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Sentenza — n. 822/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 822/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto, di cui alla I. 31 luglio 2006, n. 241, applicato nei confronti di Salvatore Ascone nella misura di anni tre di reclusione. Ha, invero, ritenuto la sussistenza del presupposto per detta revoca nella condanna del suddetto con sentenza definitiva ad anni undici e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso a partire dagli anni 90 fino alla sentenza di primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 2/12/2014, e, quindi, nell'avere il suddetto commesso un delitto non colposo con condanna non inferiore a due anni di pena detentiva nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto sopra menzionata.

Regesto Legislator

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art. 416- bis cod. pen, artt. 111 Cost; Sentenza — n. 822/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 1, comma 3, I. 31 luglio 2006, n. 141. Il Giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che il reato di cui alla sentenza pronunciata nel 2014, che sarebbe a fondamento della revoca dell'indulto, è un reato a contestazione aperta. Andava, pertanto, verificato se il giudice della cognizione si era pronunciato sulla cessazione della permanenza. E solo se questa fosse stata individuata nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'indulto (2006-2011) si sarebbe potuto procedere alla revoca dell'indulto.

Parole chiave

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riduzione della pena recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale sanzioni penali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 416- bis cod. pen
Ha, invero, ritenuto la sussistenza del presupposto per detta revoca nella condanna del suddetto con sentenza definitiva ad anni undici e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso a partire dagli anni 90 fino alla sentenza di primo grado, pronunciata dal G.u.p.
artt. 111 Cost
Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCONE SALVATORE nato a ROSARNO il 05/07/1958 avverso l'ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/-seAtte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Alessandro Cimmino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto, di cui alla I. 31 luglio 2006, n. 241, applicato nei confronti di Salvatore Ascone nella misura di anni tre di reclusione. Ha, invero, ritenuto la sussistenza del presupposto per detta revoca nella condanna del suddetto con sentenza definitiva ad anni undici e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., commesso a partire dagli anni 90 fino alla sentenza di primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 2/12/2014, e, quindi, nell'avere il suddetto commesso un delitto non colposo con condanna non inferiore a due anni di pena detentiva nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto sopra menzionata.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Ascone. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si duole che il Giudice sia incorso in una motivazione apparente riportando il nominativo di altro soggetto, Paolo Sergi, totalmente estraneo ai fatti contestati ad Ascone, e omettendo di indicare quale è la sentenza in relazione alla quale si è disposta la revoca dell'indulto, limitandosi a richiamare la richiesta della Procura generale e rendendo, così, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 1, comma 3, I. 31 luglio 2006, n. 141. Il Giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che il reato di cui alla sentenza pronunciata nel 2014, che sarebbe a fondamento della revoca dell'indulto, è un reato a contestazione aperta. Andava, pertanto, verificato se il giudice della cognizione si era pronunciato sulla cessazione della permanenza. E solo se questa fosse stata individuata nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge sull'indulto (2006-2011) si sarebbe potuto procedere alla revoca dell'indulto.

Si rileva che tale controllo era stato sollecitato dalla difesa di Ascone, che all'udienza del 23 gennaio 2023 aveva depositato la sentenza relativa alla condanna per associazione mafiosa, al fine di consentire l'accertamento della cessazione della permanenza, intervenuta in un momento anteriore rispetto alla concessione dell'indulto e precisamente nel 2004, considerato che da tale data il suddetto è stato detenuto ininterrottamente fino alla sua scarcerazione, avvenuta nel 2021. Il difensore insiste, alla luce di detti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. E' principio consolidato che in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121: fattispecie relativa a richiesta di fungibilità della pena inflitta per reato associativo, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto che aveva ritenuto cessata la permanenza con la pronuncia di primo grado, senza verificare in concreto quanto emerso nel giudizio di merito); e in particolare che, ai fini della revoca dell'indulto ex art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877: nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza di revoca dell'indulto in relazione a condanna per reato associativo contestato in forma aperta, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo la permanenza cessata alla data della sentenza di primo grado, non aveva considerato l'epoca cui si riferivano le prove raccolte carico del condannato, né la sua attività di collaborazione con la giustizia, iniziata nel 2005 con conseguente fuoriuscita dalla organizzazione criminale).

Nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione, seppure sollecitato al riguardo dalla difesa, non si pone proprio il problema della cessazione della permanenza, né con riferimento ad eventuale specificazione contenuta nella stessa sentenza di condanna né con riferimento alla desumibilità dagli elementi emersi nel giudizio di merito o comunque a disposizione. Si limita a rilevare che «come si ricava dal certificato stato di esecuzione e dalla sentenza da ultimo citata, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore, in data 1.8.2006, della legge 241/2006, ossia entro 1'1.8.2011, Sergi Paolo ha commesso un delitto non colposo (per il quale ha riportato condanna non inferiore a due anni di pena detentiva)», errando anche - molto verosimilmente per refuso - nell'indicazione del condannato.

Anche il mero richiamo alla richiesta avanzata dal Procuratore generale presso la Corte di appello non consente, senza dubbio, di ritenere soddisfatto l'onere di accertamento sul punto.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Reggio Calabria. z.,

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame della Corte di appello di Reggio Cal