di giudizio, alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione, avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale ha respinto l'istanza di sostituzione di detta misura con quella degli arresti domiciliari.

A tal fine, ha rilevato che il titolo di reato oggetto di addebito impone di tener conto dell'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed aggiunto che Puca, figlio di uno storico esponente della camorra, si è posto, dopo l'arresto del padre, quale «referente dell'omonimo clan, unitamente al fratello Lorenzo, sia nei confronti degli ambienti politico amministrativi di riferimento, sia nei confronti degli altri clan operanti nel territorio» di Sant'Antimo, connotato dall'esistenza «di un radicato e consolidato sistema di cointeressenze tra poteri politici, funzioni pubbliche e criminalità organizzata in cui operano una pletora di funzionari amministrativi ed imprenditori asserviti ai voleri della criminalità organizzata, con la quale tutti loro stabilmente e sistematicamente interagiscono per comuni intenti 12, speculativi».

Ha, ulteriormente, osservato, da un canto, che l'appellante non ha comprovato la sopravvenuta rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, in seno al quale seguita a rivestire un ruolo apicale, e, dall'altro, che non può discutersi di disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, pure coinvolti nel medesimo procedimento penale, i quali, rispondendo di distinte imputazioni, per le quali la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere è relativa anziché assoluta, hanno avuto accesso a misure cautelari di minore rigore.

2. Luigi Puca propone, con l'assistenza dell'avv. Valerio Vianello Accorretti, ricorso per cassazione con il quale articola, in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, un unico motivo ascrivendo al Tribunale del riesame di avere omesso di riconoscere la dovuta rilevanza, nell'aggiornato apprezzamento del quadro cautelare, al decorso, dall'epoca di commissione dei fatti in contestazione, di un significativo lasso temporale e di avere, vieppiù, trascurato l'incidenza, sulla consistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, della confisca delle entità imprenditoriali che avrebbero costituito strumento operativo dell'associazione mafiosa a connotazione familiare.Eccepisce, sotto altro aspetto, la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata nelle parti in cui afferma — a dispetto dell'applicazione, nei confronti dei coimputati Aniello e Raffaele Cesaro, di misura meno afflittiva — la persistenza del ravvisato sistema di malaffare politico-amministrativo- camorristico e stima, in forza di ragionamento apodittico e privo di sostanziale giustificazione, l'inidoneità delle diverse collocazioni proposte, all'atto della presentazione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e, quindi, con successiva integrazione, a soddisfare le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Luigi Puca ha, invero, invocato l'applicazione, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ed in ragione del sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, di misura cautelare diversa da quella di massimo rigore, ovvero l'adozione di un provvedimento che è inibito dall'attuale quadro normativo che, per gli indagati e gli imputati chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa, si fonda sulla duplice presunzione, stabilita dall'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

Pacifico — alla luce, innanzitutto, del tenore dell'istanza rivolta al giudice procedente — che, nel caso in esame, non possa discutersi di venir meno delle esigenze di natura specialpreventiva, l'applicazione, in via originaria o sostitutiva, di misura diversa dalla custodia in carcere risulta in radice preclusa, in forza di una previsione normativa, novellata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, la cui compatibilità con la Carta fondamentale è stata ribadita dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 136 del 2017 sulla scorta di un apparato argomentativo puntualmente richiamato dall'ordinanza impugnata.

Puca ha, in altri termini, promosso un'iniziativa tendente ad un risultato che egli non avrebbe potuto legittimamente conseguire, come del resto segnalato dal Tribunale del riesame nella motivazione del provvedimento impugnato, onde del tutto irrilevante è il tema, riproposto con il ricorso, dell'idoneità del domicilio indicato. Palesemente generica, anche perché non corredata da congrui riferimenti alle contestazioni elevate ed ai provvedimenti adottati, è, poi, la censura vertente sul ventilato venir meno della militanza associativa del ricorrente il quale, ha spiegato il Tribunale del riesame in termini cui egli replica in modo sterile e senza il conforto di concreti elementi di riscontro, risulta, all'attualità, soggetto di elevatissima pericolosità sociale perché inserito, con compiti di responsabilità, in una consorteria camorristica la cui egemonia sull'area di Sant'Antimo non può dirsi venuta meno.

Né, va conclusivamente aggiunto, la circostanza che, nei confronti di altri imputati, l'invocata sostituzione sia stata eventualmente disposta vale a mutare le coordinate della questione, avuto riguardo, da un lato, alla omessa dimostrazione dell'identità delle situazioni sottese alle decisioni ipoteticamente divergenti — quali quelle che si assume essere state adottate nei confronti di Aniello e Raffale Cesaro che, peraltro, non sono state allegate, ciò che rende il ricorso, per questa parte, inammissibile perché non autosufficiente — e, dall'altro, alla già richiamata, immanente necessità di conformare le statuizioni processuali alle vigenti previsioni codicistiche.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti