Cassation court dismisses appeal against favorable probation order due to lack of concrete interest and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the probation order inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete interest in overturning a favorable decision. The appellant argued procedural nullities regarding notification and tax deductions but provided no evidence of specific prejudice or more favorable outcomes from annulment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite interest under Article 568 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, c.p.p.; Art. 606, comma 1, c.p.p.: An appeal against a favorable judicial decision is admissible only if the appellant demonstrates a concrete interest in having the decision overturned, such as the removal of a procedural defect that would otherwise cause specific prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente sul ricorso proposto da: MOLON STEFANO nato a ABANO TERME il 26/12/1977 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 02/04/2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha concesso a Stefano Molon il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da espiare, imponendo prescrizioni.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Stefano Molon e ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 127, 157, 161, 178 e seguenti e 420-ter cod. proc. pen. per la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 10/01/2024 all’istante e la conseguente nullità dell’udienza e del provvedimento impugnato. Sarebbe stato violato in particolare l’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. perché non vi sarebbe prova della ricezione della raccomandata informativa. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 656 cod. proc. pen. e omessa indicazione del fine pena ex art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. con le detrazioni previste dall’art. 54 l. n. 354/1975. Tale omissione costituirebbe pregiudizio irrimediabile al diritto di difesa con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, non ha fatto alcuno specifico riferimento agli effetti negativi che sarebbero elisi dall’accoglimento dell’impugnazione, laddove – in presenza di una pronuncia di integrale accoglimento della richiesta genetica – era suo precipuo onere indicare le specifiche ragioni che giustificavano il perdurante interesse ad agire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato ha accolto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Stefano Molon e ha applicato il beneficio per tutto il periodo della pena da espiare, imponendo le prescrizioni di cui ai numeri da 1 a 14 del dispositivo di ordinanza. Con il ricorso Molon chiede di dichiarare la nullità o di annullare la predetta ordinanza a lui favorevole, denunziando vizi in procedendo senza tuttavia evidenziare sotto quale profilo il provvedimento demolitorio possa portargli conseguenze ancora più favorevoli o comunque in quali profili dispositivi la decisione impugnata pregiudichi o disattenda le sue aspettative.
L’impugnazione di un provvedimento favorevole ad opera della parte che lo ha richiesto, deve considerarsi ammissibile ove sia dedotto e sussista l'interesse previsto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e cioè se dall’accoglimento del ricorso possa derivare un concreto vantaggio a favore del ricorrente (per un’ipotesi in cui si è affermata la necessità di individuare un concreto vantaggio in caso di richiesta di annullamento per omessa osservanza di regole processuale presidiate da sanzioni di nullità, cfr. di recente Sez. 3, n. 12515 del 13/02/2025, Lione, Rv. 287806 – 01).
Poiché l’ordinanza ha accolto l’istanza dell’odierno ricorrente e il ricorso non evidenzia quale sia l’eventuale pregiudizio da rimuovere, l’impugnazione risulta totalmente carente di interesse. A ciò si aggiunga che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché a fronte di eventuali vizi della notifica al condannato dell’avviso di fissazione dell’udienza del 10/01/2024, nessuna nullità si è prodotta, visto che, come si attesta nel verbale, Molon era presente e non ha lamentato di avere avuto conoscenza tardiva di quella udienza.
Infine la mancata indicazione del computo delle detrazioni, previste dall’art. 54 l. n. 354/1975 nel provvedimento di esecuzione, non è sanzionata da nullità e nel caso concreto non viene dedotto quale specifico pregiudizio avrebbe comportato.
3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil