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Sentenza — n. 818/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation partially allows appeal for sentencing error due to omission of a fifth conviction in continuity calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 818/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Marcello Bonaccio's appeal against the single-judge execution tribunal's order rejecting revocation requests based on ne bis in idem. While the court found the tribunal's reasoning on the first ground logical, it ruled that the second ground was valid because the tribunal failed to consider a fifth irrevocable conviction (n. 802/2017) when calculating the combined sentence. Consequently, the order was annulled regarding the sentencing determination and remanded for a new hearing before a different judge, while the rest of the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 669 cod. proc. pen.; Art. 649 cod. proc. pen.: The execution tribunal must explicitly identify all convictions subject to continuity; omission of a relevant irrevocable judgment invalidates the sentencing calculation and requires remand for re-examination by a different judge.

Parole chiave

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ne bis in idem continuità delle pene giudice dell'esecuzione omissione sentenza rinvio nuova persona calcolo pena base art. 669 c.p.p. esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 669 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle cinque sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di Marcello Bonaccio, per ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 cod.
Art. 649 cod. proc. pen.
art. 669 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle cinque sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di Marcello Bonaccio, per ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 183 del 2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONACCIO MARCELLO nato a CUTRO il 23/10/1977 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/terrete le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle cinque sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di Marcello Bonaccio, per ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., riconoscendo, invece, in sede esecutiva la continuazione tra quattro sentenze.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Bonaccio. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 669 e 649 cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ritiene trattarsi di fatti autonomi. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di Parma valutato la continuazione con riguardo ad una quinta sentenza, la n. 802/2017 del Tribunale di Parma in 7/09/2017, irrevocabile il 25/09/2022, neppure menzionata. Il difensore insiste alla luce di detti motivi per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, argomentando logicamente l'ordinanza impugnata sul fatto che ciascuna richiesta di ammissione al gratuito patrocinio mediante falsa attestazione dello stesso contenuto integra un diverso fatto storico, non ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di più condanne per il medesimo fatto storico. 1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto effettivamente nell'individuare le sentenze di cui alla richiesta di continuazione l'ordinanza non menziona la n. 802/2017 di cui al punto 3 della richiesta difensiva (allegata al ricorso per l'autosufficienza) e nell'effettuare il calcolo sulla pena base opera cinque aumenti di pena in continuazione mentre i reati da unificare sembrerebbero di più, considerato anche quello di cui alla sentenza ignorata.

2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Parma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14