Sentenza — n. 417/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 14 giugno 2025 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver applicato, con separato provvedimento, la misura della custodia cautelare in carcere, ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale nel procedimento iscritto a carico di FARAHAT Hadi Himi Ramazan (rectius FARHAT Farhan Hani Hilmi Ramadan), contestando quanto deciso sul punto dal GIP del Tribunale di Locri in data 12 giugno 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 8 cod.proc.pen; Sentenza — n. 417/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il GIP presso il Tribunale di Locri riteneva sussistente una ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. tra la posizione del FARAHAT, condotto presso l’hotspot di Roccella Jonica, e quella degli altri tre coindagati, EL CAPTEN Tamer Said Mohamed, MOHAMED Omar Mohammad Said Mohamed, KOSSIM Ahmed Zaki, collocati presso l’hotspot di Reggio Calabria e sottoposti anch'essi a fermo d'indiziato, misura precautelare convalidata con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.
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la seguente Sul conflitto di competenza sollevato dal : Gip Tribunale Reggio Calabria con ordinanza del 14 giugno 2025 nel procedimento Farahat Hadi Hlmi Ramazan ( Cui 078cvaa ) nato in Egitto il 22/08/1981; vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost.Procuratore Generale Assunta Cocomello, con cui si è chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14 giugno 2025 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver applicato, con separato provvedimento, la misura della custodia cautelare in carcere, ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale nel procedimento iscritto a carico di FARAHAT Hadi Himi Ramazan (rectius FARHAT Farhan Hani Hilmi Ramadan), contestando quanto deciso sul punto dal GIP del Tribunale di Locri in data 12 giugno 2025.
2. È necessario premettere che il GIP presso il Tribunale di Locri, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di convalida del fermo di indiziato, in data 12 giugno 2025, ha disposto nei confronti dell'indagato FARAHAT Hadi Himi Ramazan (rectius FARHAT Farhanm Hani Hilmi Ramadan) la custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art.12 d.lgs. n.286 del 1998, in concorso con altri, contestualmente dichiarando la propria incompetenza territoriale.In particolare secondo l’accusa FARAHAT componeva l'equipaggio del natante partito dalle coste libiche, alternandosi alla guida dell'imbarcazione insieme ai tre concorrenti e gestendo l'ordine nel corso della traversata fino a raggiungere le coordinate geografiche LAT: 37°26.43.43' N - LONG.: 017° 12.1010' E, a circa 65 MM a S/E del Porto di Roccella Jonica, punto in cui il natante era abbordato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto.
Il GIP presso il Tribunale di Locri riteneva sussistente una ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. tra la posizione del FARAHAT, condotto presso l’hotspot di Roccella Jonica, e quella degli altri tre coindagati, EL CAPTEN Tamer Said Mohamed, MOHAMED Omar Mohammad Said Mohamed, KOSSIM Ahmed Zaki, collocati presso l’hotspot di Reggio Calabria e sottoposti anch'essi a fermo d'indiziato, misura precautelare convalidata con conseguente applicazione della custodia cautelare in carcere dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria.
A fondamento della propria declaratoria di incompetenza territoriale, il GIP di Locri ricorreva all’applicazione della norma suppletiva prevista dall’art. 9, comma 3, cod.proc.pen., che attribuisce la competenza in base all’ordine cronologico di iscrizione della notizia di reato. In tale prospettiva, viene ritenuto competente il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto l’iscrizione relativa ai tre indagati fermati presso l’hotspot di Reggio Calabria (avvenuta l’8 giugno 2025 alle ore 21:50) risultava temporalmente anteriore rispetto al fermo dell’indagato collocato a Roccella Jonica, effettuato il 9 giugno 2025 alle ore 9:10.
3. In riferimento al tema della competenza per territorio il GIP del Tribunale di Reggio Calabria osserva di contro che il GIP presso il Tribunale di Locri, pur avendo correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 8 cod.proc.pen. — atteso che il reato risulta consumato in acque internazionali - perviene tuttavia a conclusioni erronee. Ciò perché la dimensione cui ancorare la previsione speciale di cui all’art.9 comma 3 cod.proc.pen. non potrebbe essere di tipo oggettivo (la notizia di reato intesa anche come fatto concorsuale) ma esclusivamente soggettivo (la iscrizione nominativa del singolo partecipe). Dunque il GIP del Tribunale di Locri – secondo simile opzione interpretativa- avrebbe dovuto apprezzare esclusivamente lo specifico fatto attribuito a FARAHAT, riconoscendo, in relazione a tale autonoma notitia criminis, la propria competenza territoriale. Ciò in quanto l’indagato non risulta essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In premessa va ritenuto sussistente il denunziato conflitto negativo di competenza, nonostante l’avvenuta emissione del titolo cautelare da parte del GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo il Collegio, nel contrasto interpretativo sorto sul tema dell’art.27 cod.proc.pen., va ritenuto preferibile l’orientamento espresso da Sez. I n. 2993 del 20.11.2019, dep.2020, Rv 278360, secondo cui è ammissibile il conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari contestualmente all'emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero a seguito di ordinanza cautelare resa da altro giudice dichiaratosi contestualmente incompetente per territorio, atteso che tale declinatoria di competenza, seppure resa in fase pre-processuale, determina uno stallo del procedimento superabile solo con la risoluzione del conflitto.
2. Ciò posto, va ritenuta la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, per le ragioni che seguono. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Locri ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso da Sez. I n. 44182 del 15.10.2009, Rv 245675, secondo cui il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici del pubblico ministero, perchè ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata.
Si tratta di un principio cui il Collegio intende dare continuità, atteso che risponde ad una generale esigenza di economia processuale il fine di favorire la concentrazione presso lo stesso ufficio giudiziario delle posizioni dei concorrenti nel reato. Nel caso in esame è pacifico che la prima iscrizione è avvenuta presso la Procura di Reggio Calabria e ciò determina la attrazione della competenza anche in riferimento al concorrente FARAHAT. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale