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Sentenza — n. 1328/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity, citing eight-year gap and prior acquittal on association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court dismissed Domenico Mammoliti's appeal against his execution sentence, rejecting the claim that his crimes constituted a continuous offense. The appellant argued for special surveillance based on an alleged unique criminal plan linking acts in Milan and Reggio Calabria, despite an eight-year gap between them. The Court ruled that the prior acquittal on the association charge and the lack of evidence for a unified initial programming plan precluded the recognition of criminal continuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 100 c.p.; Criminal continuity requires a single initial criminal plan uniting multiple acts; absence of such planning or significant temporal gaps precludes its recognition, especially when prior acquittal on association exists.

Parole chiave

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criminal continuity unique criminal plan temporal gap association charge special surveillance procedural appeal executive phase

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 671 cod.
Art. 100 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023
Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025
intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv.
Sez. 1, 14188 del 30/3/2010
Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv.

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Testo completo

In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GIACOMO ROCCHI - Presidente - Sent. n. sez. 3172/2025 FRANCESCO ALIFFI R.G.N. 24851/2025 TERESA GRIECO SENTENZA Mammoliti Domenico nato a LOCRI il 16/12/1968 Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; Le ragioni del dinego r i pos a vano sull a distanza temporale fra i due fatti e sulla assoluzione dall’imputazione associativa pronunciata nella prima sentenza.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. La Corte, in particolare, avrebbe omesso di valutare la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di PS, laddove si collocava Mammoliti all’interno del fenomeno associativo, con particolare riferimento al settore del traffico degli stupefacenti; il dato familiare evidenziato in detto provvedimento sarebbe funzionale non solo alla prova della pericolosità sociale del condannato, maanche della unicità del disegno cri m inoso che muove i reati. puòcerto dirsi interrotta nel 1990; tanto è vero che l’attività programmatoria del Mammoliti è stata riconosciuta sussistente a partire dal 1986.

Ulteriore elemento la valutazione del quale sarebbe stata pretermessa è il collegamento investigativo fra le condotte commesse a Milano e quelle poste in essere a Reggio Calabria; la sussistenza di una struttura associativa a Milano era perfettamente compatibile con l’esistenza di altra struttura associativa in Calabria nel medesimo periodo; i due fatti, inoltre non possono non ritenersi collegati. L'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in faseesecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine.

Ciò significache la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico (cfr.Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 – 01). I dati da cui muove la Corteterritoriale per addivenire al rigetto dell’istanza sono oggettivi ed indiscussi: la distanza di otto anni fra un reato e l’altro e l’assoluzione dal reato associativo, dato, quest’ultimo, completamente pretermesso dal ricorrente che,proprio sulla sussistenza di due associazioni, una con base a Milano e l’altra in Calabria, se non di una solaassociazione fonda tutta la tesi difensiva. intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).

Incombe, infatti, in capoa chi chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione l’indicazione di specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria(cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv.