Illegal entry case dismissed; family residence permit does not trigger non-prosecution under Art. 10-bis D.Lgs 286/98.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Li Shilun regarding his illegal entry and stay in Italy. The applicant argued that obtaining a family residence permit should have resulted in a non-prosecution order under Article 10-bis of Legislative Decree 286/1998. The court held that this specific article applies only to permits explicitly listed in the statute, excluding family residence permits, and thus the lower court's conviction was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis comma 6 d.lgs. 286/1998; Art. 34 d.lgs. 74/2000: The non-prosecution effect of Article 10-bis, paragraph 6, of Legislative Decree 286/1998 applies exclusively to the specific types of residence permits enumerated in the law, excluding family residence permits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 673/2025 FRANCESCO ALIFFI R.G.N. 23487/2025 TERESA GRIECO SENTENZA Li Shilun nato a (CINA) il 22/11/1985 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE DI PACE di Empoli udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 10 bis comma 6 d. lgs. 286/98. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 34 d. lgs 74/2000. La condotta censurata, ponendosi al confine fra l’ambito amministrativo e quello penale,avrebbe comunque una lievissima offensività, ciò anche in ragione dell’ottenimento di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro. 2.3 Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuantigeneriche.
3. Il sostituto procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato In tema di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, al rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di trattenersi in Italia per motivi familiari non può conseguire la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di permesso di soggiorno diverso da quelli espressamente indicati dalla norma. Sez. 1, Sentenza n. 38614 del 17/09/2024, Rv. 287089 – 01) Nella motivazione della più recente pronuncia, il collegio ha ritenuto che non sia possibile, a fronte di una lettera della norma che individua in modo specifico le tipologie di permesso di soggiorno che producono gli effetti di cui all'art. 10-bis, comma 6, addivenire ad una lettura orientata della norma stessa alla luce degli artt. 29 e 31 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, come, invece, sostenuto nella pronuncia Hasani che, però, come detto, si confrontava con un diverso contesto normativo e con una norma che in modo più generico ancorava il non luogo a procedere a permessi rilasciati dal Questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. per motivi familiari non debbano conseguire i medesimi effetti. normativa.
Il provvedimento impugnato, infatti, contiene una congrua motivazione circa la non ricorrenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 34 d.lgs. 74/2000, che ha una sua coerenza ed una sua logica; le doglianze espresse dal ricorrente riguardano il merito della valutazione, che è insindacabile in questa sede. 1.3 Il terzo motivo è inammissibile. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr