Ordinanza — n. 28292/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Anibi Aymen propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per l'udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell'innocenza dell'imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l'assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28292/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Y\A,‘ 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIBI AYMEN nato il 12/11/2004 avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; ricorso trattato con il rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Anibi Aymen propone ricorso avverso la sentenza del Giudice per l'udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell'innocenza dell'imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l'assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento 2.
Il ricorso è inammissibile. Y\A,‘ 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31/07/2025