Cassation court dismisses appeal claiming partial res judicata error regarding association crime penalty execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Prifti Rezart inadmissible due to manifest unfounded grounds. The appellant argued that a partial res judicata on the association crime was not ritually formed because the Supreme Court did not explicitly identify the definitive parts in its previous decision. The court rejected this, citing its own prior ruling which established that the penalty for the association crime was certain and executable despite pending appeals on satellite crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 656 cod. proc. pen.: The declaration of partial res judicata is declaratory in nature, and a penalty is considered certain and executable if the substantive issues have been fully addressed in the second-instance judgment, even if other charges remain under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente Sul ricorso proposto da: Prifti Rezart nato in ALBANIA il 10/12/1981 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 della Corte d'Appello di Reggio calabria vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; Vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scitta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da Prifti Rezart, tesa ad ottenere – ai sensi dell’art.670 cod.proc.pen. - la declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione emesso in riferimento al giudicato parziale formatosi in data 27 giugno 2024 (sul capo di imputazione relativo al reato associativo di cui all’art.74 d.P.R. n.309/’90). In motivazione si compie riferimento alle statuizioni emesse da questa Corte nella decisione che ha disposto l’annullamento con rinvio – della sentenza di merito emessa in secondo grado il 10 febbraio 2023 - per taluni capi di imputazione (reati satellite) e si evidenzia che per il capo di imputazione n.3 (il reato associativo) vi è stato rigetto del ricorso, anche in rapporto alla determinazione della pena.
Da qui la considerazione in diritto per cui sul capo ‘definito’ può essere messa in esecuzione la relativa pena, non modificabile nel giudizio di rinvio, in piena adesione ai principi di diritto espressi da Sez. Un. 2021 Gialluisi.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - Prifti Rezart . Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge con particolare riferimento ai contenuti dell’art.624 comma 2 cod.proc.pen. . Il ricorrente evidenzia che questa Corte di cassazione nella decisione rescindente non ha indicato – in dispositivo – quali parti della decisione impugnata erano da ritenersi irrevocabili. In mancanza di detta statuizione non potrebbe dirsi ritualmente formato un giudicato parziale, a meno che non sia la stessa Corte di legittimità a dichiararlo, come previsto dalla disposizione citata. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge con riferimento ai contenuti dell’art.656 cod.proc.pen. .
Secondo la difesa del ricorrente il capo relativo al reato associativo non potrebbe dirsi definito e la relativa pena non potrebbe dirsi certa. Ciò perché il motivo degli annullamenti relativi ai reati-fine concerne la tipologia di sostanza oggetto di cessione. Si tratta di un aspetto che potrebbe refluire – in caso di valutazione favorevole all’attuale ricorrente in sede di rinvio – anche sulla pena riferita al delitto di partecipazione alla associazione dedita al narcotraffico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va premesso che questa Corte si è già occupata del tema specifico – in rapporto alla condizione del medesimo ricorrente - con la sentenza emessa in data 23.04.2025, n. 27270 del 2025. Con detta pronunzia è stato respinto il ricorso che Prifti Rezart aveva introdotto avverso la decisione con cui il giudice della esecuzione aveva respinto la domanda di sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell’art.656 cod.proc.pen. . Le argomentazioni introdotte all’epoca dal ricorrente sono del tutto sovrapponibili agli attuali motivi di ricorso, stante la sostanziale medesimezza di oggetto.
2. Va dunque evidenziato e ricordato che nella sentenza in precedenza citata questa Corte ha già precisato:
a) che per pacifico orientamento interpretativo la statuizione di cui all’art.624 comma 2 cod.proc.pen. ha natura meramente dichiarativa;
b) che la pena irrogata a Prifti Rezart in riferimento al reato associativo è certa ed è passibile di esecuzione, non potendo essere variata in sede di rinvio, per l’avvenuta trattazione anche dei profili circostanziali, in piena aderenza ai principi di diritto espressi da Sez. U. n.3423 del 29.10.2020, dep.2021, Gialluisi, Rv 280261-01. Si tratta, dunque, di statuizioni che hanno riguardato il medesimo caso e che possono essere qui condivise e richiamate. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t