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Sentenza — n. 406/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest after lower court revoked detention measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest, as the preliminary judge revoked the detention measure before the appeal was decided. The appellant argued for specific intent and proportionality violations, but the defense later withdrew the appeal after the revocation. The Court ruled that this procedural outcome precludes any adverse cost sanctions because the loss of interest was not attributable to the appellant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The inadmissibility of a cassation appeal due to subsequent lack of interest, caused by facts or law changes not attributable to the appellant, does not lead to a condemnation for costs or fines.

Parole chiave

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sopravvenuta carenza di interesse impugnazione cassazione arresti domiciliari spese processuali Cassa delle ammende principio di proporzionalità dolo specifico abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e e) cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per
Art. 416-bis.1, comma 1 cod. pen.
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1 cod.
Art. 512-bis cod. pen.
pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, di cui all’art. 512-bis cod pen.
Art. 496 cod. pen.
pen., la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 496 cod. pen. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art.
art. 496 cod. pen
pen., la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 496 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente validamente formalizzato l'atto abdicativo (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.
Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018
2.1.Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv.
Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018
Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv.
Sez. 5, n. 35829 del 25/9/2025
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021
35829 del 25/9/2925, non mass., Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.
Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013
272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003
256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998
226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
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Testo completo

la seguente Sul ricorso proposto da: Talarico Ettore nato a CARIATI il 18/08/1954 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, comma 1 cod. pen., in relazione ai capi 6 e 7 delle imputazioni provvisorie, confermando nel resto la misura degli arresti domiciliari, nei confronti di Ettore Talarico. 2.Avverso l’ordinanza Ettore Talarico ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Tommaso Caliciuri, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo specifico, di cui all’art. 512-bis cod pen. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 496 cod. pen. 2.3.Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) cod. proc. pen., la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e la violazione del principio di proporzionalità. 3.In data 20 ottobre 2025 la difesa del ricorrente, munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, con ordinanza del 25 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha revocato la misura degli arresti domiciliari. 4.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente validamente formalizzato l'atto abdicativo (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244) in seguito alla revoca del provvedimento oggetto di impugnativa di merito. 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. 2.1.Questo Collegio, pur consapevole di un contrario orientamento (espresso da Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, Haeres Equita Sri, Rv. 273882;

Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), ritiene di aderire al difforme e maggioritario indirizzo interpretativo, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 35829 del 25/9/2925, non mass., Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785;

Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmives, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/1/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 1, n. 1695 del 19/3/1998, Papajani, Rv. 210561). Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), secondo le quali la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.

Consegue che in simili ipotesi, tra le quali rientra quella in esame, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per