Sentenza — n. 1601/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl 15 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da Francesco Casella avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere, applicata per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 1601/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 416 bis cod. pen.
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to la seguente sul ricorso proposto da: Casella Francesco, nato a Cosenza il 03/04/1963 avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il 15 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da Francesco Casella avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere, applicata per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore di Francesco Casella, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura disposta, nonché all’operatività della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso ascritto all’assistito.
3. Il 15 ottobre 2025 il difensore procuratore speciale di Francesco Casella ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alla sopravvenuta rinuncia al ricorso consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigli