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Sentenza — n. 1068/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on mafia continuity, ruling premeditation does not prove original criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1068/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Spagnuolo Oreste against the Second Court of Assizes of Naples, which upheld the denial of criminal continuity between mafia association crimes and a subsequent murder. The defense argued that the murder was part of the original criminal plan, but the court found the act was contingent and unprogrammed at the time of joining the organization. Consequently, the court ruled that premeditation alone does not establish the necessary unity of criminal design to trigger the continuity offense.

Regesto Legislator

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Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: The aggravating circumstance of premeditation in voluntary homicide does not automatically establish the continuity offense with association crimes unless there is proof of original criminal intent at the time of joining the organization.

Parole chiave

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mafia continuity offense voluntary homicide premeditation criminal organization membership unity of criminal design contingent criminal acts Second Court of Assizes procedural appeal dismissal assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cpv. cod. pen.
pen., in relazione alla violazione o alla erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.; sotto altro profilo, deduce il difetto, in parte qua, della motivazione ex art.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
pen., con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 416-bis cod. pen.
203 del 1991, commessi in Caserta 19 settembre 2000; art. 416-bis cod. pen., commesso in provincia di Caserta fino al 2005; artt.
Art. 110 cod. pen.
- La sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ha avuto ad oggetto le seguenti imputazioni: art. 110 cod. pen., artt.
Art. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 110 cod. pen
- La sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ha avuto ad oggetto le seguenti imputazioni: art. 110 cod. pen., artt.
art. 416-bis cod. pen
203 del 1991, commessi in Caserta 19 settembre 2000; art. 416-bis cod. pen., commesso in provincia di Caserta fino al 2005; artt.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha interposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta la violazione dell'art.
art. 125 cod. proc. pen
pen.; sotto altro profilo, deduce il difetto, in parte qua, della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spagnuolo Oreste, nato a Napoli il 05/05/1979 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di assise di appello di Napoli sentita la Procuratrice generale, nella persona della Sostituta Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, nella persona del sostituto processuale avv. Luigi Agostino Maria Ferrone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, investita dell'impugnazione avverso la decisione della Corte di assise di Napoli in ordine al solo diniego di riconoscimento della continuazione tra le condotte oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli e quelle giudicate con l'indicata sentenza, ha confermato la pronuncia di primo grado. La Corte di appello, a fondamento del mancato riconoscimento del vincolo, ha premesso quanto di seguito evidenziato. - La sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli ha avuto ad oggetto le seguenti imputazioni: art. 110 cod. pen., artt. 10, 12 legge n. 497 del 1974, art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi in Caserta 19 settembre 2000; art. 416-bis cod. pen., commesso in provincia di Caserta fino al 2005; artt. 110, 81 cpv. cod. pen., artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, art. 7 legge n. 230 del 1991, commessi in provincia di Caserta fino al 21 settembre 2000; artt. 110, 81 cpv. cod. pen., art. 629, comma secondo, 628, comma terzo, n. 1, 3 cod. pen., art. 7 legge n. 230 del 1991, commessi in Caserta fino a settembre 2000; - la sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli del 20 marzo 2025, ha avuto ad oggetto l'imputazione di omicidio volontario, commesso in Castelvolturno il 15 ottobre 1999, aggravato, tra l'altro, dalla circostanza della premeditazione, dall'essersi avvalso il soggetto agente delle condizioni previste all'art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata "clan dei Casalesi".

La Corte di assise di appello, sul rilievo che non può ravvisarsi il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine, nel caso in cui, pur rientrando i predetti reati nell'ambito dell'attività dell'organizzazione criminale e risultando finalizzati al suo rafforzamento, non vi sia prova che essi fossero programmati ab origine, ha ritenuto ostativo il fatto che, nella specie, tali condotte criminose risultassero scaturite da circostanze contingenti e non prevedibili al momento dell'iniziale adesione al sodalizio.

2. Ha interposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione o alla erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.; sotto altro profilo, deduce il difetto, in parte qua, della motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra l'omicidio volontario commesso il 15 ottobre 1999, circostanziato, per quanto di rilievo, dalla premeditazione e giudicato con sentenza del 19 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 20 marzo 2025, e le condotte di reato - tra cui l'associazione a delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed i reati-fine - già ritenuti avvinti nella continuazione con la sentenza del 5 giugno 2009 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata, per quanto di interesse, dalla sentenza del 2 settembre 2010 della Corte di appello Napoli.

