Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 863/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls acquittal for lack of reasoning on non-prosecution grounds under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General successfully appealed the acquittal of Domenico Contessa, arguing the lower court failed to properly reason the non-prosecution finding. The court found the trial judgment contradictory, asserting the crime did not exist while simultaneously declaring it non-punishable under Article 131-bis of the Penal Code without sufficient justification. Consequently, the Supreme Court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial due to this fatal defect in reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3, c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A criminal judgment declaring a fact non-punishable must provide explicit and sufficient reasoning for the application of the non-prosecution clause; otherwise, the decision is void for lack of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation non-prosecution clause Art. 131-bis Penal Code contradictory judgment remand for new trial procedural defect acquittal annulment integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, c.p.p.
Il descritto vizio, dedotto e rilevato ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod.
Art. 131-bis c.p.
80 TULPS necessaria per verificare la solidità e sicurezza e per la verifica delle uscite atte a sgomberare l'immobile in caso di incendio, nonché in mancanza della comunicazione di tenuta di pubblici spettacoli, fatto ritenuto dal Tribunale non punibile anche ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 530 c.p.p.
3 viene indicato testualmente che “dalle prove assunte in dibattimento è emersa evidente la insussistenza dei reati ascritti all’imputato di cui al mentovato DC ed è prevista, per il caso di specie, declaratoria ex art. 530 c.p.p., perché non punibile anche ai sensi dell’art.
Art. 681 cod. pen.
1.Con l a sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha assolto Domenico Contessa dal reato di cui all’art. 681 cod.
Art. 80 TULPS
art. 681 cod. pen
1.Con l a sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha assolto Domenico Contessa dal reato di cui all’art. 681 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
80 TULPS necessaria per verificare la solidità e sicurezza e per la verifica delle uscite atte a sgomberare l'immobile in caso di incendio, nonché in mancanza della comunicazione di tenuta di pubblici spettacoli, fatto ritenuto dal Tribunale non punibile anche ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 530 c.p
3 viene indicato testualmente che “dalle prove assunte in dibattimento è emersa evidente la insussistenza dei reati ascritti all’imputato di cui al mentovato DC ed è prevista, per il caso di specie, declaratoria ex art. 530 c.p.p., perché non punibile anche ai sensi dell’art.
art. 131bis c.p
530 c.p.p., perché non punibile anche ai sensi dell’art. 131bis c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: Contessa Domenico nato a Napoli il 7/01/1969 avverso la sentenza del 21/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l a sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli ha assolto Domenico Contessa dal reato di cui all’art. 681 cod. pen. contestato all’imputato perché,in qualità di proprietario della struttura denominata villa Domi, titolare della ditta individuale omonima, manteneva la stessa aperta quale esercizio di ristorazione e di ricevimento,in assenza della certificazione di agibilità di cui all'art. 80 TULPS necessaria per verificare la solidità e sicurezza e per la verifica delle uscite atte a sgomberare l'immobile in caso di incendio, nonché in mancanza della comunicazione di tenuta di pubblici spettacoli, fatto ritenuto dal Tribunale non punibile anche ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, affidando l’impugnazione a tre motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denunciatravisamento della prova con riferimento alla deposizione del teste di polizia giudiziaria resa all’udienza del 15 marzo 2024 (trascrizione del verbale allegata per l’autosufficienza del ricorso ) e dei documenti esibiti in visione dal Pubblico ministero. La motivazione della sentenza afferma che l'insussistenza dei reati deriva, oltre che dalla prova orale di cui alla deposizione testimoniale, dalla carenza di documentazione, non essendo stata esibita dall'imputato , n é in occasione dell'invito rivolto dalla polizia municipale per l'evento pubblico organizzato per la sera del 22 settembre 202 2 , né nel corso dell'accesso svolto dalla polizia giudiziariacon riferimento agli atti amministrativi di competenza del comune d i Napoli.

Tanto, a fronte di una deposizione che aveva ribadito che l’imputato, nel corso del controllo, non aveva esibito documentazione sulle condizioni di agibilità a tutela della pubblica incolumità in relazione allo svolgimento dell’evento in corso, che l’unica documentazione esibita afferiva all’attività imprenditoriale svolta e alla comunicazione trasmessa alla SIAE per lo spettacolo di intrattenimento in atto, relativamente alla presenza di duecento persone, e che vi erano presenti come partecipanti all’evento danzante,centinaia e centinaia di persone.

Nella parte finale della decisione, poi, si rende conto del fatto che l’assoluzione deriva dall’acquisizione della prova documentale che, secondo l’impugnante, peraltro, non è inserita agli atti del TIAP. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, nella prima parte dellasentenza il Tribunale rende conto della insussistenza dei reati, mentre,nella parte finale, si dà atto che l’imputato è stato considerato anche non punibile per la particolare tenuità del fatto a fronte della circostanza, peraltro, che il fatto ascritto all’imputato è uno solo. 2.3.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità è stata concessa in assenza di ogni motivazione in base alla quale reputare sussistente l’ipotesi di cui all’art. 131-biscod. pen. 3.Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. P. Viola, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondatoper le ragioni di seguito illustrate. 1.1.Va, in primo luogo, riscontrata l’assoluta carenza di motivazione che, nella specie, integra una vera e propria mancata indicazione delle ragioni che giustificano la decisione. Questa,peraltro, appare intrinsecamente c ontraddittoria, posto che, da un lato, espone che il fatto ascritto all’imputato non sussiste e, dall’altro, rileva che sussiste la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa, ex art. 131-biscod. pen. 1.2. Invero, la motivazione della sentenza impugnata const a di tre pagine, due delle quali occupate dall’esposizione dello svolgimento del processo e, solo nei pochi righi finali, si indicano le ragioni della decisione.

A p. 3 viene indicato testualmente che “dalle prove assunte in dibattimento è emersa evidente la insussistenza dei reati ascritti all’imputato di cui al mentovato DC ed è prevista, per il caso di specie, declaratoria ex art. 530 c.p.p., perché non punibile anche ai sensi dell’art. 131bis c.p. per la particolare tenuità del fatto. Difatti a provare tali circostanze, oltre alla prova orale di cui alla deposizione rilasciata dal precitato teste, è stata dirimente la prova documentale prodotta ed acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento”.

Tale stringata conclusione risulta evidentemente carente della compiuta enunciazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che giustificano la – pur contraddittoria – decisione avendo il dispositivo dato atto della non punibilità dell’imputato “anche” ai sensi dell’art. 131-biscod. pen. Del resto, come esposto anche nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, la mancanza di motivazione rilevabile come vizio di legittimità non riguarda soltanto il caso dell’assenza materiale o grafica, come «totale mancanza della parte espositiva delle ragioni della decisione», ma anche quale «mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e il contenuto di questo».

Appare, quindi, del tutto carente il riferimento svolto dal Giudice nella parte in cui ha affermato che dalle prove assunte emergeva “evidente la insussistenza dei reati ascritti all’imputato”. Il descritto vizio, dedotto e rilevato ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,assorbe l’ulteriore argomento devoluto con i l primo motivo ricorso relativo al denunciato travisamento della prova testimoniale,peraltro, nemmeno illustrata quanto al contenuto nell’apparente motivazione svolta dal Tribunale.

2. Segue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso, il 4 dicembre 2025