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Sentenza — n. 1612/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as late, ruling late appeal bars prescription extension for co-accused. Late appeal bars prescription extension for co-accused when prior judgment is final.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1612/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the late appeal filed by Racciatti and Trofino against a first-instance conviction for facilitating illegal entry. The defendants argued that the appeal should extend the prescription period for the crime, citing prior rulings on co-accused rights. The Court held that because the appeal was untimely, a final judgment had already formed against the non-appealing co-defendant before the prescription period expired, thereby precluding any extension of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; The extension of appeal rights to co-accused does not apply when the non-appealing co-defendant's judgment became final before the prescription period expired, as the late appeal cannot retroactively alter the time limits already concluded.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility prescription period extension co-accused rights final judgment effect criminal limitation period domanda d'asilo tardiva immigrazione clandestina superamento del visto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
2.2.1L’unico motivo di doglianza del ricorrente avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione concerne la violazione dell’art. 587 cod.proc.
art. 12 comma 1 d.lgs. 286/98
Ciò avrebbe comportato la possibilità di contestare unicamente il reato di cui all’art. 12 comma 1 d.lgs. 286/98 in concorso;oltretutto mancherebbe la prova della natura fittizia del matrimonio.
art. 587 cod.proc. pen
2.2.1L’unico motivo di doglianza del ricorrente avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione concerne la violazione dell’art. 587 cod.proc. pen.
art. 416 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017
Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019
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Testo completo

ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto da Racciatti Ottavio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 5 aprile 2022, con la quale l’appellante era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 17.000 euro di multa per il delitto di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza illegale della cittad i na dominicana Herr e r a M o nt e ro Santa Angusta ; contestualmente confermava la condanna di TrofinoRenato Luigi alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusionee 17.000 euro di multa per avere favorito l’ingresso e la permanenza illegale nellostato della cittadina dominicana Munoz Cuello Yenny Margarita.

I fatti ricostruiti nelle sentenze di mer i to riguardavano una pluralità di matrimoni di comodo - combinati anche con il tramite d i Tr o fino - di c i ttadine dominicane che s i sposavano con cittadini italiani, m ai conos c iu t i pr i ma, c h e venivano per ciò stesso compensati, al fine di ottenere un titolo di soggiorno; Racciatti si era prestato al matrimonio dietrocompenso. I giudici di merito avevano escluso per il capo A2) contestato a Racciatti le aggravanti di cui all’art. 12 comma 3 lett.

a) e 3 bis d.lgs. 286/98 equanto al capo A6) contestato a Trofino le aggravanti di cui all’art. 12 comma 3 lett. a), 3 bis e 3 ter lett.

a) d.lgs. 286/98.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati Trofino Renato Luigi e Racciatti Ottavio tramite i difensori di fiducia. 2.1 Il ricorso di Trofino si articola in due motivi di doglianza 2.1.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 12 comma 3 lett.

d) d.lgs. 286/98 e vizio di motivazione. La Corte di appello ha riconosciuto la suddetta aggravante stante l ’ attribuzione del reato a tre coimputati in concorso fra loro: in particolare, Di Guglielmo che si era prestato a contrarre con la cittadina straniera ilmatrim onio, organizzato dal Tr o fino , d’ intesa con il coimputato Galizia e grazie all’intermediazione di Pomponio. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nel ritenere integrata l’aggravante in difetto di prova del vincolo associativoovvero dell’accordo fra i computati, prova che non è in alcun modo emersa dalla attività istruttoria.

Ciò avrebbe comportato la possibilità di contestare unicamente il reato di cui all’art. 12 comma 1 d.lgs. 286/98 in concorso;oltretutto mancherebbe la prova della natura fittizia del matrimonio. Non vi sarebbe nemmeno la prova del concorso poiché Di Guglielmo, il nubendo, non aveva avuto alcun contatto con Galizia; pertanto, sarebbe del tutto ingiustificata una sanzione di tale rilevanza. 2.1.2 Con il secondo motivo di ricorso l’imputato lamenta violazione dell’art. 12 comma 3 ter lett.

b) d.lgs. 286/98 e vizio di motivazione. L’aggravante dello scopo di profitto è stata riconosciuta anche in capo al ricorrente in ragione del fatto che una ricompensa fosse prevista per il nubendo, con la deduzione che, di conseguenza,si dovesse verosimilment e ritenere sussistente anche un vantaggio economico per gli intermed ia ri. Avendo, però, tale circostanza natura soggettiva, non sarebbe estensibile tout court ai concorrenti, in difetto di prova del profitto conseguito dal singolo concorrente. 2.2 Il ricorso di Racciatti Ottavio si compone di un unico motivo. 2.2.1L’unico motivo di doglianza del ricorrente avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione concerne la violazione dell’art. 587 cod.proc. pen. e il vizio di motivazione.

La condotta contesta al coimputatoGalizia, infatti,perfettamente coincidente con quella contestata al ricorrente, è stata ritenuta estinta per prescrizione; il reato contestato, essendo statoritenuto aggravat o unicamente da l fine di profitto e non avendo natura p e r m a n en te , è stato ritenutoprescritto. La tardività dell’impugnazione proposta dal ricorrente non avrebbe potut o p rec l udere l’effetto estensivo dell’impugnazione di Galizia, validamente proposta, e accolta sotto il profilo della declaratoria di prescrizione del reato.

La riconosciuta prescrizionedel reato con riguardo al coimputato Galizia non ha natura squisitamente personale,essendo stata derivata dalla Corte dalla descrizione della condotta. Pertanto, la Corte, in presenza di una impugnazione, per quanto invalida, e rilevata la natura non personale del motivo di impugnazione accolto, avrebbe dovuto estenderela pronuncia di estinzione anche al coimputato ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di TrofinoLuigi è infondato. 1.1Il primo motivo è infondato. La ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado in relazione al reato contestato sub A6) dell’imputazione fa emergere, in ragi o ne anche delle dichi a r a z i oni confessorie rese dall’imputato, la evidente compartecipazione alla condotta criminosa di una pluralità di persone, oltreal Trofino, quali Galizia, Pomponio e di Di Guglielmo, che hanno contribuito, ognuno per il suo segmento di condotta, alla realizzazione dell’evento. In particolare, Galizia era stato contattato dall’organizzazione;

Trofino,compulsato da Galizia, aveva contattato Pomponio il quale, a sua volta, aveva reperito il nubendo Di Guglielmo, al quale Trofino, per il tramite di Pomponio,aveva consegnato il denaro, quale corrispettivo per il matrimonio fittizio. Pertanto, dalle sentenze di merito emerge la perfetta consapevolezza in capo a Trofino del coinvolgimento nella vicenda di più persone che, con ruoli differenti, avevanofavorito l’ingresso e la permanenza illegale in Italia della cittadina dominicana Munos Cuello. La dinamica delle condotte criminose, per come ripercorsa nelle sentenze di merito, sottende l’esistenza di una organizzazione che, in maniera seriale,reclutava, per il tramite di conoscenze, cittadini italiani compiacenti che, a fronte di un modesto compenso, erano disposti a contrarre matrimonio con cittadine dominicane; questo aspetto organizzativo internazionale, per quanto non integri una situazione di particolare allarme sociale, giustifica il severo trattamento sanzionatorio.

In ogni caso l’aggravante contestata sussisteogniqualvolta il fatto sia commesso da tre o più personein concorso fra loro; la norma non richiede, come parrebbe sottintendere il ricorrente, né la esistenza di un vincolo associativo che, con tutta evidenza avrebbe potuto, ove provato, portare alla contestazione del diverso e ulteriore reato di cui all’art. 416 cod. pen., né un previo accordo. Il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento, a tal fine assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013, Ambrosanio e altri, Rv. 255260 - 01;

Sez. 5, n. 25894 del 15 maggio 2009, Catanzaro, Rv. 243901 - 01; Sez. 2, n. 44301 del 19/10/2005, Dammacco, Rv. 232853 - 01; Sez. Un. n. 31 del 22/11/2000, dep. 3/5/2001, Sormani, Rv. 218525 - 01). 1.2 Il secondo motivo è parimenti infondato, oltre che meramente oppositivo. In tema di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di profitto, per "profitto" deve intendersi soltanto l'utilità in senso economico patrimoniale, e per "profitto indiretto" quello solo mediatamente connesso all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - In tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza aggravante del fine di profitto prevista dall'art. 12, comma 3 ter, d.lgs.25 luglio 1998, n. 286, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta, con la conseguenza che, nel caso di concorso di persone nel reato, non è applicabile ai concorrenti che, pur consapevoli del profitto altrui, non abbiano agito in base a tale finalità. (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613 - 02) La circostanza che anche Trofino abbia agito per profitto si ricava dalla logica e dal contestocomplessivo della vicenda nell’ambito della quale egli si era p resta to a fare da intermediario; la sentenza di primo grado puntualizza che non solo era previsto un compenso per il nubendo Di Guglielmo, ma erano previste anche ricompense p er gli inte r mediari , nonostante Trofino abbia sostenuto di non avere ricevuto alcun compenso e di avere agito per beneficenza.

Entrambi i giudici di merito ritengono risibile e inverosimile la tesi difensiva secondo cui Trofino avrebbe agito per beneficenza alla luce del contesto complessivo della vicenda, ove tutti i compiutati avevano agito al fine di ricavare un profitto: si tratta di argomentazione del tutto logica.

2. Il ricorso di Racciatti è infondato. Il tema dell’estensione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen. della sentenza che dichiara la prescrizione del reato nei confronti di un coimputato ad altro che non ha impugnato la sentenza di primo grado o l’ha fatto tardivamente è già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite hanno affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva, in quanto l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Visconti, Rv. 271539 - 01). Si è, altresì, affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato che abbia proposto impugnazione tardiva in forza dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva, in quantoil soggetto impugnante tardivamente è equiparabile al soggetto non impugnante, atteso che il suo ricorso, essendo inammissibile, è sin dall'origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, De, Rv. 276054 - 01).

Quindi il principio generale dell’estensione dell’impugnazione di cui all’art. 587 cod. proc. pen. non opera con riferimento alla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione emessa nei confronti del coimputato appellante se l’interessato non ha proposto appello o l’ha proposto tardivamente: ciò, in quanto, essendosi già formato il giudicato per scadenza dei termini per l’impugnazione, non c’è più spazio per dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Come rilevato in motivazione nella sentenza delle Sezioni Unite, Visconti, il tempo successivo alla pronuncia di una sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato non impugnante non può essere riqualificato e computato come tempo di prescrizione in suo favore per effetto della impugnazione altrui.

Con la intervenuta irrevocabilità della sentenza per il coimputato non impugnante, infatti,si determina una cesura che sancisce per lui la fine del tempo del processo e priva in radice di giustificazione logica e giuridica ogni ulteriore computo nei suoi confronti del termine di prescrizione del reato. Ed è proprio quello che è accaduto nel caso in esame, in quanto Racciatti ha depositato l’appello avverso la sentenza di primo grado il 3 giugno 2022 quando il termine era spirato il 20 maggio 2022; da ciò è conseguitala formazione del giudicato per scadenza dei termini per l’impugnazione e, dunque, prima del verificarsi della causa estintiva.

Le massime richiamate dal ricorrente a sostegno dell’invocato effetto estensivo dell’impugnazione,riguardano, invece, situazioni in cui la presc ri zi one , anziché es se re maturata dopo la scadenza dei termini per impugnare, come nel caso in esame, era maturata antecedentemente, ovvero durante le pendenza dei termini stessi, il che ha comportato che non vi sia stata formazione del giudicato prima del maturare della causa estintiva, cioè, non si è verificata quellacesura che rende irrilevante il decorso successivo del tempo ai fini della maturazione della prescrizione.

3. Per le ragioni testè e