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Sentenza — n. 1317/2026 — snpen Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal against probation revocation due to sufficient factual basis for behavioral assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Mijailovic Deni against the revocation of his home detention. The lower court revoked the measure because the defendant violated rules by hosting non-convivants and physically fighting neighbors, concluding these acts indicated a failure of reintegration. The Court upheld the decision, ruling that the Tribunal's concise but logical reasoning sufficiently supported the finding of incompatibility with the alternative regime.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter comma 6 Ord. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The revocation of alternative measures requires a logical motivation linking specific behavioral violations to a failure of reintegration, which is sufficient even if the reasoning is brief.

Parole chiave

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probation revocation home detention behavioral assessment reintegration failure cassation appeal sufficient motivation alternative measures revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter comma 6 Ord. pen.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di Mijailovic, articolando un unico composito motivo di censura relativo alla violazione dell’art. 47-ter comma 6 Ord. pen. e al vizio di motivazione che si riporta, ai sensi dell'art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
e al vizio di motivazione che si riporta, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ad argomentare la decisione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
e al vizio di motivazione che si riporta, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ad argomentare la decisione.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sentenza n. 18351 del 29/02/2024 Cc., Rv, 286262-01
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Mijailovic Deni, nato in Jugoslavia il 09/04/1992 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 14 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il decreto di sospensione cautelativa emesso il 20 giugno 2025 dal Magistrato di sorveglianza di S. Maria C.V. e revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa all’odierno ricorrente. La revoca era motivata dalla condotta assunta da Mijailovic, il quale, disattendendo le prescrizioni imposte con ordinanza del 9 giugno 2025, ospitava in casa almeno due persone non conviventi nell’orario del pranzo e partecipava ad uno scontro, con interessamento fisico dei soggetti coinvolti, con due vicini di casa.

I fatti venivano ricostruiti sulla base della relazione di servizio dei CC operanti nonché dei racconti delle parti coinvolte. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di Mijailovic, articolando un unico composito motivo di censura relativo alla violazione dell’art. 47-ter comma 6 Ord. pen. e al vizio di motivazione che si riporta, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ad argomentare la decisione. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia acriticamente recepito il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (il quale, peraltro, non aveva emesso alcuna preventiva diffida), senza compiere autonoma istruttoria, senza effettuare un’adeguata valutazione degli accadimenti e senza operare alcun bilanciamento tra quanto asseritamente avvenuto e la condotta sino a quel momento tenuta dal ricorrente.

Rileva che la condotta anteatta, improntata ad un corretto comportamento sia durante l’esecuzione della pena detentiva, sia durante la precedente misura cautelare, avrebbe dovuto indurre ad un accertamento circa la compatibilità delle violazioni con le finalità del trattamento, valutazione che, invece, era del tutto mancata, avendo il Tribunale emesso il provvedimento di revoca sulla base di una motivazione apodittica. Sotto il profilo del vizio di motivazione, lamentava la apparenza e illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione laddove aveva valutato la modesta violazione delle prescrizioni, consistita nell’aver pranzato insieme al proprio suocero e al cognato, come una manifestazione di devianza rispetto al percorso rieducativo.

Concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava che il Tribunale di sorveglianza aveva effettuato una autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della revoca della misura alternativa, aveva ritenuto le condotte assunte come indicative di una personalità poco incline al rispetto delle regole e ne aveva desunto che l’interessato aveva interrotto il percorso di risocializzazione e di integrazione così inducendo a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di condotte delittuose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’art. 47-ter, comma 6 Ord. pen. subordina la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare alla condizione che il comportamento del condannato sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate e che appaia incompatibile con la prosecuzione della misura (Sez. 1, sentenza n. 13951 del 04/02/2015 Cc., Rv. 263077-01). L’incompatibilità deve essere valutata con riferimento ai presupposti per la concessione della misura alternativa, tra i quali la sua idoneità ad evitare che il condannato commetta reati. Al fine di compiere tale valutazione, il Tribunale di sorveglianza, deve valutare non solo la gravità della violazione della prescrizione, ma anche il complessivo comportamento del condannato durante la sottoposizione al regime di detenzione domiciliare, e verificare, in concreto, se la condotta sia o meno sintomatica del fallimento dell'esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo di commissione di altri reati. 2.Nel caso in esame, la violazione delle prescrizioni, verificatasi, per quanto evincibile dall’ordinanza, pochi giorni dopo la concessione del beneficio, è consistita nella trasgressione al divieto di incontro con persone diverse dai familiari conviventi; la condotta contra legem è consistita nella colluttazione avuta con i vicini di casa.

Da tali elementi, verificatisi nel medesimo contesto temporale, il Tribunale di sorveglianza ha desunto che l’interessato sia poco incline al rispetto delle regole , e che le condotte provino l’interruzione del percorso di risocializzazione e di integrazione sociale intrapreso nella prima fase del regime alternativo e che, per questi motivi, vi sia una concreta possibilità di riattivazione delle condotte delittuose. 3.La motivazione, benché sintetica, è, comunque, congrua, sufficiente a fondare la decisione e rispettosa dei principi dettati dalla giurisprudenza.

Il Tribunale di sorveglianza ha ricostruito gli accadimenti sulla base delle fonti informative disponibili, in modo puntuale e completo, sicché infondata è la censura relativa alla ricezione acritica della valutazione del Magistrato di sorveglianza. Ha ritenuto che le condotte violente assunte nell’occasione, siano indicative di comportamento censurabile, a prescindere da chi abbia dato avvio alla contesa, essendo, comunque, emerso che il ricorrente non vi si era sottratto. Sul punto, peraltro, pare opportuno evidenziare che la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla rilevanza penale delle condotte si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nell’eventuale procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, sentenza n. 18351 del 29/02/2024 Cc., Rv, 286262-01).

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato la evidente violazione delle prescrizioni, essendosi il ricorrente trattenuto con persone diverse dai famigliari, in tal modo mostrando scarsa capacità di adesione alle regole. Ha, quindi, desunto una capacità criminale non contenuta dal percorso rieducativo intrapreso. 4.Ritiene questa Corte che la motivazione posta a fondamento del provvedimento di revoca sia logica, supportata da sufficienti elementi, singolarmente enucleati ed adeguatamente descritti dal Tribunale di sorveglianza e, quindi, idonea a fondare la valutazione di incompatibilità con la prosecuzione della misura.

Il percorso pregresso del ricorrente, in situazione detentiva, non costituisce elemento di valutazione decisivo ai fini della permanenza del regime alternativo, di cui, piuttosto, costituisce il presupposto. È, invece, proprio la condotta tenuta al di fuori del più rigido regime detentivo carcerario che costituisce elemento idoneo a dimostrare se il percorso rieducativo si è sufficientemente compiuto o se, invece, deve essere ancora portato avanti.

5. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces