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Sentenza — n. 1060/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for lack of consideration of a work proposal sent via PEC.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Naples surveillance court's order regarding Luigi Marrone's probationary placement request. The lower court rejected the request for social service placement due to a lack of proposed jobs, ignoring a work proposal submitted via PEC just days before the hearing. The court ruled that this failure to examine the submitted evidence constituted a violation of law and a defect in reasoning, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; A court order violating the duty to consider evidence submitted via PEC prior to the hearing is annulled for lack of motivation and legal violation.

Parole chiave

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probationary placement social service assignment PEC submission defect in reasoning violation of law surveillance court work proposal disponibilità al collocamento

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, Luigi Marrone denunciando la violazione di legge rispetto all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord.
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Marrone Luigi nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 25/07/1966 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di Luigi Marrone, di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo solo la detenzione domiciliare, rigettate le altre richieste per la ritenuta assenza di proposte di lavoro, anche di pubblica utilità.

2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, Luigi Marrone denunciando la violazione di legge rispetto all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)e il vizio della motivazione rispetto alla mancata considerazione del deposito tramite Pec, giorni prima dell’udienza, di una proposta lavorativa (allegata con la ricevuta di avvenuta consegna) a favore del ricorrente, non esaminata affatto dal Tribunale. Prima dell’udienza è stata depositata una memoria con cui si sono ribadite le ragioni del ricorso.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 26/5/2025 è errato, come denunciato in ricorso, per l’assorbente ragione che, rispetto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, è stato ritenuto, con laconica motivazione, che non vi fossero “lavori o attività di pubblica utilità proposti e concretamente sussistenti”, mentre risulta dalla produzione documentale del ricorrente che in dara 23/5/2025 era stata inoltrata dal difensore via Pec al Tribunale (da marialuisadalterio@avvocatinapoli.legalmail.it a sez2.tribsorv.napoli@giustiziacert.it) una proposta lavorativa a favore del ricorrente con il seguente oggetto “Istanza di affidamento al lavoro Marrone Luigi nato a Giugliano (NA) il 25.07.1966 - SIUS 21-21 udienza 26.05.2025 - II Sezione dott.ssa Valente”.

3. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è deciso,