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Sentenza — n. 553/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against trial court nullity ruling due to missing interrogation minutes in preliminary investigations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a Palermo trial court order declaring the preliminary investigation closed and the indictment null due to missing interrogation minutes. The trial court ruled that the absence of this secreted investigative act violated the defense rights and halted the proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the omission merely renders the documents unusable rather than causing a structural or functional abnormality that stops the process.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: The failure to deposit specific investigative acts alongside the notice of closing preliminary investigations does not constitute a structural or functional abnormality warranting nullity, but only renders the documents unusable.

Parole chiave

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nullity of investigative acts abnormality structural and functional notice closing preliminary investigations unusability of documents right of defense procedural sequence omission of interrogation minutes omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 177 cod. proc. pen.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 415-bis cod. proc. pen.
Per costante giurisprudenza, del resto, dal mancato deposito — unitamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - di documentazione inerente alle indagini preliminari, non discende alcuna nullità, bensì la inutilizzabilità dei medesimi.
Art. 416 cod. proc. pen.
Art. 439 cod. proc. pen.
Art. 329 cod. proc. pen.
- non figura un dato interrogatorio, secretato a norma dell'art. 329 cod.
Art. 183 cod. proc. pen.
pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.» 2.3.
art. 415-bis cod. proc. pen
La declaratoria di nullità trae origine dall'assenza — tra gli atti depositati a seguito della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni
Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru
243590 e Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv.
Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella
268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (così Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv.
Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini
238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv.
Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi
272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv.
Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Runnbo
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527 - 01
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527 - 01 e Sez.
Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente
273527 - 01 e Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv.
Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01
A una difforme lettura della norma è pervenuta Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01, a mente della quale: «L'omesso deposito di atti d'indagine preliminare (nella specie verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di PALERMOnel procedimento a carico di: ROMEO AMEDEO nato a PALERMO il 16/07/1976 MULIEDDO GAETANA nato a PALERMO il 26/01/1982 MELI IVAN nato a PALERMO il 13/01/1988 avverso l'ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo in composizione collegiale — in accoglimento di istanza difensiva, reiterativa di analoga eccezione già respinta in sede di udienza preliminare - ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nonché della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti e successivi, ivi compreso il decreto che dispone il rinvio a giudizio e, per l'effetto, ha disposto la restituzione al Pubblico ministero degli atti relativi al processo a carico di Amedeo Romeo, Gaetana Mulieddo e Ivan Meli, rispettivamente imputati dei reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 378, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen., 72 comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159.

La declaratoria di nullità trae origine dall'assenza — tra gli atti depositati a seguito della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - del verbale di interrogatorio, richiesto dal coimputato Gennaro Rosario prima della conclusione delle indagini preliminari, per essere tale atto secretato a norma degli artt. 329 cod. proc. pen. e 130 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Secondo l'assunto del Tribunale, il mancato deposito di un atto di indagine, che presenti una potenziale attitudine probatoria, influisce sul diritto di difesa, in quanto inibisce l'esercizio dei diritti correlati alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, domandando l'annullamento per violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in quanto abnorme in relazione agli artt. 111 Cost., 177, 178, 180, 415-bis, 416 e 439 cod. proc. pen., per essere foriera di una indebita regressione del processo. La decisione del Tribunale non ha alcuna base giustificativa nel sistema processuale ed altera la normale sequenza processuale, costringendo il Pubblico Ministero ad una attività ultronea, anche violativa del principio di ragionevole durata del processo. Per costante giurisprudenza, del resto, dal mancato deposito — unitamente alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - di documentazione inerente alle indagini preliminari, non discende alcuna nullità, bensì la inutilizzabilità dei medesimi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In assenza di rimedio autonomo, rispetto alla decisione con cui il Giudice, nel corso dell'udienza, dispone la restituzione degli atti al Pubblico ministero, occorre verificare — ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione — la eventuale abnormità del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, viene in rilievo un provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema processuale; esso, dunque, non può essere qualificato in termini di abnormità, strutturale o funzionale. Deriva da ciò la inammissibilità dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, la dedotta questione processuale trova scaturigine nel fatto che, nel processo a carico dei tre sopra nominati - tra gli atti depositati unitamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis cod. proc. pen. - non figura un dato interrogatorio, secretato a norma dell'art. 329 cod. proc. pen.; in ragione del mancato inserimento di tale atto, la difesa ha proposto una eccezione di nullità del suddetto avviso, che è stata disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare e, invece, accolta dal Tribunale, che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Da ciò ha tratto origine il presente ricorso, che denuncia la abnormità della decisione avversata. 2.1. Si deve precisare, in primo luogo, come la categoria dogmatica dell'abnormità postuli la sussistenza di svariate classificazioni teoriche, in ordine al contenuto, alla struttura e alla funzione degli atti ad essa riconducibili. Sotto un primo profilo, è qualificabile in termini di abnormità il provvedimento che — in ragione della singolarità e stranezza del contenuto - risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, così come quello che, sebbene sia astrattamente da considerare quale manifestazione di legittimo potere, vada ad esplicarsi all'esterno del perimetro dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Ulteriore differenziazione è quella che corre fra i concetti di abnormità strutturale e abnormità funzionale; la prima categoria ricorre allorquando l'atto si ponga all'esterno del sistema organico della legge processuale, mentre la seconda si concretizza nel caso in cui l'atto stesso, seppur non intrinsecamente estraneo rispetto al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo o del compimento di un atto nullo, rilevabile nel futuro iter procedimentale, o del compimento di una violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (si vedano, tra tante, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 e Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598) o, ancora, dell'indebita regressione del procedimento (così Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 - 01; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Lazzarini, Rv. 272593 - 01; Sez. 3, n. 14012 del 14/12/2017, dep. 2018, Castaldi, Rv. 273651.2.2. Tanto chiarito, in linea generale, con riferimento al concetto di abnormità dell'atto, deve anche ricordarsi l'esistenza di due distinti orientamenti, formatisi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al tema delle conseguenze ricollegabili all'omesso deposito di atti.

Secondo un primo filone interpretativo, l'omesso deposito - unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio - di parte della documentazione inerente alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in forza del principio di tipicità delle nullità e in assenza di espressa previsione in tal senso; si determinerebbe, invece, una forma di inutilizzabilità degli atti non trasmessi, in vista dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (in questo senso si sono espresse Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Runnbo, Rv. 278583 - 02;

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273527 - 01 e Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 - 01). A una difforme lettura della norma è pervenuta Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901 - 01, a mente della quale: «L'omesso deposito di atti d'indagine preliminare (nella specie verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità - che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.» 2.3.

Il Tribunale, in sostanza, si è limitato a sposare un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità; il provvedimento impugnato, allora, non può essere qualificato - né sotto il profilo strutturale, né quanto al versante funzionale - come abnorme (caratteristica che - in assenza di specifico rimedio innpugnatorio - avrebbe potuto costituire il presupposto per ritenere l'ammissibilità del presente ricorso). Viene in rilievo, infatti, una tipologia di decisione che non determina la stasi del procedimento e che non risulta avulsa dal sistema.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M