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Sentenza — n. 634/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls pardon revocation for lack of adversarial proceedings and defense notification under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 634/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's order revoking a pardon because it was issued without adversarial proceedings. The appellant argued the revocation violated procedural rights by omitting notification to the defense and the beneficiary. The court ruled that revoking a pardon requires a formal hearing with the parties present, making the de plano procedure void.

Regesto Legislator

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Art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: The revocation of a pardon must be conducted through adversarial proceedings with party notification; a de plano decision without such participation is void.

Parole chiave

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pardon revocation adversarial proceedings defense notification procedural nullity de plano procedure Code of Criminal Procedure judicial execution revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha revocato l’indulto con procedura de plano mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale revoca deve essere pronunciata in udienza camerale, instaurando il contraddittorio, in applicazione dell’art. 666 cod.
Art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La mancata instaurazione del contraddittorio rende viziato l'intero procedimento ed il provvedimento emesso, per la violazione dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
consente di procedere senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
art. 666 cod. proc. pen
La Corte di appello ha revocato l’indulto con procedura de plano mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale revoca deve essere pronunciata in udienza camerale, instaurando il contraddittorio, in applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
pen., non vertendosi in uno dei casi per i quali l'art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021
pen.» (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Rv.
Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009
Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013
245574; Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013, Rv.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013
Negli atti del giudizio di esecuzione, consultabili dal giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso abbia ad oggetto questioni procedurali (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO ROCCHI - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GAETANO DI GIURO VINCENZO GALATI CARMINE RUSSO Sent. n.sez. 3518/2025 CC - 03/12/2025 R.G.N. 27308/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GALEOTTI ANGELO nato a Pietrasanta il 26/04/1971 avverso l'ordinanza del 17/06/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 634/2026 Roma, lì, 08/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025 la Corte di appello di Firenze ha revocato l’indulto concesso ad Angelo Galeotti ai sensi della legge n. 241/2006, con numerosi provvedimenti, per un totale di quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 3.080 di multa, per avere egli commesso, nel termine di legge, un delitto che ha comportato una condanna ad oltre due anni di reclusione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Angelo Galeotti, per mezzo del difensore avv. Luca Lattanzi, articolando un unico motivo, con cui deduce la nullità dell’ordinanza, per l’omesso avviso al difensore e all’interessato. La Corte di appello ha revocato l’indulto con procedura de plano mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale revoca deve essere pronunciata in udienza camerale, instaurando il contraddittorio, in applicazione dell’art. 666 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, essendo inammissibile la procedura de plano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il procedimento per la revoca dell'indulto richiede la trattazione in forma camerale, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen., non vertendosi in uno dei casi per i quali l'art. 676 cod. proc. pen. consente di procedere senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Questa Corte ha costantemente affermato che «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Rv. 281396), mentre il provvedimento impugnato appare essere stato adottato d'ufficio.

Più in particolare, poi, si è stabilito che «È affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione revochi la concessione dell'indulto con procedura de plano, senza avviso alle parti e senza fissazione dell'udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore» (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574; Sez. 1, n. 29203 del 23/05/2013, Rv. 256793). Dalla lettura dell'ordinanza emerge con evidenza l'omessa instaurazione del contraddittorio, non essendo neppure menzionata la presenza delle parti e l'intervento dell'interessato o del suo difensore.

Negli atti del giudizio di esecuzione, consultabili dal giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso abbia ad oggetto questioni procedurali (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), non è rinvenibile alcun decreto di fissazione di udienza, o qualunque atto, notificato alle parti, con il quale esse siano state informate della trattazione in udienza della questione. La mancata instaurazione del contraddittorio rende viziato l'intero procedimento ed il provvedimento emesso, per la violazione dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., non essendo stato consentito l'intervento delle parti e la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore, secondo quanto previsto dall'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del contraddittorio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 03 dicembre 20235 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giacomo Rocchi