Cassation annuls surveillance court order due to failure to notify defendant of hearing date, causing absolute nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Naples surveillance court's order regarding alternative detention measures. The defendant, Pasquale Moio, argued that the court failed to notify him of the hearing date, violating procedural articles 178 and 179 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such omission renders the final decision absolutely null because it deprived the condemned person of the right to intervene and receive legal assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.: The failure to notify the interested party of the hearing date before the surveillance tribunal results in absolute nullity of the concluding decision, as it precludes the intervention and assistance of the condemned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Moio Pasquale nato a NOCERA INFERIORE il 20/10/1967 avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale generale, in persona di Marco Patarnello, che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di Pasquale Moio, di misura alternativa alla detenzione.
2. Avverso tale provvedimento ricorre Pasquale Moio, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 148, 149, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. nonché artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU per l’omessa notifica all’interessato dell’avviso di fissazione della camera di consiglio in cui è stata rigettata la richiesta di misura alternativa alla detenzione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
2. La situazione risultante dall’esame degli atti, consentito per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), è quella denunciata in ricorso ovvero è stata omessa la notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza.
3. Deve, quindi, ribadirsi il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (da ultimo, Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657; vedi anche Sez. 1, n. 4663 del 28/09/1995, Rv. 202498, laddove si è specificato che «il decreto di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di sorveglianza è equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario. L’omessa notifica del predetto decreto, pertanto, in quanto preclude l’intervento e l’assistenza del condannato, integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett.
c) e 179 cod. proc. pen.».
4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così è dec