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Sentenza — n. 1748/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission due to lack of admissible grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1748/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a lower court order granting a prisoner a four-day permission to visit his ill mother in his home territory. The appeal argued the decision lacked proper motivation by ignoring risk assessments and was illogical compared to previous shorter permissions. The court rejected the appeal, ruling that the prisoner's conduct history was sufficient justification and that factual arguments regarding duration and lack of escort could not be reviewed in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, ord. pen.; Art. 61, comma 2, d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431: A cassation appeal against a prison permission decision is inadmissible if it relies solely on factual arguments or fails to demonstrate how omitted documents specifically undermine the court's assessment of the detainee's reliability and public safety balance.

Parole chiave

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prison permission appeal lack of motivation cassation inadmissibility detainee conduct assessment public safety balance factual review limitation escort requirement autorizzazione di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, ord. pen.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXavverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza competente che gli aveva concesso un permesso ex art. 30, comma 2, ord.
Art. 61, comma 2, d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431
Art. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BARBARA CALASELICE GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BARBARA CALASELICE GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01
Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01, secondo cui i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organi di sorveglianza ai sensi degli artt.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXavverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza competente che gli aveva concesso un permesso ex art. 30, comma 2, ord. pen., autorizzandolo a fare visita alla madre ammalata per cinque ore, con scorta, ha concesso al condannato il permesso di necessità per la durata di quattro giorni, in regime di detenzione domiciliare, oltre al tempo necessario per il viaggio, da trascorrere presso l’abitazione della madre. Questa è affetta da patologia tale da renderla impossibilitata al viaggio fino all’Istituto di pena sito inXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, denunciando vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e illogicità. Quanto alla dedotta mancanza della motivazione, si rileva l’assenza di confronto con il parere della DDA di Catania, reso in data 8 aprile 2025 (all. 4), nonché con il contenuto dell’annotazione di polizia giudiziaria del 15 aprile 2025 (all. 4), atti attestanti, a parere del ricorrente, l’attualità della pericolosità del gruppo di riferimento del condannato, nonché il ruolo rivestito nel clan oltre alla pessima condotta del ricorrente e di alcuni suoi stretti congiunti (fratello e nipote).

Quanto alla dedotta illogicità della motivazione, si evidenzia che non può essere comparabile la regolare condotta tenuta dal detenuto in occasione di precedenti permessi in quanto questi erano stati autorizzati per essere svolti nel territorio di XXXXXXXXXXXXXXXX soltanto per alcune ore (circostanze che rendevano difficili i contatti anche telefonici con appartenenti al suo clan); diversamente il permesso di cui al provvedimento impugnato è della durata di più giorni, nonché da fruire in XXXXXXXX territorio di origine dell’istante, da raggiungere, peraltro, senza scorta.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Senatore, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, Avv. B. Brabants, ha presentato in data 6 novembre 2025 memoria con documentazione allegata e ha attestato, peraltro, che il condannato ha già fruito del permesso di cui si controverte, concludendo, in via principale, per la sopravvenuta carenza di interesse e, in ogni caso, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. Si riscontra, in via preliminare, la circostanza che il detenuto ha già fruito del permesso di necessità dal 25 al 30 settembre 2025 (v. memoria difensiva del 6 novembre 2025, nella quale si attesta l’avvenuta fruizione del permesso di necessità). 1.1. In ogni caso, il Tribunale (v. penultima pagina del provvedimento)ha valutato, con ragionamento immune da illogicità manifesta, una favorevole progressione nell’affidabilità del detenuto, desunta dal dato, incontestato, secondo il quale questi si era comportato in modo corretto in occasione dei precedenti permessi premio (in numero di quattro).

Non si rileva la dedotta illogicità perché il Tribunale sottolinea l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (ribadita anche con il provvedimento del 8 agosto 2025, di rigetto dell’istanza di sospensiva del provvedimento) e valorizza il dato dell’inconsistenza della durata del permesso concesso dal Magistrato, da fruire con scorta, vista l’impossibilità per la madre del detenuto, dovuta a oggettive ragioni di salute, di raggiungere Tempio Pausania. Tale conclusione viene avversata dal ricorrente con argomenti di mero fatto, inerenti all’eccessiva durata del permesso da fruire nel paese di origine e relativi all’assenza della scorta durante il trasferimento, deduzioni che non possono essere oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità.

Peraltro, sotto il profilo della mancanza della motivazione, il ricorrente segnala l’assenza di confronto con il parere della DDA di Catania e con un’annotazione di polizia giudiziaria attestanti, a parere del ricorrente, l’attualità della pericolosità del gruppo di riferimento del detenuto e il ruolo avuto da quest’ultimo nel clan, oltre che la sua pessima condotta e di alcuni suoi stretti congiunti. Tuttavia, nel segnalare il travisamento per omissione di tali atti istruttori, il ricorrente non illustra, specificamente, in che modo tale lacuna incida sulla tenuta della motivazione che, invece, fonda sulla riscontrata condotta del detenuto in occasione di altre fruizioni di permessi premio, così svolgendo un giudizio di fatto, sull’affidabilità del ricorrente, che non può essere rivalutato nella presente sede.

Né il Tribunale ha omesso di considerare eventuali elementi ostativi all'accoglimento del reclamo derivanti da situazioni di natura ambientale o locale, cioè connessi alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui pure, pacificamente, occorre tenere conto nell'adozione di una decisione che, anche nell'individuazione delle modalità esecutive (e, precipuamente: della durata del permesso; dell'orario e del luogo; della possibilità per il detenuto di incontrare altri congiunti; delle cautele da adottare) deve essere frutto dell'equilibrato bilanciamento di tutte le concorrenti esigenze. 1.2.

Infine, è appena il caso di osservare, quanto all’autorizzazione concessa senza scorta, che in tema di permesso con scorta si è affermato il condivisibile principio secondo il quale il relativo provvedimento autorizzativo non può essere impugnato dall’interessato (cfr. Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440 – 01, secondo cui i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto, pronunciati dagli organi di sorveglianza ai sensi degli artt. 30, comma 1, 30-bis, comma 8, ord. pen. e 61, comma 2, d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431 (contenente il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario), non possono formare oggetto d'impugnazione da parte dell'interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza).

Lo stesso ragionamento, dunque, deve svolgersi in tema di impugnabilità del provvedimento autorizzativo che consente la fruizione del permesso senza scorta.

2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute che si commentano nel presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BARBARA CALASELICE GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.