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Sentenza — n. 1445/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1445/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cod. pen. Per contro, il provvedimento non accoglieva la richiesta del condannato di dichiarare la prescrizione delle dette pene. Sebbene dovesse ritenersi fondato il rilievo difensivo per cui le condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con le due già indicate pronunce si sarebbero verificate in virtù della condanna per calunnia subita dal Fiano con sentenza della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4 dicembre 2012, la estinzione della pena non poteva applicarsi in quanto il Fiano era recidivo ai sensi dell'art. 99 commi 2, 3 e 4 cod. pen. e aveva riportato plurime condanne per reati della medesima indole sia nel quinquennio immediatamente successivo alle sentenze di condanna a pena sospesa, di cui si chiede la declaratoria di estinzione per prescrizione, sia nel periodo successivo.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1445/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. Il ragionamento della Corte territoriale è corretto; è corretta l'individuazione della sentenza di condanna per il fatto che costituisce causa di revoca del beneficio. La tesi difensiva è fondata su un errore. Secondo il difensore, il fatto che costituirebbe causa di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma n.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali sanzioni penali revisione della sentenza penale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
Permetteva la Corte che Fiano aveva riportato due condanne a pena condizionalmente sospesa, una emessa dalla Corte di Appello di Venezia, irrevocabile il 23 gennaio 2007, alla pena di mesi otto di reclusione e 500 euro di multa, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 619 cod. proc. pen
Vanno, quindi, espunte, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dette argomentazioni dall'ordinanza censurata.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fiano Antonio nato a PIEDIMONTE MATESE il 05/01/1973 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone che chiedeva il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Venezia, in qualità di giudice dell'esecuzione, con il provvedimento depositato in data 20 marzo 2025 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Fiano Antonio con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Venezia il 14 maggio 2004, irrevocabile il 23 gennaio 2007 e dalla Corte di Appello di Napoli il 20 febbraio 2007, irrevocabile il 19 aprile 2007, come da richiesta del Procuratore generale e rigettava l'istanza del condannato di dichiarare estinte le pene inflitte con le due citate pronunce per prescrizione.

Permetteva la Corte che Fiano aveva riportato due condanne a pena condizionalmente sospesa, una emessa dalla Corte di Appello di Venezia, irrevocabile il 23 gennaio 2007, alla pena di mesi otto di reclusione e 500 euro di multa, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. commesso nell'ottobre 1999 e una seconda, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 19 aprile 2007, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 1000 euro di multa, per fatti commessi il 19 gennaio 2000.Il medesimo era stato poi condannato in data 31 maggio 2022, con sentenza divenuta irrevocabile il 18 aprile 2023, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di tentata estorsione in concorso accertato fino al 4 novembre 2008; essendo tale reato stato commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità delle sentenze concessive del beneficio, sussisteva la condizione per la revoca del beneficio di cui all'art. 168 comma primo n.

1) cod. pen. Per contro, il provvedimento non accoglieva la richiesta del condannato di dichiarare la prescrizione delle dette pene. Sebbene dovesse ritenersi fondato il rilievo difensivo per cui le condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con le due già indicate pronunce si sarebbero verificate in virtù della condanna per calunnia subita dal Fiano con sentenza della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 4 dicembre 2012, la estinzione della pena non poteva applicarsi in quanto il Fiano era recidivo ai sensi dell'art. 99 commi 2, 3 e 4 cod. pen. e aveva riportato plurime condanne per reati della medesima indole sia nel quinquennio immediatamente successivo alle sentenze di condanna a pena sospesa, di cui si chiede la declaratoria di estinzione per prescrizione, sia nel periodo successivo.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt.168 e 172 cod. pen. Rileva il ricorrente come Fiano avesse riportato ancor prima della sentenza della Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 18 aprile 2023, altra condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, irrevocabile il 4 dicembre 2012, per il delitto di calunnia commesso il 28 giugno 2005. Il reato si è consumato nel quinquennio dalla commissione dei precedenti reati e dunque sarebbe causa di revoca del beneficio ex art. 168 comma primo n. 1 cod.pen.

Quanto al secondo aspetto impeditivo rileva come, stante l'intervenuta prescrizione della pena al 4 dicembre 2022, decorsi, cioè i dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza fondante, a parere della difesa, la revoca del beneficio, l'unica sentenza dichiarativa della recidiva potenzialmente ostativa, perchè divenuta irrevocabile nel periodo di decorrenza della prescrizione, sarebbe quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 24 ottobre 2018. Con riferimento a tale sentenza il ricorrente rileva come il giudice della cognizione avesse escluso la sussistenza della recidiva; pertanto le uniche sentenze dichiarative della recidiva sono quelle intervenute dopo il 2022, una volta, cioè, già maturato il termine di prescrizione della pena.Nessuna altra sentenza dichiarativa della recidiva è rilevante perché i reati avrebbero dovuto essere stati commessi dopo il 4 dicembre 2012 data in cui, in tesi difensiva, il termine per la prescrizione della pena ha iniziato a decorrere.

3. Il sostituto procuratore generale Giuseppe Sassone depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. Il ragionamento della Corte territoriale è corretto; è corretta l'individuazione della sentenza di condanna per il fatto che costituisce causa di revoca del beneficio. La tesi difensiva è fondata su un errore. Secondo il difensore, il fatto che costituirebbe causa di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma n.

1) cod. pen. è la calunnia commessa il 28 giugno 2005, fatto per il quale il ricorrente ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. di Piedimonte Matese in data 11 dicembre 2008, irrevocabile il 4 dicembre 2012. La tesi difensiva va disattesa. Va infatti ricordato che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non dalla data di commissione dei reati oggetto delle condanne a pena sospesa ( fra molte, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01).

Il difensore, quindi, sul punto, incorre in due errori: sul piano del diritto sbaglia nel considerare ai fini della revoca, la decorrenza dei termini di legge dalla data di commissione di reati giudicati con le due sentenze concedenti il beneficio (ottobre 1999 e 19 gennaio 2000); sul piano del fatto, non si avvede che il delitto di calunnia è stato commesso a distanza di più di cinque anni dai reati del 1999 e del 19 gennaio 2000. Neanche nell'ottica errata della tesi del difensore, quindi, il delitto di calunnia sarebbe potuto assurgere a causa di revoca dei concessi benefici.

Da tale errata premessa del discorso discende, di conseguenza, l'erroneità delle deduzioni relative alla questione della decorrenza del termine per la prescrizione della pena. Riguardo ad essa va richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice 3 dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, Maiorella, Rv. 261399; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 - 01). La pronuncia delle S.U. Maiorella, per la verità, ha riguardo all'indulto ma esprime un principio trasferibile alla sospensione condizionale della pena per identità di ratio. In applicazione di tale principio al caso di specie, la decorrenza del termine decennale di prescrizione della pena deve essere fatta decorrere -come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione - a partire dal 18 aprile 2023, data di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31 maggio 2022, termine che, all'evidenza, non è ancora spirato.

Così ricostruita la situazione processuale, risultano non pertinenti le considerazioni spese nel provvedimento impugnato sulla dichiarazione di recidiva e sulle condanne eventualmente riportate dal ricorrente durante il tempo necessario a prescrivere, atteso che il termine di prescrizione non è ancora maturato. Vanno, quindi, espunte, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., dette argomentazioni dall'ordinanza censurata.

2. Per tutte le ragioni testè individuate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il rico