Nel richiamare i principi affermati in tema di continuazione dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente adduce la configurabilità del medesimo disegno criminoso, essendosi trattato di una pluralità di condotte in vista di un'unica finalità, posto che, secondo i dettami della consolidata giurisprudenza, tale vincolo può essere riconosciuto anche a fronte di un programma delineato nelle sole linee essenziali. Sotto altro profilo, ventila la contraddittorietà dell'affermazione circa l'estemporaneità dell'azione omicidiaria, posta a fondamento dalla Corte distrettuale del diniego di riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., rispetto alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

In altre parole, sarebbe insanabile il contrasto logico nel ritenere che l'omicidio sia stato estemporaneo, e quindi non riconducibile ad un preconizzato disegno criminoso, e, al contempo, ravvisare la circostanza aggravante della premeditazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata.

3. La Procuratrice generale, nella persona della Sostituta Francesca Loy, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato. 1.1. L'unico motivo di censura riguarda il diniego della continuazione, ravvisata tra il delitto associativo e i reati scopo giudicati con sentenza emessa il 5 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ma negata con riguardo al delitto di omicidio aggravato, separatamente giudicato. Le censure mosse alla pronuncia del 20 marzo 2025 della Corte di assise di appello di Napoli, nella parte in cui esclude che tutti i delitti oggetto delle due decisioni possano ritenersi avvinti dalla continuazione, non colgono nel segno. 1.2.

Come evidenzia la Corte territoriale con motivazione logica, esauriente e scevra da contraddizioni, non ricorrono elementi per ritenere, come pretende la difesa, che la causa dell'omicidio fosse individuabile nella strategia criminale adottata dai vertici dell'organizzazione criminale, al fine di un puntuale controllo del territorio e di un rafforzamento del vincolo associativo. Invero, se l'episodio nel quale si è concretizzato l'omicidio, avvenuto nell'ottobre del 1999, ha tratto origine dall'opportunità di infliggere una definitiva punizione - dato che si evince (cfr. sentenza pag.

6) dalle dichiarazioni dello stesso Oreste Spagnuolo e da quelle di Giuseppe Setola - a Franco Mangano, responsabile di "infedeltà delinquenziale", tradottasi nell'avere intrapreso attività illecite con un diverso clan criminale, non emerge, ad avviso della Corte territoriale, che la decisione di eliminare l'infedele fosse stata concepita e fosse prevedibile, neppure nelle sue linee essenziali, al momento dell'affiliazione al sodalizio. 1.3. E ciò, è tanto più chiaro, come sottolinea il giudice distrettuale, ove si rifletta sul fatto che non poteva certo prevedersi che quel determinato soggetto, affiliato o comunque organico al clan, avrebbe potuto compiere la scelta, rivelatasi per lui fatale, di intraprendere affari criminali con altre organizzazioni: a riprova, depongono le dichiarazioni dello stesso Spagnolo, il quale aveva dichiarato di essere stato avvisato della necessità di commettere quel crimine, solamente qualche minuto prima dell'agguato.

Correttamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto possibile sostenere che la punizione del sodale infedele fosse ontologicamente compresa nell'adesione alla associazione criminale, ed è pervenuta a tale conclusione sulla base di una valutazione logica e immune da vizi, alla luce della considerazione che, ove si ragionasse nei termini evocati dalla difesa, finirebbe per essere attratto nell'istituto della continuazione ogni reato-fine commesso dall'associato, a prescindere dall'accertamento della effettiva delineazione dello stesso al momento dell'adesione al sodalizio.

2. La pronuncia è infine esente dalle lamentate incongruenze motivazionali, non essendo ravvisabile alcuna contraddizione nell'essere stata esclusa la continuazione, a cagione dell'estemporaneità dell'azione omicidiaria, ed essere stata ravvisata la circostanza aggravante della premeditazione in riferimento al delitto di omicidio volontario. Secondo la giurisprudenza, «In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep. 2025, N., Rv. 287472-01: fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione). 2.1.

A fronte di quanto premesso, appare irrilevante che i due collaboranti abbiano parlato dell'omicidio come frutto di una decisione assunta a stretto giro, posto che la Corte distrettuale ha confermato, con statuizione non contestata, la sussistenza della premeditazione, sul rilievo che, ai fini della sussistenza di tale circostanza aggravante, è sufficiente sia decorso un lasso temporale, anche contenuto, tra l'insorgenza del proposito criminale e la sua attuazione, di talché, anche sotto tale profilo, la decisione è incensurabile. In definitiva, è opportuno affermare che, in caso di omicidio volontario, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione non comporta la conseguente ravvisabilità del vincolo della continuazione tra lo stesso, il delitto associativo ed i reati-fine, non essendo evincibile l'unicità del disegno criminoso, ove non sia raggiunta la prova di una ideazione, pur embrionale, dell'omicidio fin dal momento dell'adesione del soggetto agente all'organizzazione criminale.Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico