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Sentenza — n. 1609/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1609/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Sul ricorso proposto da: Najmaoui Abdelfetah nato a (MAROCCO) il 08/01/1988 Ministero Dell'interno Questura Di Nuoro avverso il decreto del 22/12/2025 del GIUDICE DI PACE di Oristano udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.

Regesto Legislator

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art. 13 Cost, art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS. 196/03; Sentenza — n. 1609/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui limitazione è presidiata dalla riserva assoluta di legge e dalla riserva di giurisizione previste dall’art. 13 Cost., non possono essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di proroga o di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 – 01).

Parole chiave

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assenza prolungata all'estero ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo carcerazione in diritto degli stranieri superamento del visto permessi di dimora proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 13 Cost
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
ART. 52 D.LGS. 196/03
Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ANNA MARIA GAVONI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Najmaoui Abdelfetah nato a (MAROCCO) il 08/01/1988 Ministero Dell'interno Questura Di Nuoro avverso il decreto del 22/12/2025 del GIUDICE DI PACE di Oristano udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI il pg conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Oristano prorogava per il periodo di ulteriori tre mesi il trattenimento disposto dal Questore di Nuoro con provvedimento emesso in data 3 aprile 2025 diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, già destinatario del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Pescara.

2. Avverso l’ordinanza del Giudice di pace l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. Stefano Mannironi, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ex art. 14 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 111 Cost. e 117 Cost. in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU (art. 606 comma 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen. Sievidenzia che il ricorrente è trattenuto sin dal 3 aprile 2025 presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Macomer senza che l’Autorità diplomatica del Regno del Marocco abbia mai risposto ai solleciti della Questura di Nuoro rivolti ad ottenere l’identificazione ed il lasciapassare per l’espatrio del medesimo XXXXXXXX. Nessun dubbio, infatti, sulla nazionalità del trattenuto attesa la presenza della fotocopia del passaporto del Regno del Marocco anche se scaduto il 30 giugno 2021. Siribadisce che, per la piena identificazione, il mero sollecito all’Autorità consolare da parte dell’amministrazione, non può legittimare l’ulteriore restrizione della libertà personale dell’istante.

Sieccepisce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si sostiene che il ritardo sia imputabile al Paese terzo, poiché la pubblica amministrazione avrebbe dovuto disporre una istruttoria più specifica, indicando se l’Autorità consolare si stesse effettivamente occupando della pratica, ovvero sollecitare il Consolato tramite il Ministero degli affari esteri. Sideduce che il ritardo non può neppure essere imputato allo straniero per non aver fornito un documento in corso di validità, poiché ciò non ha ostacolato la sua identificazione a mezzo del suo titolo di viaggio in possesso dell’Amministrazione e a conoscenza del primo giudice.

Il Giudice di pace ha omesso di valutare la documentazione esibita dalla difesa in relazione alla cittadinanza italiana dei familiari del XXXXXXXX; in tal senso la cittadinanza italiana dei familiari e l’assenza di misure di sicurezza a carico del medesimo escluderebbero la pericolosità sociale del ricorrente. Si evidenzia infine che dai documenti allegati al ricorso emerge che lecondizioni in cui i trattenuti sono costretti a vivere presso i C.p.r. italiani, compreso quello di Macomer, si sostanziano nella violazione del divieto di tortura.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Simonetta Ciccarelli, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2026 la difesa si riportava alla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato anche in relazione alla rimessione dinanzi alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

3. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui limitazione è presidiata dalla riserva assoluta di legge e dalla riserva di giurisizione previste dall’art. 13 Cost., non possono essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di proroga o di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 – 01).

Deve aggiungersi che, in tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all’amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un’identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Sez. 1 civ., n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833 – 01).

Ciò posto, va evidenziato che l’art. 14, comma 5, secondo periodo, d.lgs. N. 285 del 1998 prevede che “Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi”, rispetto ai complessivi tre mesi di permanenza presso il C.P.R. che, a mente del primo periodo dello stesso comma, la convalida del primo trattenimento comporta. A fronte di tale parametro normativo è corretta la motivazione del Giudice di pace di Oristano nella parte in cui si evidenzia: che il trattenuto si trova illegalmente nel territorio italiano e che a suo carico risulta un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara; che sussiste un concreto pericolo che il trattenuto si sottragga all’esecuzione del rimpatrio in quanto non ha fornito documento in corso di validità, ha dimostrato di non voler far rientro nel suo Paese, non ha dimostrato di avere risorse finanziarie provenienti da fonti lecite; che il trattenuto non ha dimostrato alcuna integrazione sociale attesi i suoi precedenti penali; che i reati commessi sono ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno; che non possono essere concesse misure alternative in quanto è privo di valido documento per l’espatrio e lo stesso non ha adempiuto all’ordine del Questore di lasciare volontariamente il territorio nazionale; che è rimasto allo stato di mere deduzioni, senza riscontro probatorio, l ‘assunto rapporto di figlio di cittadini italiani;

…che l’amministrazione ha dato contezza dell’attività svolta presso le autorità consolari del Marocco per ottenere il lasciapassare per l’espatrio (richieste del 10.5.25; 22.09.25 6.11.25; 12.12.25) dando prova di aver compiuto ogni ragionevole sforzo ai fini dell’allontanamento e che il ritardo nell’ottenimento della necessaria documentazione è imputabile al Paese terzo” non essendovi altre azioni e/o mezzi con cui avrebbe potuto operare l’Amministrazione per indurre a risposte in tempi più celeri da parte del Paese terzo. Il Giudice di pace ha, altresì, evidenziato che “l’Amministrazione è nei termini concessi dalla normativa per procedere ad ulteriori solleciti ed ottenere dal Marocco il documento per procedere al rimpatrio; che, allo stato, non sussistono riscontri che escludono il buon esito della procedura di rimpatrio nei termini concessi dalla normativa".

Ha quindi aggiunto che la proroga del trattenimento è giustificata dalla sussistenza della possibilità di un concreto rimpatrio del trattenuto in quanto anche già identificato con fotocopia di passaporto del Regno del Marocco...". Il provvedimento impugnato si è dunque attenuto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in conformità alle previsioni di legge. Non merita accoglimento la subordinata richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite perchè non si apprezzano in concreto le condizioni di un contrasto giurisprudenziale che giustifichi l'intervento del supremo consesso.

Del tutto generico e aspecifico, infine, il motivo relativo alla asserita restrizione in violazione del divieto di tortura, non avendo dedotto il ricorrente alcun elemento concreto che sostenga una tale affermazione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

5. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ANNA MARIA GAVONI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.