Cassation annuls appeal order denying transitive continuity of crimes already linked in prior judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal order which had partially recognized criminal continuity while excluding certain murders previously linked to attempted murder. The appellant argued this violated the established legal principle that a recognized criminal design must unify all subsequent crimes. The court ruled that the lower court erred by denying the transitive nature of continuity, thereby annulling the order and remanding the case for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. Pen.; The principle of transitive continuity requires that once a criminal design unifies multiple offenses, the execution judge cannot exclude that unity for later connected crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Scarvaglieri Giuseppe, nato a Adrano il giorno 1 gennaio 1968 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, accoglieva parzialmente l'istanza con cui Giuseppe Scarvaglieri chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze enucleate; quanto alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, l'ordinanza riconosceva la continuazione limitatamente al reato di tentato omicidio aggravato in danno di Lo Cicero Giuseppe ed ai connessi delitti di detezione e porto illegale di armi, escludendo, invece, il chiesto vincolo riguardo agli omicidi di Lo Cicero Giuseppe e Battiato Salvatore per i quali il ricorrente è stato giudicato e ritenuto responsabile.
2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Salvatore Pace, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. Pen. e 671 cod. proc. pen. 2.1. Evidenzia il ricorrente che la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 1/12/2024, nel riformare la pronuncia di primo grado limitatamente alla pena dell'ergastolo che veniva rideterminata in quella di anni trenta di reclusione, confermava quanto già statuito in punto di riconoscimento del vincolo della continuazione criminosa tra i fatti contestati allo Scarvaglieri e per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità. 2.2. Lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata viola il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento in sede di cognizione o in sede esecutiva dell'identità del medesimo disegno criminoso tra una serie di reati comporta che la medesima genesi programmatica che ne costituisce l'essenza si comunichi a tutti i reati che siano ulteriormente unificati in virtù di una continuazione già riconosciuta.
5. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Salvatore Cimmino, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania nei confronti di Giuseppe Scarvaglieri in data 1/12/2024 è stata oggetto di valutazione dalla Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata.
3. La Corte di assise di appello di Catania, nella sentenza emessa in data 1/12/2024, ha confermato la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i delitti contestati a Giuseppe Scarvaglieri, vincolo riconosciuto nella sentenza di primo grado emessa in data 8/3/2024 dalla Corte di appello di Catania. Testualmente, a pag. 63 della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, si legge: "Tutti i delitti sono chiaramente legati fra loto dal vincolo della continuazione", proseguendo la Corte, poi, nella individuazione del reato più grave tra quelli contestati per la determinazione della pena.
4. Costituisce principio di diritto acquisito che, in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non possa escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né possa fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264 - 01).
5. La Corte di appello di Catania nell'ordinanza impugnata si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità; come Giudice dell'esecuzione, invero, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1, 2, 4 e 5 e i delitti di tentato omicidio, porto illegale e detenzione di arma di cui alla sentenza della Corte di assise di appello dell'1.12.2004 (sub 3), che, come detto, aveva ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati nell'ambito del relativo procedimento, negando, in violazione della "proprietà transitiva", la continuazione in relazione ai delitti che, in sede di cognizione, erano già stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con il delitto di tentato omicidio (e connessi delitti in materia di armi), con i reati di cui alle sentenze sopraindicate.
4. Consegue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania. Così è deciso, 4 dicembre 2025 Il Consigliere etensore Il Presidente A