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Sentenza — n. 549/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 549/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è complessivamente infondato. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 549/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sarebbe errato il rilievo circa la diversità delle condotte contestate all'istante poiché la funzione di Priolo sarebbe stata sempre quella di supporto logistico per la ricezione, detenzione e cessione dello stupefacente; in ogni caso, il riferimento è alle condotte sanzionate dall'art. 73 DPR 309/90 che ricomprendono una molteplicità di agiti, tutti sanzionati dal legislatore. Lamenta poi il ricorrente come il giudice dell'esecuzione non si sia confrontato con gli ulteriori elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, quali l'identità di norma violata e la identità di sostanza, l'identità di correo e l'omogeneità del modus operandi.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga infrazione grave alla lstup
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Priolo Giuseppe nato a GIOIA TAURO il 07/06/1983 avverso l'ordinanza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che chiedeva il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza depositata nell'interesse di Priolo Giuseppe e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con due sentenze di condanna, entrambe emesse dalla Corte di Appello di Torino, l'una n. 3192/2022 del 22 febbraio 2022 e l'altra del 20 giugno 2024. Le ragioni del rigetto stavano nel fatto che trattavasi di condotte differenti: nel primo caso si trattava di importazione di cocaina attraverso la frontiera aerea di Malpensa, con consumazione del reato in Lombardia, mentre nel secondo caso si trattava di detenzione di cocaina a Settimo Torinese; i correi non era i medesimi perché in un caso era il solo Barbaro Francesco e negli altri casi una pluralità di soggetti, oltre al predetto Barbaro; anche il divario temporale di sette mesi tra i due fatti non consentiva di ritenere la unicità del disegno criminoso fra tali condotte.

I due episodi erano, molto più semplicemente, espressione di autonome volizioni criminose.Il condannato propone ricorso avverso il diniego della Corte tramite il proprio difensore lamentando violazione degli art. 81, 110, c.p.p. 73 DPR 309/90 e vizio di motivazione. Lamenta come il giudice dell'esecuzione non abbia fatto buon governo degli insegnamenti di legittimità, non cercando di individuare, nella struttura delle condotte, la sussistenza degli indici di un disegno criminoso unitario delineato fin da subito, quanto meno nelle sue linee essenziali.

Sarebbe errato il rilievo circa la diversità delle condotte contestate all'istante poiché la funzione di Priolo sarebbe stata sempre quella di supporto logistico per la ricezione, detenzione e cessione dello stupefacente; in ogni caso, il riferimento è alle condotte sanzionate dall'art. 73 DPR 309/90 che ricomprendono una molteplicità di agiti, tutti sanzionati dal legislatore. Lamenta poi il ricorrente come il giudice dell'esecuzione non si sia confrontato con gli ulteriori elementi sintomatici della unicità del disegno criminoso, quali l'identità di norma violata e la identità di sostanza, l'identità di correo e l'omogeneità del modus operandi.

Anche il /ocus commissi delicti era comune, individuato fra i comuni di Settà-~ (), Torinese e San Mauro Torinese; la condotta era la medesima, definibile come supporto logistico; il correo era in entrambi i casi Barbaro Francesco.

3. Il sostituto procuratore generale Pietro Molino depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) Il giudice dell'esecuzione ha preso in considerazione tutti gli indici sintomatici della continuazione, li ha esaminati e ne ha ricavato la non rilevabilità di un comune denominatore, per le ragioni ampiamente espresse nel provvedimento: vengono evidenziate dalla Corte territoriale le diverse condotte sanzionate, una di importazione e l'altra di detenzione dello stupefacente; la differenza di correi, in un caso il solo Barbaro Francesco e nell'altro caso una pluralità di correi, la distanza temporale fra i fatti e la non coincidenza spaziale dei luoghi di commissione dei retai, uno commesso a Ferno Malpensa e l'altro a Settimo Torinese.

Il provvedimento, dunque, non è incorso né in una violazione di legge, né in un vizio della motivazione; per contro, le ragioni addotte nel ricorso a critica della decisione sono meramente oppositive, non si confrontano in modo critico con la motivazione, e non superano le argomentazioni di segno contrario. Il ricorrente sottolinea il ruolo di supporto logistico a Barbaro Francesco rivestito dal condannato e tale aspetto sarebbe un minimo comune denominatore dei fatti considerati, ma tale affermazione, che si pone su un piano fattuale di puro merito, non supera la circostanza, ben evidenziata nel provvedimento impugnato circa la presenza di altri correi, oltre al Barbaro, nel secondo procedimento, né della diversità spaziale dei luoghi di commissione dei fatti medesimi.

Tali censure sono dunque rivalutative, così come è meramente oppositiva la critica alla considerazione dello iato temporale fra le condotte 2. Per tutte le ragioni fin qui evidenziate il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. PQM Rigetta il ricorso e cond