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Sentenza — n. 836/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to extend criminal continuability due to lack of unified criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 836/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Cositore's appeal against the execution judge's order denying the extension of criminal continuability. Cositore argued that all five convictions stemmed from a single criminal design, citing prior continuability findings and the unity of his criminal intent. The court upheld the lower court's decision, ruling that the temporal gaps, different locations, and varying modes of execution demonstrated distinct criminal resolutions rather than a unified program.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The court established that criminal continuability requires proof of a single, premeditated criminal program with a specific goal, distinct from habitual recidivism, and cannot be presumed based on mere seriality of offenses.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal plan execution judge single criminal program recidivism distinction Cassation appeal penal procedure concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 606 c.p.p.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Massimiliano Ciccacci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
artt. 81 cod. pen
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008
255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015
pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv.
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv.
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009
256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSITORE GIUSEPPE nato a Torre del Greco il 12/08/1974; avverso la ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell'interesse di Giuseppe Cositore e diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati rispetto ai quali egli è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili:

1) sentenza del Tribunale di Avezzano in data gennaio 2021;

2) sentenza del Tribunale Velletri in data 18 gennaio 2022;

3) sentenza del Tribunale di Velletri in data 25 maggio 2022;

4) sentenza del Tribunale di Frosinone in data 5 giugno 2024;

5) sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 28 giugno 2024.

2. Avverso tale ordinanza Giuseppe Cositore, per mezzo dell'avv. Massimiliano Ciccacci, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione illogica; al riguardo osserva che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che i reati delle prime due sentenze erano già stati posti in continuazione in sede di cognizione e che, in realtà, tutte le violazioni di legge da lui commesse erano espressione di un unico disegno criminoso.

3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413;

Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita innprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2.

La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596;

Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).

3. Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui - con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici - ha escluso l'identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate (violazioni degli artt. 455 e 640 cod. pen.), avendo dato rilievo alla distanza temporale intercorsa tra di essi, ai diversi luoghi in cui sono stati commessi e del fatto che alcuni di essi erano stati consumati dall'odierno ricorrente da solo ed altri in concorso con concorrenti differenti. 3.1.

In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti dal Tribunale di Civitavecchia, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell'applicazione di istituti di favore. La portata del rigetto va, quindi, correlata alla richiesta e non può comportare una rimeditazione della già disposta continuazione per i reati di cui alle due prime sentenze; inoltre, il ricorso non illustra per quale ragione quest'ultima avrebbe in concreto rilievo rispetto alla richiesta concernente i restanti reati 3.2.

Pertanto, il logico argomentare del giudice dell'esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in parte rivalutative) mosse con l'impugnazione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr