Cassation Court annuls Treviso order denying criminal continuation due to failure to respect prior appellate court's finding of a single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Treviso Tribunal's order which had rejected the applicant's request for criminal continuation. The lower court incorrectly dismissed the claim by focusing solely on the diversity of victims and locations, ignoring the established criminal design from prior final judgments. The Court ruled that the execution judge cannot disregard the continuity already recognized by the appellate court in the trial phase without specific, significant reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: The execution judge cannot disregard the continuity already recognized by the trial judge regarding crimes committed within the same temporal scope, nor can they base their decision on facts contrary to irrevocable judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Trushi Eduard nato a (ALBANIA) il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di Treviso udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Treviso rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di Eduard Trushi, di applicazione della continuazione, escludendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 2165 del 2023 e quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1015 del 2021, confermata in appello. Il Tribunale, in motivazione, ha osservato che “il fatto che le tipologie di reato poste in essere siano le stesse non costituisce elemento sufficiente per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso” ritenendo, invece, che la provenienza dei beni da differenti furti, ai danni di persone diverse, commessi in momenti diversi ancorché ravvicinati - ovvero il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO), il 26 maggio 2015 in Zoppola (PN) e tra il marzo e l’aprile 2015 in Viadana (MN) - fossero solo indice di una “scelta di vita” delinquenziale.
2. Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, Eduard Trushi denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione rispetto all’inosservanza degli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la mancata considerazione del precedente rappresentato dalla sentenza n. 21645 del 2023 con cui la Corte d’appello di Brescia, in sede di cognizione, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione dei preziosi sottratti il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO) e l’omologo reato relativo ad un navigatore sottratto il 26 maggio 2015 in Zoppola, entrambi accertati il 3- 4/7/2015.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
2. Come correttamente richiamato in ricorso, esiste un principio di diritto consolidato (da ultimo, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809) secondo cui “il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno”.È stato, inoltre, precisato che il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Rv. 284264) 3.
La motivazione con cui è stata rigettata la richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. si è limitata a considerare la diversità delle persone offese dei beni sottratti e dei luoghi ove sono stati commessi i furti. Da ciò discende l’inadeguatezza della motivazione esposta nell’ordinanza impugnata che, con brevi osservazioni di contenuto generico, ha escluso l’unicità del disegno criminoso, di fatto limitandosi ad argomentare il rigetto dell’istanza, attraverso l’assertivo richiamo al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato non è identificabile nella generale tendenza del reo a porre in essere determinati reati o con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose né tantomeno nella mera abitualità a delinquere (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, poiché non ha tenuto conto del fatto, desumibile dalla stessa ordinanza impugnata, che tra i fatti giudicati con le pronunce irrevocabili indicate, in sede di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione dalla la Corte d’appello di Brescia la quale aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione dei preziosi sottratti il 12 giugno 2015 in Bosaro (RO) e l’omologo reato relativo ad un navigatore sottratto il 26 maggio 2015 in Zoppola, entrambi accertati il 3-4 luglio 2015, sicché, quanto meno con riguardo ad essi, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto negarla.
4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, in diversa persona fisica (Corte cost. 9 luglio 2013, n. 183), che procederà alla rivalutazione dell’istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in conformità ai princìpi sopra richiamati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al